• Normativa
  • Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Urbanistica, territorio e infrastrutture
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Testo coordinato del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112

Legge di conversione
6 agosto 2008, n. 133

 

Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante:

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria».


...(omissis)


Art. 7.
                   Strategia energetica nazionale
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  definisce  la «Strategia energetica nazionale»,
che  indica  le  priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione   delle   misure   necessarie  per  conseguire,  anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
    a)   diversificazione   delle  fonti  di  energia  e  delle  aree
geografiche di approvvigionamento;
    b)  miglioramento  della  competitivita'  del  sistema energetico
nazionale  e  sviluppo  delle  infrastrutture  nella  prospettiva del
mercato interno europeo;
    c)    promozione   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   e
dell'efficienza energetica;
    d)   realizzazione   nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
produzione di energia nucleare;
    d-bis)  promozione  della  ricerca  sul  nucleare di quarta
generazione o da fusione;
    e)  incremento  degli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo nel
settore  energetico  e  partecipazione  ad  accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
    f)   sostenibilita'  ambientale  nella  produzione  e  negli  usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
    g)  garanzia  di  adeguati  livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
  2.  Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro  dello  sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
  3.  Soppresso.
  2.  Soppresso.
  3.  Soppresso.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8.
  Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  1991,  n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  si  applica  fino  a quando il Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare,
non  abbia  definitivamente  accertato  la  non sussistenza di rischi
apprezzabili  di  subsidenza  sulle  coste,  sulla  base  di  nuovi e
aggiornati  studi,  che  dovranno  essere  presentati dai titolari di
permessi  di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i  metodi  di  valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della
suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per   la   protezione   e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui
all'articolo 28 del presente decreto.
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata   domanda   per   il   riconoscimento  della  marginalita'
economica,  comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine  di  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi  al  termine  di  cui  al  comma  2, pubblica l'elenco dei
giacimenti  di  cui  al  medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione  di  energia  elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
  4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita dall'articolo 5 del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali.


Art. 9.
         Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole  «puo'  essere» sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
    b)  al  primo  periodo,  dopo  le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
  2.  Per  fronteggiare  la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della    pesca   professionale   e   dell'autotrasporto   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre   2008,   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  provvede  con  proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di  sostegno  volte  a  consentire  il  mantenimento  dei  livelli di
competitivita',  previa  apposita  convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
  3.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma  2,  che  definisce  altresi'  le  modalita'  e  le risorse per
l'attuazione  delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
    4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del presente articolo e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

 

                              Art. 10.
       Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
        e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
  1.  Al  comma  355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
    «c-ter) infrastrutture  nel  settore energetico ed in
quello  delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».


...(omissis)


Art. 57.
                        Servizi di cabotaggio
  1.  Le  funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative  ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si  svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione
interessata.  Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni  e  dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La  gestione  dei  servizi  di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio  secondo  quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
in quanto applicabili al settore.
  2.  Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento  dei  contratti  di  servizio  pubblico  di  cabotaggio
marittimo  sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla  spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano , e' disposta, nei limiti
delle  risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore,
la  ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita'
e  l'efficienza  della  spesa  statale,  le  regioni, per accedere al
contributo,  stipulano  i  contratti  e determinano oneri di servizio
pubblico   e  dinamiche  tariffarie  sulla  base  di  criteri  comuni
stabiliti  dal  CIPE,  sentita  la Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
  3.  Su  richiesta  delle  regioni interessate, da effettuarsi entro
centoventi  giorni dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia
di  Navigazione  S.p.A.  nelle  societa' Caremar - Campania Regionale
Marittima  S.p.A.,  Saremar  -  Sardegna  Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar  -  Toscana  Regionale  Marittima  S.p.A.,  Siremar - Sicilia
Regionale   Marittima   S.p.A.  e'  trasferita,  a  titolo  gratuito,
rispettivamente  alle  regioni  Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro  il  medesimo  termine,  la  regione  Puglia e la regione Lazio
possono  richiedere  il  trasferimento  gratuito,  a societa' da loro
interamente  partecipate,  del  complesso dei beni, delle attivita' e
delle  risorse  umane  utilizzate  rispettivamente  dalla Tirrenia di
Navigazione  S.p.A.  e  dalla  Caremar  S.p.A.  per  l'esercizio  dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
  4.  In  deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422  del  1997  e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del principio
della   continuita'  territoriale  e  la  domanda  di  mobilita'  dei
cittadini,  le  regioni  possono  affidare  l'esercizio di servizi di
cabotaggio  a  societa'  di  capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
  5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.

 

...(omissis)


Art. 81.
                    Settori petrolifero e del gas
    1.-15. (Soppressi).
    16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia e dell'impatto
sociale   dell'aumento   dei  prezzi  e  delle  tariffe  del  settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo  75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5
punti  percentuali  per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo
di  imposta  precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro e che operano nei settori di seguito indicati:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
     b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
     c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
    Nel  caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica  qualora  i  ricavi  relativi  ad  attivita' riconducibili ai
predetti  settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo
dei  ricavi  conseguiti.  La  medesima disposizione non si applica ai
soggetti   che   producono   energia   elettrica  mediante  l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
    16-bis.  I  soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato
l'opzione  per  la  tassazione  di gruppo di cui all'articolo 117 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   assoggettano   autonomamente   il   proprio  reddito
imponibile   all'addizionale   prevista   dal  medesimo  comma  16  e
provvedono al relativo versamento.
    16-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma  16  che  abbiano
esercitato,  in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza
fiscale  di  cui  all'articolo  115 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, assoggettano
autonomamente  il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati  nel  comma  16  che  abbiano  esercitato,  in  qualita'  di
partecipanti,  l'opzione  per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo  115  del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano
il  proprio  reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma  16  senza  tener  conto  del  reddito  imputato dalla societa'
partecipata.
  17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
  18.   E'   fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei  settori
richiamati  al  comma  16  di  traslare  l'onere  della maggiorazione
d'imposta  sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al  precedente  periodo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.
  19.  Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  92-bis  (Valutazione  delle rimanenze di alcune categorie di
imprese).  -  1.  La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei beni
indicati  all'articolo  85,  comma  1,  lettere a) e b) e' effettuata
secondo  il  metodo  della media ponderata o del «primo entrato primo
uscito»,  anche  se  non  adottati  in bilancio, dalle imprese il cui
volume  di  ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore, esercenti le attivita' di:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di  cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  19  luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che abbiano
esercitato,   relativamente  alla  valutazione  dei  beni  fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
  3.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
  20.  Le  disposizioni  di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  21.  Il  maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si
sono  avvalse  dell'opzione  di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del
decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.
  22.  L'imposta  sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente   al   saldo   dell'imposta   personale   dovuta  per
l'esercizio  di  prima  applicazione  dell'articolo  92-bis del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente  puo'  essere  versata  in  tre  rate  di eguale importo
contestualmente   al   saldo   delle  imposte  sul  reddito  relative
all'esercizio  di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917,  del  1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento.
    23.  Il  maggior  valore  assoggettato  ad imposta sostitutiva si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo esercizio
successivo:
     a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior  valore  assoggettato  ad  imposta sostitutiva non concorrono
alla  formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  personali e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la
riliquidazione   della   stessa  imposta  sostitutiva.  In  tal  caso
l'importo  corrispondente  al  16  per  cento di tali svalutazioni e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
     a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a
quella   esistente   al   termine  del  periodo  d'imposta  di  prima
applicazione  dell'articolo  92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del  1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute
e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal   caso   l'importo  corrispondente  dell'imposta  sostitutiva  e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito;
      b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o
parte  delle  rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  il  diritto  alla  riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario,  solo  nel  caso in cui quest'ultimo non eserciti prima
del  conferimento  le  attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del  conferente. In caso
contrario,  si  rende  definitiva  l'imposta  sostitutiva  in  misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario  in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
  24.  Fino  al  termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel  caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  l'imposta  sostitutiva  in  misura corrispondente al
maggior   valore   delle   rimanenze  cedute  cosi'  come  risultante
dall'ultima  riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento.
  25.  L'applicazione  dell'articolo  92-bis  del  testo  unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
  26.-28. (Soppressi).
  29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle    esigenze    prioritariamente    di   natura   alimentare   e
successivamente  anche  energetiche  e  sanitarie  dei cittadini meno
abbienti.
   30. Il Fondo e' alimentato:
    a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
    b)  dalle  somme  conseguenti  al  recupero  dell'aiuto  di Stato
dichiarato  incompatibile  dalla  decisione  C(2008)869  def. dell'11
marzo 2008 della Commissione;
    c)  dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
    e)  con  versamenti  a  titolo spontaneo e solidale effettuati da
chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare  le  societa' e gli enti che
operano nel comparto energetico.
  31. (Soppresso).
  32.   In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui  sono
sottoposti  i  prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche,  nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al
fine  di  soccorrere  le  fasce  deboli  di  popolazione  in stato di
particolare  bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico,  individuati  ai  sensi  del  comma 33, una carta acquisti
finalizzata  all'acquisto  di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato.
  33.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
    a)  i  criteri  e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio  di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,
dei   trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e
trasferimenti  gia'  ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del  nucleo  familiare,  dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali
ulteriori  elementi  atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di
effettivo bisogno;
    b) l'ammontare del beneficio unitario;
    c)  le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.
   33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le
fasce  piu'  deboli  della popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione.
   34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve  essere  conseguita  entro  il  30  settembre 2008, il Ministero
dell'economia    e    delle   finanze   puo'   avvalersi   di   altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI
S.p.a. o di CONSIP S.p.a.
  35.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
      a)  i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita'
alla disciplina di cui al comma 33;
      b)  il  gestore  del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione  della carta e alla gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di contributi
pubblici.
  36.  Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di  cui  al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle  leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti  e  ogni  ulteriore  collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia  e  delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
  37.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, con
apposite  convenzioni,  promuove  il  concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
  38.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )).
  38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al
comma  33  e  successivamente  entro  il 31 dicembre di ogni anno, il
Governo  presenta  una  relazione al Parlamento sull'attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32.
  38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali
di   politica   economica  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a
valere  sulla  quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative  previste  dagli  articoli  81  e  82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il medesimo fondo e'
ridotto  di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel
2009.


...(omissis)

 

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