- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile, Illeciti penali
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Transito sulla corsia di emergenza
Corte di cassazione - sezione seconda civile
sentenza n.7357 del 26 maggio 2007
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 4 L. 689/81, si applicano, ove sussistano i presupposti, le cause di esclusione delle responsabilità. In mancanza di una disciplina puntuale occorre fare riferimento alle norme previste dal codice penale in tema di cause di giustificazione. Il ricorrente, avendo adotto lo stato di necessità ex art. 54 c.p. di salvare sé stesso o altri da un pericolo grave alla persona, come unica causa di commissione dell’illecito costituito nel transito sulla corsia di emergenza, aveva l’onere di provarne la sussistenza. La prova non è stata fornita e a tal fine non è bastato neanche addurre una supposizione erronea della presenza dello stato di necessità, perché anche in questo caso l’errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione va provato come si evince dal combinato disposto degli artt. 3 L. 689/81 e 59 c.p. in tema di esimenti putative.
(…) Sul ricorso proposto da: C.T. , elettivamente domiciliato in (…) presso lo studio dell'avvocato C. U., che lo difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- Avverso la sentenza n. 41709/04 del Giudice di pace di ROMA del 5.11.04, depositata il 06/11/04; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI; udito per il ricorrente l'Avvocato U. C. che si riporta al ricorso; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato. E' presente il P.G. in persona del Dr. Raffaele Ceniccola che si riporta alle conclusioni scritte. FATTO E DIRITTO C.T. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell'Interno avverso la sentenza del G.P. di Roma del 6.11.2004, che aveva rigettato il suo ricorso, convalidando il verbale opposto n. 268201 elevato, dalla polizia stradale, per violazione dell’art. 176 CdS per aver circolato nella corsia di emergenza. Non ha svolto difese il Ministero. Il ricorrente ha presentato memoria. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. La richiesta merita adesione. Con unico motivo il ricorrente deduce che si era trovato a transitare nella zona contestata in quanto, soffrendo di una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, era venuto a trovarsi imbottigliato nel traffico con pregiudizievoli conseguenze per il suo stato di salute e, anche se il certificato prodotto in giudizio era di circa un anno prima, la patologia non era scomparsa. Al riguardo la sentenza ha affermato che la documentazione medica, anteriore di almeno un anno, non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all'atto della contravvenzione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dall'art. 4 della legge 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale, e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5877, 5 marzo 2003 n. 3524, 12 luglio 2000 n. 9254, etc.); si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto l'art. 3, secondo comma della legge 689/81 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (cass. 12 maggio 1999 n. 4710, la quale fa discendere l'ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall'art. 59 c.p., a norma del quale "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui"; Cass. 25 maggio 1993 n. 5866, Cass. 20 novembre 1985 n. 4710). Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l'imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. Pen. 1 luglio 2003 n. 28325). Nella specie è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito, dato che la produzione di un certificato anteriore di un anno è Idonea alla tesi prospettata, con la conseguenza che bene ha fatto il giudice a ritenere non convenientemente documentato lo stato di necessità. Peraltro il ricorrente ammette di non aver fatto dichiarazioni al momento della contestazione. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato, mentre la mancata costituzione del Ministero esime dalla pronuncia sulla spese. PER QUESTI MOTIVI La corte rigetta il ricorso. Roma 6 dicembre 2006 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 MAGGIO 2007