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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Termini del ricorso prefettizio

Giudice di Pace di Caserta
10 luglio 2006 n. 496

Termine emissione ordinanza-ingiunzione- Termine adozione provvedimento di notifica- Richiesta audizione del ricorrente- Interruzione dei termini - Nullità dell’atto di notifica dell’ordinanza prefettizia- Inammissibilità- Disapplicazione pena accessoria decurtazione punti

 

  I termini previsti dal codice della strada per l’espletamento del ricorso innanzi al Prefetto e per l’adozione dei relativi provvedimenti di sua competenza, compreso l’atto di notifica, sono termini perentori e disciplinati dagli articoli 203 e 204 cds. L’interruzione dei termini, con conseguente sospensione, avviene soltanto nel caso di richiesta espressa di audizione da parte del ricorrente.

 Anche per la disciplina della regolamentazione dell’atto di notifica si fa riferimento all’art. 201 cds ave si prevede un ampliamento della validità della notificazione attraverso l’allargamento della rosa dei soggetti destinatari.

Nel caso di specie, quindi, non si può dichiarare la nullità della ordinanza - ingiunzione perché non trova applicazione la normativa più restrittiva desunta dal combinato disposto degli artt. 19 e 170 c.p.p., in quanto a norma dell’art 14 Preleggi, si tratta  di normativa di settore, quindi non soggetta ad interpretazione analogica.

E’ accolta la richiesta di disapplicazione della pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, in base alla nota sentenza della Corte Cost. n 27/2005, per mancanza di  immediata contestazione dell’infrazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - La Prefettura di Caserta notificava alla ricorrente l'ordinanza ingiunzione Prot. nr. xxxx/R/05/CE/Area IV emessa a seguito ricorso presentato dalla stessa ricorrente avverso il verbale di contravvenzione n. xxxxxxx /2005/V del 11-06-2004 perché il veicolo targato ….. proseguiva la marcia sebbene la lanterna proiettasse luce rossa.
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981 la ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui sopra deducendo la nullità della ordinanza per violazione degli artt. 19 e 170 c.p.c. mentre nel merito vengono riproposti gli stessi motivi oggetto del ricorso amministrativo.
La comunicazione della data dell'udienza di discussione era notificata alla ricorrente, al Comune di Caserta e alla Prefettura.
Il Comune di Caserta ha depositato la documentazione giustificativa in cancelleria .
All' udienza del 19-06-2006 erano presenti la ricorrente e il delegato del comune e la decisione era rinviata perché il comune depositasse le foto dell'infrazione.
All' udienza odierna di discussione sono presenti la ricorrente e il delegato del Comune.
Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Motivi della decisione La opposizione va rigettata e confermata l'ordinanza ingiunzione perché sono stati rispettati i termini previsti per il ricorso amministrativo al Prefetto.
Dalla documentazione esibita risulta che il ricorso fu presentato al Prefetto tramite la Polizia Municipale, quindi la decisione doveva essere pronunciata entro il termine di giorni 180 dalla presentazione del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 comma 1 e 204 comma 1 così come modificati dalla legge 01-08-2003 n. 214. La ricorrente, però, nel ricorso aveva chiesto l'audizione. In questo caso l'art. 204 comma 1 ter stabilisce che quando il ricorrente ha chiesto l'audizione personale il termine si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente ed ancora che il termine resta sospeso fino al giorno della disposta audizione. Il provvedimento del Prefetto fu adottato il 21-11-2005 quindi nel rispetto dei termini di legge.
Infine la notifica della decisione del Prefetto è avvenuta il 21-12-2005 cioè entro il successivo termine di 150 giorni previsti dall' art. 204 2° comma.
Quanto al motivo sollevato nel presente ricorso secondo il quale vi sarebbe nullità della notifica del decreto prefettizio per violazione degli artt. 19 e 170 c.c.p. esso non è pertinente perché le norme invocate valgono esclusivamente nell'ambito dei giudizi e non si possono applicare analogicamente ai ricorsi amministrativi, essendo norme di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 delle disp. prel. c.c.
Relativamente al vizio di carenza di motivazione questo giudicante ritiene il decreto del Prefetto, nel complesso, sufficientemente motivato.
Deve essere accolta, invece, la richiesta di disapplicazione della sanzione accessoria perché non essendovi stata immediata contestazione non è possibile conoscere la persona del trasgressore e ciò anche alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005.
Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M
Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Tizia contro Prefettura di Caserta e Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma l'ordinanza ingiunzione prot. nr. xx/R/05/CE/Area IV e ne fissa l'ammontare in euro 299,11.
3. Annulla la pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente non essendo noto il soggetto trasgressore.
4. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caserta il 10 luglio 2006
Il Giudice di Pace
dott. Domenico Barra

 

 Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it