- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Testo coordinato del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
Legge
6 giugno 2008 n.101
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59
Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee». (GU n. 132 del 7-6-2008 )
N.B: Si riporta solo il testo dell’art. 7
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE,
relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa
C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui
all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti:
«all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,
ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5,
comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai
gestori degli impianti».
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Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 10 del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), e ai relativi
componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il
veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti
forniti dal produttore o di altri componenti il cui
montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3, all'art. 5,
comma 15, e all'art. 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4,
paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul
recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in
particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni
atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e
delle acque.».
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora
detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla
concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i
veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove
sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando,
direttamente o indirettamente, su base individuale o
collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato dal P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al
trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'
alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1922, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalla responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia
tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, ad un centro di
raccolta di cui all'art. 5, comma 3.».
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o
su supporto informatico, richieste dai gestori degli
impianti di trattamento e autorizzati. Tali informazioni
devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze
pericolose in esso presenti.
2. (Soppresso).
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
dalla decisione 2003/138/CE.».
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