- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Testo coordinato del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
Legge di conversione
6 agosto 2008, n. 133
Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».
...(omissis)
Art. 7.
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale»,
che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico
nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel
settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi
apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di
permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della
suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del presente decreto.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalita'
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei
giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «puo' essere» sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente
all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per
l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».
...(omissis)
Art. 57.
Servizi di cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione
interessata. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio
marittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano , e' disposta, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore,
la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita'
e l'efficienza della spesa statale, le regioni, per accedere al
contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio
pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni
stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia
di Navigazione S.p.A. nelle societa' Caremar - Campania Regionale
Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia
Regionale Marittima S.p.A. e' trasferita, a titolo gratuito,
rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio
possono richiedere il trasferimento gratuito, a societa' da loro
interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attivita' e
delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di
Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio
della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei
cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di
cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.
...(omissis)
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto
sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5
punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo
di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai
predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo
dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai
soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato
l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e
provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di
partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano
il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa'
partecipata.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori
richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione
d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di
imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata
secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo
uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui
volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore, esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si
sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per
l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente puo' essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di prima applicazione dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio
successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso
l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e'
computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a
quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute
e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e'
computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o
parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima
del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso
contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al
maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26.-28. (Soppressi).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato
dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11
marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da
chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che
operano nel comparto energetico.
31. (Soppresso).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono
sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al
fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di
particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,
dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e
trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali
ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di
effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le
fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI
S.p.a. o di CONSIP S.p.a.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita'
alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con
apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )).
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al
comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il
Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a
valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di
euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e'
ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel
2009.
...(omissis)