- Atti preparatori
- Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Testo unificato in tema di modifiche al codice della strada: recenti modifiche
Camera dei deputati
4 luglio 2019
Le modifiche fino ad oggi approvate al Testo unificato adottato come testo base recante modifiche al codice della strada (il testo unico è consultabile nel fascicolo n. 3 maggio – giugno delle Rivista Giuridica) intervengono sulle seguenti disposizioni :
- articolo 3 del CdS (definizione stradali e di traffico). Si introduce la definizione di “Zona scolastica” (zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico) e si adotta la definizione di “utenza vulnerabile”, in sostituzione della attuale definizione di “utenza debole”, che ricomprende un ambito maggiore di utenza in cui si annoverano anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli;
- articolo 7 del CdS (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Si prevede l’inserimento di due nuovi commi,i 9 ter e 9 quater , che regolamentano la possibilità per i Comuni di stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni, nelle strade scolastiche per finalità. A tal fine, i Comuni provvedono, con ordinanza del Sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità, di cui all'articolo 42, comma 2;
b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
c) delimitare aree pedonali riferiti ai poteri della Giunta in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
- articolo 7 CdS. Si specifica, in relazione agli spazi adibiti alla sosta, che siano riservati ai veicoli
adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti di apposito contrassegno previsto dall’art. 381, comma 2, del Dpr 495/1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada);
- articolo 188 CdS (circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide). Si prevede l’aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità e il numero di punti patenti decurtati;
- articolo 2 del testo unificato (disposizioni per la sicurezza stradale). Si eliminano le modifiche previste nel testo unico agli artt. 115 e 187 del CdS, rispettivamente, in materia di requisiti di età e psicofisici per la guida dei veicoli e di disciplina sanzionatoria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- articolo 3 del testo unificato (disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana). L’articolo prevede per i ciclomotori e i motoveicoli di cilindrata maggiore o uguale a 120 cc se a motore termico e a per quelli elettrici di potenza superiore a 11 kw, la possibilità di circolare su autostrade e strade extraurbane principali. Le recenti modifiche hanno eliminato dal testo base, la previsione del divieto di utilizzo dei predetti veicoli in autostrada per coloro che hanno conseguito la patente A2 da meno di due anni.