• Normativa
  • Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Trascrizioni al PRA ed inapplicabilità dell’imposta di bollo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 388/E del 20 ottobre 2008

 

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 388/E
Roma, 20 ottobre 2008
OGGETTO:
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Inapplicabilità dell’imposta di bollo a fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all’originale - articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
Quesito
L'Automobile Club d'Italia (ACI) chiede se la documentazione necessaria per consentire la trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) del trasferimento di proprietà di un veicolo (ad esempio il certificato camerale nell'ipotesi in cui occorra verificare i poteri di rappresentanza di colui che sottoscrive il trasferimento in nome e per conto di una società) possa essere prodotta in fotocopia senza l'applicazione dell'imposta di bollo, in ragione dello scopo meramente istruttorio di detta produzione.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, ritiene che la produzione di documentazione in fotocopia senza l'applicazione dell'imposta di bollo sia legittima in quanto si tratta di documenti da utilizzare per fini istruttori interni all'attività dell'ACI stessa.

Parere della Direzione
In materia di imposta di bollo il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa". Il successivo articolo 2 distingue tra "atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso"; mentre i primi sono indicati nella parte prima della tariffa allegata al dPR n. 642 del 1972, i secondi nella parte seconda della stessa tariffa. Per completezza, si rammenta che gli "atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" sono elencati nella tabella, allegato B), annessa al medesimo decreto.
Atteso ciò, nel caso rappresentato dall’istante, il rappresentante legale di una persona giuridica produce, a fronte di una richiesta dell'ACI, una fotocopia del certificato camerale al fine di consentire un controllo sul potere di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato.
La necessità di attestare il possesso dei predetti poteri costituisce un necessario presupposto affinché l'ACI possa, in base all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, attività, quest'ultima, che richiede la preventiva identificazione dei soggetti che presentano l'istanza di trasferimento del veicolo.
L'ACI compie tale riscontro attraverso l'esame del certificato camerale, della procura o della copia dell'atto statutario dal quale risultino i soggetti che hanno i poteri di rappresentanza legale della persona giuridica.
A tal riguardo, si rileva che in base al combinato disposto dell'articolo 1 del dPR n. 642 del 1972 e dell'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata allo stesso decreto, alle copie conformi dei citati documenti va applicata l'imposta di bollo. Infatti, tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine,
rientrano anche gli "Atti e provvedimenti ... degli enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio: imposta fissa Euro 14,62 ...".
La nota 1 in calce al predetto articolo 4 della tariffa dispone altresì che "Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale". Nel caso di specie, va rilevato che la fotocopia del certificato camerale non rientra nella definizione di cui all'articolo 5 del dPR n. 642 del 1972 secondo cui… “b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata".
Da ciò consegue che la fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all'originale, prodotta al momento della trascrizione del trasferimento di proprietà, non soggiace ad imposta di bollo.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.