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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Testo coordinato del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59

Legge
6 giugno 2008 n.101

 

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 

 Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee». (GU n. 132 del 7-6-2008 ) 

 

N.B: Si riporta solo il testo dell’art. 7

 

 

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive

   modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  2000/53/CE,

   relativa  ai  veicoli  fuori  uso. Esecuzione della sentenza della

   Corte  di  giustizia  resa  in  data  24 maggio  2007  nella causa

   C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

 

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1,    comma 2,    dopo   le   parole:   «di   cui

all'articolo 5,   commi 1   e   3,   »  sono  aggiunte  le  seguenti:

«all'articolo 5, comma 15,»;

    b) all'articolo 5:

      1)  al  comma 3  dopo  le  parole:  «di  cui  al comma 2,» sono

inserite  le  seguenti:  «e,  ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi

usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,

ad  eccezione  di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio

obbligatorio di raccolta,»;

      2)  al  comma 15  le  parole: «ad un operatore autorizzato alla

raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite

dalle  seguenti:  «ad  un  centro  di raccolta di cui all'articolo 5,

comma 3.»;

    c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori

degli  impianti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «richieste  dai

gestori degli impianti».

 

     

 

 

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                      Riferimenti normativi:

 

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 5 e 10 del

          decreto   legislativo   24  giugno  2003,  n. 209,  recante

          «Attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli

          fuori  uso»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto

          2003,  n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla

          presente legge:

              «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1. Il presente

          decreto  si  applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come

          definiti  all'art.  3,  comma 1,  lettera b), e ai relativi

          componenti  e  materiali,  a prescindere dal modo in cui il

          veicolo  e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo

          di  vita  e  dal  fatto  che  esso  e' dotato di componenti

          forniti  dal  produttore  o  di  altri  componenti  il  cui

          montaggio,   come   ricambio,   e'   conforme   alle  norme

          comunitarie o nazionali in materia.

              2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le

          disposizioni  di  cui  all'art. 5, commi 1 e 3, all'art. 5,

          comma 15, e all'art. 6.

              3.  Ai  veicoli  speciali,  come  definiti dall'art. 4,

          paragrafo  1, lettera a), secondo trattino, della direttiva

          70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le

          disposizioni   di  cui  all'art.  7  sul  reimpiego  e  sul

          recupero.

              4.  E'  fatta salva la normativa vigente in materia, in

          particolare,  di  sicurezza  e di controllo delle emissioni

          atmosferiche  e  sonore,  nonche' di protezione del suolo e

          delle acque.».

              «Art.  5  (Raccolta).  -  1.  Il veicolo destinato alla

          demolizione  e'  consegnato  dal  detentore ad un centro di

          raccolta  ovvero,  nel  caso  in  cui  il detentore intende

          cedere  il  predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'

          essere  consegnato  al  concessionario  o  al gestore della

          succursale  della casa costruttrice o dell'automercato, per

          la  successiva  consegna  ad un centro di raccolta, qualora

          detto   concessionario  o  gestore  intenda  accettarne  la

          consegna  e  conseguentemente  rilasciare il certificato di

          rottamazione di cui al comma 6.

              2.  A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,

          la  consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,

          effettuata  secondo  le  disposizioni  di  cui  al comma 1,

          avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del

          valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi

          i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo

          dal   Pubblico   registro   automobilistico,   di   seguito

          denominato:  «PRA»,  e  quelli  relativi al trasporto dello

          stesso   veicolo   al   centro   di  raccolta  ovvero  alla

          concessionaria  o alla succursale della casa costruttrice o

          all'automercato.

              3.  I  produttori  di  veicoli  provvedono a ritirare i

          veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove

          sia  tecnicamente  fattibile,  i  pezzi usati allo stato di

          rifiuto,   derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad

          eccezione  di  quelli  per  cui  e' previsto dalla legge un

          consorzio    obbligatorio    di   raccolta,   organizzando,

          direttamente   o  indirettamente,  su  base  individuale  o

          collettiva,  una  rete di centri di raccolta opportunamente

          distribuiti sul territorio nazionale.

              4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto

          stabilito  al  comma  3 sostiene gli eventuali costi per il

          ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.

              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 non si

          applicano  se  il  veicolo  non  contiene i suoi componenti

          essenziali,  quali  il  motore, parti della carrozzeria, il

          catalizzatore  e le centraline elettroniche, se presenti in

          origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

              6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla

          demolizione,   il   concessionario   o   il  gestore  della

          succursale   della  casa  costruttrice  o  dell'automercato

          rilascia  al  detentore,  in nome e per conto del centro di

          raccolta  che  riceve  il  veicolo, apposito certificato di

          rottamazione  conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,

          completato   della  descrizione  dello  stato  del  veicolo

          consegnato   nonche'   dell'impegno   a   provvedere   alla

          cancellazione  dal  P.R.A.  Il  concessionario o il gestore

          della succursale della casa costruttrice o dell'automercato

          effettua,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8, detta

          cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di

          raccolta  e  fornisce  allo stesso centro gli estremi della

          ricevuta  dell'avvenuta  denuncia  e consegna delle targhe,

          del certificato di proprieta' e della carta di circolazione

          relativi al veicolo.

              7.  Nel  caso in cui il detentore consegni ad un centro

          di  raccolta  il  veicolo  destinato  alla  demolizione, il

          titolare  del  centro  rilascia  al  detentore del veicolo,

          apposito  certificato di rottamazione conforme ai requisiti

          di  cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello

          stato   del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno  a

          provvedere  alla cancellazione dal PRA e al trattamento del

          veicolo.

              8.  La  cancellazione  dal  PRA  del  veicolo fuori uso

          avviene  esclusivamente  a  cura del titolare del centro di

          raccolta  ovvero  del  concessionario  o  del gestore della

          succursale  della  casa  costruttrice  o  dell'automercato,

          senza  oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso

          veicolo.  A  tale  fine,  entro  trenta  giorni  naturali e

          consecutivi  dalla  consegna  del  veicolo ed emissione del

          certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore

          o  titolare  restituisce  il  certificato di proprieta', la

          carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori

          uso,  con le procedure stabilite dal decreto del Presidente

          della  Repubblica  19 settembre  2000,  n. 358.  Il veicolo

          fuori  uso  puo'  essere  cancellato dal P.R.A. solo previa

          presentazione della copia del certificato di rottamazione.

              9.  Il  titolare  del  centro  di  raccolta  procede al

          trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal

          PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

              10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e

          consegna  delle  targhe e dei documenti relativi al veicolo

          fuori   uso  sono  annotati  dal  titolare  del  centro  di

          raccolta,  dal  concessionario  o  dal  gestore  della casa

          costruttrice  o  dell'automercato sull'apposito registro di

          entrata  e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'

          alle  disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo

          30 aprile 1922, n. 285.

              11.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 9 e 10 e'

          soggetto  il  titolare  del  centro  di raccolta o di altro

          luogo  di  custodia  dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.

          159  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, nel

          caso  di  demolizione  ai sensi dell'art. 215, comma 4, del

          citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

              12.  Il rilascio del certificato di rottamazione di cui

          ai  commi  6  e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso

          dalla   responsabilita'  penale,  civile  e  amministrativa

          connesse  alla  proprieta'  e  alla  corretta  gestione del

          veicolo stesso.

              13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati

          membri   rispondenti  ai  requisiti  minimi  fissati  dalla

          Commissione  europea  sono  riconosciuti  ed  accettati sul

          territorio nazionale.

              14.  I  veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o

          non  reclamati  dai  proprietari  e  quelli  acquisiti  per

          occupazione,  ai  sensi  degli  articoli 927, 929 e 923 del

          codice  civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui

          al  comma  1  nei  casi  e  con  le  modalita' stabiliti in

          conformita'  alle disposizioni emanate ai sensi del decreto

          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

              15.  Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,

          di  cui  al  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

          successive  modificazioni,  devono consegnare, ove cio' sia

          tecnicamente   fattibile,  i  pezzi  usati  allo  stato  di

          rifiuto,   derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad

          eccezione  di  quelle  per  cui  e' previsto dalla legge un

          consorzio   obbligatorio  di  raccolta,  ad  un  centro  di

          raccolta di cui all'art. 5, comma 3.».

              «Art.  10 (Informazioni per la demolizione e codifica).

          -   1.   Il   produttore   del   veicolo,  entro  sei  mesi

          dall'immissione  sul  mercato dello stesso veicolo, mette a

          disposizione  degli  impianti di trattamento autorizzati le

          informazioni  per  la demolizione, sotto forma di manuale o

          su   supporto  informatico,  richieste  dai  gestori  degli

          impianti  di  trattamento  e autorizzati. Tali informazioni

          devono  consentire  di  identificare i diversi componenti e

          materiali  del  veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze

          pericolose in esso presenti.

              2. (Soppresso).

              3.  Il  produttore  del  veicolo,  in  accordo  con  il

          produttore  di  materiali  e  di  componenti, utilizza, per

          detti materiali e componenti, le norme di codifica previste

          dalla decisione 2003/138/CE.».

 

         

       

 

 

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