- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Telepedaggio: organismo di conciliazione
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 maggio 2017, n. 109
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017, n. 109
Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto
2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli
articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6
ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio.
(17G00121)
(GU n.165 del 17-7-2017)
Vigente al: 1-8-2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella
Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;
Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009
sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi
elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno
Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per
facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore
sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori
del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno
stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con
tali operatori;
Visto l'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari
europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze,
l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di
pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e
rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti
contrattuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e
del 9 giugno 2016;
Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;
Adottano
il seguente regolamento
Art. 1
Organismo di conciliazione
1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo
31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette
dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne e' il
responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di
cui all'articolo 2, che non costituisce articolazione organizzativa
di livello dirigenziale.
2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni:
a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da un esattore
di pedaggi a vari fornitori del Servizio europeo di telepedaggio
(S.E.T.) sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i
costi e i rischi delle parti contrattuali;
b) facilita la mediazione, in caso di controversia, tra gli
esattori di pedaggi, con un settore sottoposto a pedaggio, e i
fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati
in negoziati contrattuali con tali operatori;
c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi,
ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla
fornitura del S.E.T. nel territorio italiano, nei casi oggetto di
controversia;
d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati
membri dell'Unione europea, scambiando informazioni sul lavoro
svolto, nonche' sui principi guida e sulle prassi seguite, fermo
restando il principio di riservatezza a tutela dei diritti delle
parti.
Art. 2
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria si compone di tre unita', una delle
quali con funzioni di responsabile, che sono designate dal Capo
Dipartimento, nell'ambito del personale in servizio presso il
Dipartimento stesso e operano secondo imparzialita', in ottemperanza
alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'ufficio di
segreteria, con qualifica di funzionario, coordina le attivita'
dell'ufficio di segreteria.
2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:
a) cura il registro degli affari di mediazione, contenente
l'elenco dei procedimenti di conciliazione;
b) tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di
conciliazione, con annotato il numero d'ordine progressivo, i dati
identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il
conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo
esito;
c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la comunicazione
alla parte invitata;
d) rilascia copia del verbale di accordo sottoscritto dalle
parti, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei
trasporti;
e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del procedimento a
seguito della redazione del verbale di esito negativo della
conciliazione, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei
trasporti;
f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti;
g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.
Art. 3
Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione
1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori
del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo
di conciliazione.
2. La domanda di conciliazione e' presentata mediante deposito,
ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza
all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza
deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini
della determinazione del termine di presentazione della domanda, si
ha riguardo alla data del deposito presso l'ufficio di segreteria
ovvero della ricezione da parte dell'ufficio di segreteria, se
effettuata in altre forme.
3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto all'altra parte,
entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di conciliazione,
l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando la parte
stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di quindici
giorni dalla avvenuta ricezione.
4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla conciliazione
e comunichi la propria adesione, ne viene data informativa al
proponente l'istanza, a cura dell'ufficio di segreteria, ed e'
conseguentemente attivato il procedimento di nomina del conciliatore
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta di
conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di formale
comunicazione dell'altra parte, sia in mancanza di risposta nel
termine previsto al comma 3.
5. Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione
alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorita'
giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano
a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della
domanda giudiziale.
6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono soggetti a
formalita' e ne e' garantita la riservatezza.
7. Il procedimento di conciliazione si svolge presso la sede
dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti
non chiedano lo svolgimento in altra sede concordata anche con il
responsabile dell'organismo di conciliazione.
8. Il procedimento di conciliazione puo' svolgersi anche secondo
modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti la sicurezza dei
dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi.
9. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
Art. 4
Designazione del conciliatore e del consulente tecnico
1. Il Capo Dipartimento, istauratosi il procedimento di
conciliazione con la ricezione dell'adesione della controparte,
invita le parti a designare concordemente, entro quindici giorni
dalla ricezione dell'invito, il conciliatore, individuato tra i
soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito
contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel
termine suddetto il conciliatore e' individuato a cura del Capo
Dipartimento seguendo il criterio della rotazione.
2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata
comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria.
3. Le parti, ove ravvisino motivi di incompatibilita',
adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla
conoscenza della causa di incompatibilita', rivolgere istanza di
sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di
segreteria, al Capo del Dipartimento. L'ufficio di segreteria
sottopone immediatamente la richiesta al Capo Dipartimento, che
decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni. Il Capo
Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita',
autonoma e motivata sostituzione del conciliatore.
4. Al conciliatore e' fatto obbligo di sottoscrivere, prima
dell'inizio del procedimento per il quale e' designato, una
dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
4, nonche' in ordine all'assenza di cause di incompatibilita' e
inconferibilita' dell'incarico.
5. Il Capo Dipartimento puo' concordare con il conciliatore
l'individuazione di un consulente tecnico esperto nella materia
oggetto della controversia, che possa supportare il conciliatore
nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti
siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri. Il
consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti di idoneita'
del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e' tenuto al
rispetto degli stessi obblighi. In caso di disaccordo sulla nomina
del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e
le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute
a corrispondere le spese relative fino a quella data, calcolate
proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli importi
di cui alle tabelle A, B e C.
6. Al conciliatore ed al consulente tecnico e' fatto divieto di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,
con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente
inerenti alla funzione espletata ed e' loro fatto divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti. I conciliatori non
potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla
stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.
Art. 5
Elenco dei conciliatori
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito l'elenco dei soggetti esperti, tra i quali viene
individuato il conciliatore da designarsi nel procedimento di
conciliazione. Dell'elenco e delle relative modalita' e' data
pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero.
2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco
dei soggetti esperti ai fini del procedimento di conciliazione i
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) avvocati, con esperienza nel settore delle infrastrutture e
dei trasporti, iscritti agli albi ordinari, inclusa la sezione
speciale degli avvocati stabiliti di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96, da almeno cinque anni;
b) dottori commercialisti, con esperienza nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi da almeno
cinque anni;
c) soggetti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e
dei trasporti, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;
d) dirigenti della pubblica amministrazione, con esperienza nel
settore delle infrastrutture e dei trasporti, inseriti nei ruoli
dell'amministrazione da almeno un triennio;
e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale,
esperti nell'esercizio dei sistemi di riscossione elettronica dei
pedaggi nonche' nella relativa progettazione e realizzazione, di
comprovata esperienza almeno decennale, da documentare alla
presentazione dell'istanza.
3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico
di cui all'articolo 4, comma 1, si segue l'ordine cronologico di
invio della domanda di iscrizione.
4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalita',
indipendenza, imparzialita', neutralita' e onorabilita', secondo
quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare
dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
fermo restando per i dipendenti pubblici quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Per quanto riguarda i requisiti di
onorabilita', i conciliatori devono dimostrare di:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
o a pena detentiva non sospesa, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) non versare nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale,
negli ultimi dieci anni;
d) non aver riportato, negli ultimi otto anni, sanzioni
disciplinari superiori a quella minima prevista per la categoria di
appartenenza.
5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c)
e d), e al comma 4 puo' essere attestato dall'interessato mediante
autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto
conto di quanto prescritto, nel caso di rilascio di falsa
dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.
6. Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunica
all'interessato la mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti
esperti, previa verifica della mancanza anche di uno solo dei
requisiti richiesti a cura del responsabile dell'Organismo di
conciliazione.
7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di
decadenza, durante l'intero periodo di iscrizione nell'elenco dei
soggetti esperti. A tal fine, e' effettuata una verifica a campione
del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica.
Art. 6
Procedimento di conciliazione
1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento, il
conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i
documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario,
per il tramite dell'ufficio di segreteria, eventuali elementi
integrativi.
2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte
con l'ascolto congiunto delle parti o in sessioni separate con
l'ascolto delle parti separatamente.
3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione
entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della domanda di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Qualora sia raggiunto un accordo, il conciliatore redige
apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore medesimo. L'accordo e' immediatamente vincolante tra le
parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della
loro concorde volonta' contrattuale alla transazione della
controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni
diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice
civile.
5. Qualora la proposta del conciliatore non venga accolta, per
scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso redige un
verbale di esito negativo della conciliazione.
6. Il processo verbale e' depositato presso l'ufficio di segreteria
dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo
richiedano.
Art. 7
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio
nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria,
o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione, e' tenuto
all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma 2, e
salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni, il conciliatore e', altresi', tenuto alla riservatezza
nei confronti delle altre parti.
Art. 8
Spese di conciliazione
1. Le spese di conciliazione prevedono le spese a copertura dei
costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo
svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, l'onorario
del conciliatore, nonche' eventuali onorari aggiuntivi per consulenza
tecnica.
2. Per le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti
dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio
di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni
a titolo di lavoro straordinario effettuate dal personale,
parametrati secondo quanto riportato nella tabella A allegata al
presente decreto, da considerarsi comprensivi anche degli oneri a
carico dell'amministrazione, nonche' l'importo fisso per ciascuna
procedura per l'utilizzo di beni strumentali e di cancelleria
previsto nella medesima tabella A.
3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso
di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti
dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente
decreto, sulla base degli scaglioni di valore della controversia e
delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a seconda della
complessita' del procedimento.
4. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione
a norma del codice di procedura civile.
5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o
sussista notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi e' previsto un
deposito in acconto, quantificato sul valore della controversia, al
cui versamento e' condizionato l'avvio del procedimento. Detto
deposito dovra' essere versato dalle parti, prima dell'inizio del
primo incontro di conciliazione, in misura non superiore alla meta'
della media tra il minimo e il massimo del compenso liquidabile
secondo gli scaglioni tariffari di riferimento, indicati nella
tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla tabella
B possono essere modificati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini di adeguamento ai livelli
eventualmente stabiliti in sede europea.
7. Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna
parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovra' essere
versato prima della consegna del verbale. Se una parte non aderisce
non e' tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui che ha
attivato il procedimento, il quale pero' a causa della mancata
adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le spese da
corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300.
8. Ove una delle parti intenda rinunciare al procedimento di
conciliazione, l'ufficio di segreteria provvede a restituire alla
controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento per le
spese di segreteria.
9. L'onorario per i consulenti tecnici, dovuto dalle parti, e'
liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante
dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui all'allegato
al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e come riportato
nella tabella C allegata al presente decreto, ove sono inseriti i
vari scaglioni di valore della perizia ai quali corrispondono le
percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo ad un
massimo, da attribuirsi a seconda della complessita' della
prestazione fornita.
10. Le spese di conciliazione sono versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su
apposito capitolo di spesa istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 maggio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1567
Tabella A
(articolo 8, comma 2)
Spese per la copertura dei costi effettivamente sostenuti
dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio
di segreteria (da porsi a carico delle parti in solido).
1. Per ogni procedura attivata, ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 2 e seguenti del presente decreto, e'
autorizzato lavoro straordinario da parte di ciascuno dei tre
componenti dell'ufficio di segreteria per n. 60 ore a euro 22,40
lorde l'ora, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione,
per una spesa complessiva pari a euro 4.032,00.
2. E' previsto, altresi', un costo di euro 50 a procedura per
l'utilizzo di beni strumentali e spese di cancelleria sostenute
dall'amministrazione.
Tabella B
(articolo 8, comma 3)
Valore della lite - Onorario del conciliatore (da porsi a carico
delle parti in solido)
Minimo euro Massimo euro
fino a euro 103.286,05 2.582,15 6.455,38
da € 103.286,06 a € 258.215,11 5.164,30 10.328,60
da € 258.215,12 a € 516.430,23 9.037,53 18.075,06
da € 516.430,24 a € 2.582.151,14 15.492,90 25.821,51
da € 2.582.151,15 a € 5.164.302,28 23.239,31 38.732,26
da € 5.164.302,29 a € 25.821.511,38 30.985,81 51.643,02
da € 25.821.511,39 a € 51.643.022,77 45.978,72 77.464,53
da € 51.643.022,78 ed oltre 77.464,53 129.107,55
Tabella C
(articolo 8, comma 9)
Valore della consulenza - Onorario (da porsi a carico delle parti in
solido)
Percentuale Percentuale
minima massima
fino a euro 5.164,57 6,5686% 13,1531%
da € 5.164,58 a € 10.329,14 4,6896% 9,3951%
da € 10.329,15 a € 25.822,84 3,7580% 7,5160%
da € 25.822,85 a € 51.645,69 2,8106% 5,6370%
da € 51.645,70 a € 103.291,38 1,8790% 3,7580%
da € 103.291,39 a € 258.228,45 0,9316% 1,8790%
da € 258.228,46 a e non oltre € 516.456,90 0,2353% 0,4705%
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.