• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Telepedaggio: organismo di conciliazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 maggio 2017, n. 109

Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6&nbsp; agosto<br />2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi&nbsp; degli<br />articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del&nbsp; 6<br />ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di&nbsp; telepedaggio

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017, n. 109

Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6  agosto
2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi  degli
articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del  6
ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di  telepedaggio.
(17G00121)

(GU n.165 del 17-7-2017)
 

 Vigente al: 1-8-2017  

 

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                                  e
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2004/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente
  l'interoperabilita' dei  sistemi  di  telepedaggio  stradale  nella
Comunita';
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 18 novembre 2005,  di  recepimento  della  direttiva  2004/52/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;
  Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009
sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi
elementi tecnici che, agli articoli 10 e  11,  prevede  che  ciascuno
Stato membro designi o istituisca un Organismo di  conciliazione  per
facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con  un  settore
sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio  e  i  fornitori
del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito  S.E.T.,  che  hanno
stipulato contratti o sono impegnati in  negoziati  contrattuali  con
tali operatori;
  Visto l'articolo 31 della legge  6  agosto  2013,  n.  97,  recante
disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per  gli  affari
europei e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia  e  dell'economia  e  delle  finanze,
l'istituzione,  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  dell'Organismo  di  conciliazione   con   l'incarico   di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte  da  un  esattore  di
pedaggi a vari  fornitori  del  S.E.T.  sono  non  discriminatorie  e
rispecchiano  correttamente  i  costi  e   i   rischi   delle   parti
contrattuali;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016  e
del 9 giugno 2016;
  Visto il parere reso dal Consiglio  dell'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;
 
                              Adottano
                       il seguente regolamento
 
                               Art. 1
 
                     Organismo di conciliazione
 
  1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai  sensi  dell'articolo
31 della legge 6 agosto  2013,  n.  97,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni  alle  dirette
dipendenze del Capo Dipartimento per  le  infrastrutture,  i  sistemi
informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne e'  il
responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria  di
cui all'articolo 2, che non costituisce  articolazione  organizzativa
di livello dirigenziale.
  2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni:
    a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da  un  esattore
di pedaggi a vari fornitori  del  Servizio  europeo  di  telepedaggio
(S.E.T.) sono non  discriminatorie  e  rispecchiano  correttamente  i
costi e i rischi delle parti contrattuali;
    b) facilita la mediazione,  in  caso  di  controversia,  tra  gli
esattori di pedaggi, con  un  settore  sottoposto  a  pedaggio,  e  i
fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o  sono  impegnati
in negoziati contrattuali con tali operatori;
    c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di  pedaggi,
ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che  contribuiscono  alla
fornitura del S.E.T. nel territorio italiano,  nei  casi  oggetto  di
controversia;
    d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati
membri  dell'Unione  europea,  scambiando  informazioni  sul   lavoro
svolto, nonche' sui principi guida  e  sulle  prassi  seguite,  fermo
restando il principio di riservatezza  a  tutela  dei  diritti  delle
parti.

                               Art. 2
 
                        Ufficio di segreteria
 
  1. L'ufficio di segreteria si compone  di  tre  unita',  una  delle
quali con funzioni di  responsabile,  che  sono  designate  dal  Capo
Dipartimento,  nell'ambito  del  personale  in  servizio  presso   il
Dipartimento stesso e operano secondo imparzialita', in  ottemperanza
alle  disposizioni   vigenti.   Il   responsabile   dell'ufficio   di
segreteria, con  qualifica  di  funzionario,  coordina  le  attivita'
dell'ufficio di segreteria.
  2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:
    a) cura  il  registro  degli  affari  di  mediazione,  contenente
l'elenco dei procedimenti di conciliazione;
    b)  tiene  un  apposito  fascicolo  per  ogni   procedimento   di
conciliazione, con annotato il numero d'ordine  progressivo,  i  dati
identificativi  delle  parti,  l'oggetto   della   controversia,   il
conciliatore designato, la durata del  procedimento  ed  il  relativo
esito;
    c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la  comunicazione
alla parte invitata;
    d) rilascia copia  del  verbale  di  accordo  sottoscritto  dalle
parti,  dandone  comunicazione  all'Autorita'  di   regolazione   dei
trasporti;
    e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del  procedimento  a
seguito  della  redazione  del  verbale  di  esito   negativo   della
conciliazione, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei
trasporti;
    f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti;
    g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.

                               Art. 3
 
       Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione
 
  1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi  e  i  fornitori
del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione  all'Organismo
di conciliazione.
  2. La domanda di conciliazione  e'  presentata  mediante  deposito,
ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita  istanza
all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione.  L'istanza
deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini
della determinazione del termine di presentazione della  domanda,  si
ha riguardo alla data del deposito  presso  l'ufficio  di  segreteria
ovvero della  ricezione  da  parte  dell'ufficio  di  segreteria,  se
effettuata in altre forme.
  3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto  all'altra  parte,
entro cinque giorni dalla ricezione della domanda  di  conciliazione,
l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando  la  parte
stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di  quindici
giorni dalla avvenuta ricezione.
  4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla  conciliazione
e comunichi  la  propria  adesione,  ne  viene  data  informativa  al
proponente l'istanza,  a  cura  dell'ufficio  di  segreteria,  ed  e'
conseguentemente attivato il procedimento di nomina del  conciliatore
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta  di
conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di  formale
comunicazione dell'altra parte,  sia  in  mancanza  di  risposta  nel
termine previsto al comma 3.
  5. Al momento della sottoscrizione della domanda o  della  adesione
alla conciliazione le parti comunicano  se  hanno  adito  l'Autorita'
giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano
a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della
domanda giudiziale.
  6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono  soggetti  a
formalita' e ne e' garantita la riservatezza.
  7. Il procedimento  di  conciliazione  si  svolge  presso  la  sede
dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti
non chiedano lo svolgimento in altra sede  concordata  anche  con  il
responsabile dell'organismo di conciliazione.
  8. Il procedimento di conciliazione puo'  svolgersi  anche  secondo
modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti  la  sicurezza  dei
dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi.
  9. I dati raccolti sono trattati nel  rispetto  delle  disposizioni
del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni.

                               Art. 4
 
       Designazione del conciliatore e del consulente tecnico
 
  1.  Il  Capo   Dipartimento,   istauratosi   il   procedimento   di
conciliazione  con  la  ricezione  dell'adesione  della  controparte,
invita le parti a  designare  concordemente,  entro  quindici  giorni
dalla ricezione  dell'invito,  il  conciliatore,  individuato  tra  i
soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito
contiene l'avviso che in caso di mancata  designazione  concorde  nel
termine suddetto il conciliatore  e'  individuato  a  cura  del  Capo
Dipartimento seguendo il criterio della rotazione.
  2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata
comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria.
  3.  Le   parti,   ove   ravvisino   motivi   di   incompatibilita',
adeguatamente  comprovati,  possono,  entro   cinque   giorni   dalla
conoscenza della causa  di  incompatibilita',  rivolgere  istanza  di
sostituzione  del  conciliatore,  per  il  tramite  dell'ufficio   di
segreteria,  al  Capo  del  Dipartimento.  L'ufficio  di   segreteria
sottopone immediatamente  la  richiesta  al  Capo  Dipartimento,  che
decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni.  Il  Capo
Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita',
autonoma e motivata sostituzione del conciliatore.
  4.  Al  conciliatore  e'  fatto  obbligo  di  sottoscrivere,  prima
dell'inizio  del  procedimento  per  il  quale  e'   designato,   una
dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
4, nonche' in ordine  all'assenza  di  cause  di  incompatibilita'  e
inconferibilita' dell'incarico.
  5.  Il  Capo  Dipartimento  puo'  concordare  con  il  conciliatore
l'individuazione di  un  consulente  tecnico  esperto  nella  materia
oggetto della controversia,  che  possa  supportare  il  conciliatore
nell'esercizio della sua funzione, a condizione che  tutte  le  parti
siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali  oneri.  Il
consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti  di  idoneita'
del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e'  tenuto  al
rispetto degli stessi obblighi. In caso di  disaccordo  sulla  nomina
del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e
le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute
a corrispondere le spese  relative  fino  a  quella  data,  calcolate
proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli  importi
di cui alle tabelle A, B e C.
  6. Al conciliatore ed al consulente tecnico  e'  fatto  divieto  di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o  indirettamente,
con gli affari trattati,  fatta  eccezione  per  quelli  strettamente
inerenti  alla  funzione  espletata  ed  e'  loro  fatto  divieto  di
percepire compensi  direttamente  dalle  parti.  I  conciliatori  non
potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e  in  merito  alla
stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.

                               Art. 5
 
                       Elenco dei conciliatori
 
  1. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito  l'elenco  dei  soggetti  esperti,  tra   i   quali   viene
individuato  il  conciliatore  da  designarsi  nel  procedimento   di
conciliazione.  Dell'elenco  e  delle  relative  modalita'  e'   data
pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero.
  2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco
dei soggetti esperti ai fini  del  procedimento  di  conciliazione  i
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
    a) avvocati, con esperienza nel settore  delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  iscritti  agli  albi  ordinari,  inclusa  la  sezione
speciale degli avvocati stabiliti di cui  al  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 96, da almeno cinque anni;
    b) dottori  commercialisti,  con  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi  da  almeno
cinque anni;
    c) soggetti, con esperienza nel settore  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, in possesso del diploma  di  laurea  in  ingegneria  o
architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;
    d) dirigenti della pubblica amministrazione, con  esperienza  nel
settore delle infrastrutture e  dei  trasporti,  inseriti  nei  ruoli
dell'amministrazione da almeno un triennio;
    e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale,
esperti nell'esercizio dei sistemi  di  riscossione  elettronica  dei
pedaggi nonche' nella  relativa  progettazione  e  realizzazione,  di
comprovata  esperienza  almeno   decennale,   da   documentare   alla
presentazione dell'istanza.
  3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico
di cui all'articolo 4, comma 1,  si  segue  l'ordine  cronologico  di
invio della domanda di iscrizione.
  4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalita',
indipendenza,  imparzialita',  neutralita'  e  onorabilita',  secondo
quanto  previsto  dalla   normativa   vigente   ed   in   particolare
dall'articolo 13 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
fermo  restando   per   i   dipendenti   pubblici   quanto   previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni.  Per  quanto  riguarda  i   requisiti   di
onorabilita', i conciliatori devono dimostrare di:
    a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
o  a  pena  detentiva  non   sospesa,   salvi   gli   effetti   della
riabilitazione;
    b) non versare nelle condizioni previste dall'articolo  2382  del
codice civile;
    c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale,
negli ultimi dieci anni;
    d)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  otto   anni,   sanzioni
disciplinari superiori a quella minima prevista per la  categoria  di
appartenenza.
  5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),  c)
e d), e al comma 4 puo' essere  attestato  dall'interessato  mediante
autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  tenuto
conto  di  quanto  prescritto,  nel  caso  di   rilascio   di   falsa
dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.
  6.   Il   responsabile   dell'ufficio   di   segreteria    comunica
all'interessato  la  mancata  iscrizione  nell'elenco  dei   soggetti
esperti, previa  verifica  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei
requisiti  richiesti  a  cura  del  responsabile  dell'Organismo   di
conciliazione.
  7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di
decadenza, durante l'intero periodo  di  iscrizione  nell'elenco  dei
soggetti esperti. A tal fine, e' effettuata una verifica  a  campione
del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica.

                               Art. 6
 
                    Procedimento di conciliazione
 
  1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento,  il
conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i
documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario,
per  il  tramite  dell'ufficio  di  segreteria,  eventuali   elementi
integrativi.
  2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte
con l'ascolto congiunto  delle  parti  o  in  sessioni  separate  con
l'ascolto delle parti separatamente.
  3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione
entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della  domanda  di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
  4.  Qualora  sia  raggiunto  un  accordo,  il  conciliatore  redige
apposito verbale, che deve essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
conciliatore medesimo. L'accordo e' immediatamente vincolante tra  le
parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione  della
loro  concorde   volonta'   contrattuale   alla   transazione   della
controversia in modo definitivo, con  conseguente  rinuncia  ad  ogni
diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del  codice
civile.
  5. Qualora la proposta del  conciliatore  non  venga  accolta,  per
scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso  redige  un
verbale di esito negativo della conciliazione.
  6. Il processo verbale e' depositato presso l'ufficio di segreteria
dell'Organismo e di esso  e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo
richiedano.

                               Art. 7
 
                       Dovere di riservatezza
 
  1.  Chiunque  presti  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria,
o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione,  e'  tenuto
all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese  e  alle
informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle
disposizioni del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
successive modificazioni.
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite
nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma  2,  e
salvo consenso della parte dichiarante o dalla  quale  provengono  le
informazioni, il conciliatore e', altresi', tenuto alla  riservatezza
nei confronti delle altre parti.

                               Art. 8
 
                       Spese di conciliazione
 
  1. Le spese di conciliazione prevedono le  spese  a  copertura  dei
costi   effettivamente   sostenuti   dall'amministrazione   per    lo
svolgimento delle attivita' dell'ufficio  di  segreteria,  l'onorario
del conciliatore, nonche' eventuali onorari aggiuntivi per consulenza
tecnica.
  2. Per le spese a  copertura  dei  costi  effettivamente  sostenuti
dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita'  dell'ufficio
di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni
a  titolo  di  lavoro   straordinario   effettuate   dal   personale,
parametrati secondo quanto riportato  nella  tabella  A  allegata  al
presente decreto, da considerarsi comprensivi  anche  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione, nonche'  l'importo  fisso  per  ciascuna
procedura  per  l'utilizzo  di  beni  strumentali  e  di  cancelleria
previsto nella medesima tabella A.
  3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso
di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti
dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente
decreto, sulla base degli scaglioni di valore  della  controversia  e
delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a  seconda  della
complessita' del procedimento.
  4. Il valore della lite e' indicato nella domanda di  conciliazione
a norma del codice di procedura civile.
  5. Qualora  il  valore  risulti  indeterminato,  indeterminabile  o
sussista notevole divergenza tra le parti  sulla  stima,  l'Organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
  6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi  e'  previsto  un
deposito in acconto, quantificato sul valore della  controversia,  al
cui  versamento  e'  condizionato  l'avvio  del  procedimento.  Detto
deposito dovra' essere versato dalle  parti,  prima  dell'inizio  del
primo incontro di conciliazione, in misura non superiore  alla  meta'
della media tra il minimo  e  il  massimo  del  compenso  liquidabile
secondo  gli  scaglioni  tariffari  di  riferimento,  indicati  nella
tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla  tabella
B  possono  essere  modificati  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti ai  fini  di  adeguamento  ai  livelli
eventualmente stabiliti in sede europea.
  7. Le spese di conciliazione sono  dovute  in  solido  da  ciascuna
parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovra'  essere
versato prima della consegna del verbale. Se una parte  non  aderisce
non e' tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui  che  ha
attivato il procedimento,  il  quale  pero'  a  causa  della  mancata
adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le  spese  da
corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300.
  8. Ove una  delle  parti  intenda  rinunciare  al  procedimento  di
conciliazione, l'ufficio di segreteria  provvede  a  restituire  alla
controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento  per  le
spese di segreteria.
  9. L'onorario per i consulenti  tecnici,  dovuto  dalle  parti,  e'
liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49  a  58  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   nella   misura   derivante
dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui  all'allegato
al decreto del Ministro della giustizia 30  maggio  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e  come  riportato
nella tabella C allegata al presente decreto,  ove  sono  inseriti  i
vari scaglioni di valore della  perizia  ai  quali  corrispondono  le
percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo  ad  un
massimo,  da  attribuirsi  a   seconda   della   complessita'   della
prestazione fornita.
  10. Le spese di conciliazione sono  versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  su
apposito capitolo  di  spesa  istituito  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 maggio 2017
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                               Boschi
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Delrio
 
                   Il Ministro degli affari esteri
                 e della cooperazione internazionale
                               Alfano
 
                     Il Ministro della giustizia
                               Orlando
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Padoan
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1567

 
                                                            Tabella A
                                                (articolo 8, comma 2)
 
    Spese  per  la  copertura  dei  costi  effettivamente   sostenuti
dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita'  dell'ufficio
di segreteria (da porsi a carico delle parti in solido).
    1. Per ogni procedura attivata, ai fini dello  svolgimento  delle
attivita' di cui all'art. 2  e  seguenti  del  presente  decreto,  e'
autorizzato  lavoro  straordinario  da  parte  di  ciascuno  dei  tre
componenti dell'ufficio di segreteria per n.  60  ore  a  euro  22,40
lorde l'ora, comprensive degli oneri a  carico  dell'amministrazione,
per una spesa complessiva pari a euro 4.032,00.
    2. E' previsto, altresi', un costo di euro  50  a  procedura  per
l'utilizzo di beni  strumentali  e  spese  di  cancelleria  sostenute
dall'amministrazione.
 
                                                            Tabella B
                                                (articolo 8, comma 3)
 
Valore della lite - Onorario del  conciliatore  (da  porsi  a  carico
                       delle parti in solido)
 
                                        Minimo euro     Massimo euro
fino a euro 103.286,05                    2.582,15        6.455,38
da € 103.286,06    a €    258.215,11      5.164,30       10.328,60
da € 258.215,12    a €    516.430,23      9.037,53       18.075,06
da € 516.430,24    a €  2.582.151,14     15.492,90       25.821,51
da € 2.582.151,15  a €  5.164.302,28     23.239,31       38.732,26
da € 5.164.302,29  a € 25.821.511,38     30.985,81       51.643,02
da € 25.821.511,39 a € 51.643.022,77     45.978,72       77.464,53
da € 51.643.022,78 ed oltre              77.464,53      129.107,55
 
                                                            Tabella C
                                                (articolo 8, comma 9)
 
Valore della consulenza - Onorario (da porsi a carico delle parti  in
                               solido)
 
                                              Percentuale Percentuale
                                                minima      massima   
                                                                      
fino a euro 5.164,57                               6,5686%   13,1531%
da €   5.164,58         a         €  10.329,14     4,6896%    9,3951%
da €  10.329,15         a         €  25.822,84     3,7580%    7,5160%
da €  25.822,85         a         €  51.645,69     2,8106%    5,6370%
da €  51.645,70         a         € 103.291,38     1,8790%    3,7580%
da € 103.291,39         a         € 258.228,45     0,9316%    1,8790%
da € 258.228,46  a  e non oltre   € 516.456,90     0,2353%    0,4705%
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.