• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Trasporto di merci pericolose

Circolare del Ministero dei Trasporti
Prot. 22776/RU dell'11 marzo 2008

 

Divisione 2


Prot. n. 22776/RU  del 11.03.2008     

All.: 4


 
Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna
 Sede

Ai Direttori SIIT – Settore Trasporti
 Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D.        Roma

Ai C.P.A.          Loro Sedi

Alle Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e Sicur. Trasp. Terrestre
           Loro Sedi

Agli Uffici Prov.li    M.C.T.C
Loro Sedi


All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni
90100    Palermo

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti - Direzione Compartimentale  per la Sicilia  
90141    Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung’Adige San Nicolò, 14
33100    Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100    Bolzano
 

e, p.c.:
 

All' ANFIA     Torino

Alla CUNA Torino

All' UNRAE Roma

Al Consorzio Italiano GPL   Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI    Roma

Alla ASSOMECO/ASSOMETANO
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100  Reggio Emilia

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100  Bologna

Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139  Milano
ALLA FEDERCHIMICA
Via G. da Procida 11
20149  Milano

ALLA  UNIONE  PETROLIFERA
Via Giorgione  129
 Roma

ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA
COMMERCIO  CHIMICO
Corso Venezia 47/49    
 Milano

ALL’ASSOGASLIQUIDI
V.le Pasteur 10
 Roma

AL Comitato Tecnico Prof. GPL
Via Larga 8    
20122 Milano

 

OGGETTO:  Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”.
  Adozione degli Accordi Multilaterali M182, M184, M186 e M189.


Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali M182, M184, M186 e M189.
Gli Accordi suddetti, di cui si allegano copie, prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose.

La deroga introdotta dall’M182 è volta a consentire il trasporto in IBC delle soluzioni di nitrocellulosa infiammabile UN 2059 dei gruppi di imballaggio II e III.
La validità dell’Accordo è prevista fino al 12.06.2011.

La deroga introdotta dall’M184 riguarda il punto 7.5.5.3 ed in particolare l’elevazione a 20.000 kg del limite di quantità per unità di trasporto previsto per i perossidi organici Classe 5.2 e le sostanze autoreattive Classe 4.1.
La validità dell’Accordo è prevista fino al 1.01.2009.

La deroga introdotta dall’M186 è volta ad estendere l’applicazione a parità di condizioni di imballaggio, della disposizione speciale PP1 già applicabile a UN 1133 (adesivi), UN 1210 (inchiostri da stampa), UN 1263 (pitture) e UN 1866 (resine in soluzione) della Classe 3 “liquidi infiammabili” (Gr. imball. II e III), anche alle stesse categorie di materie non infiammabili ricomprese nella Classe 9 UN 3082 (sostanze liquide pericolose per l’ambiente, n.a.s).
La validità dell’Accordo è prevista fino al 1.01.2009.

La deroga introdotta dall’M189 è volta a rimuovere l’obbligo, sancito alla sottosezione 5.3.2.1.5 dell’ADR, di affissione anche su veicoli chiusi o telonati dei pannelli arancione numerati usati per le cisterne fino a 3000 litri quando non sono visibili dall’esterno dei veicoli. Ciò è giustificato dalla rimozione degli ostacoli per i trasporti intermodali in quanto diversamente trattati da altri Regolamenti modali (IMDG ecc). Inoltre i messaggi forniti dai pannelli replicati all’esterno potrebbero indurre in errore le squadre di soccorso eventualmente intervenute in caso di incidente. Si segnala che l’edizione 2009 dell’ADR non conterrà più l’obbligo sancito dal punto 5.3.2.1.5.; anche per questo la validità dell’Accordo è prevista fino al 31.12.2008.

Ovviamente la validità dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli stessi.

E’ opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M182, M184, M186 oppure M189:

“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”

 

 

                   f.to IL DIRETTORE GENERALE
                  (dr. ing. Sergio DONDOLINI)
AS/as

 


 
    
 
 
              
All.: omissis

 

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