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Trasporto gratuito dei cani guida per ciechi

Camera dei Deputati
C 567 presentata il 27 marzo 2013

 

 

PROPOSTA DI LEGGE C 567

d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, LAFFRANCO
Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei cani guida dei ciechi o ipovedenti sui mezzi di trasporto pubblico e l'accesso dei medesimi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, nonché esenzione delle prestazioni veterinarie relative ai suddetti cani guida dall'imposta sul valore aggiunto
Presentata il 27 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende ampliare gli obiettivi raggiunti dalla legge n. 37 del 1974, che ha reso gratuito il trasporto del cane guida per i ciechi sui mezzi pubblici. Tale legge non va incontro ad una mera esigenza economica; cerca di migliorare la condizione dei ciechi facilitando la possibilità di spostarsi accompagnati dal cane guida per dare attuazione alla Costituzione e realizzare diritti di cittadinanza, alla mobilità e al lavoro.
      Le politiche per l'accesso al lavoro e alle istituzioni, per il godimento dei diritti, per la lotta alla discriminazione devono essere integrate in vista dell'obiettivo di fare in modo che – in un modo o nell'altro, avvalendosi anche delle nuove tecnologie – i cittadini portatori di un handicap vivano nello stesso modo di coloro che si dicono e ritengono «normali».
      Succede spesso, però, che quando si aprono nuove possibilità e opportunità si riscontrino ostacoli che il legislatore non aveva previsto e che ne rendono difficoltoso lo sfruttamento. Si sono purtroppo verificati casi in cui la persona non vedente e utilizzatrice di cane guida ha trovato un impiego ed è poi incorsa in gravi difficoltà nell'esercitare il proprio diritto al lavoro proprio perché il datore di lavoro e i colleghi creavano problemi alla presenza del cane guida nell'azienda. Che senso ha che la società dia al cieco la gratuità del trasporto del cane sul mezzo pubblico e la possibilità di trovare un lavoro, se poi il cieco per andare al lavoro deve lasciare a casa il suo cane?
      Spesso la questione della sistemazione del cane guida e la sua cura nell'orario di lavoro può essere risolta facilmente, a volta basta un po’ di buon senso e di buona volontà; eppure incresciosi episodi sono poi sfociati in liti su cui si è dovuto pronunciare un magistrato, quando è chiaro che nel rispetto della Costituzione deve essere fatto ogni sforzo per facilitare il cittadino portatore di una disabilità. Sembrerebbe evidente a chiunque che il cieco deve poter accedere al posto di lavoro e che il datore di lavoro deve prevedere l'esistenza di una sistemazione minima adeguata per il cane guida: poiché nella pratica non è così, e per evitare che banali impuntature creino disagio agli utilizzatori dei cani guida, si propone la presente proposta di legge che cerca di risolvere i diversi problemi che possono sembrare piccoli e rivelarsi invece grandi per il cittadino disabile.
      Il testo sostituisce la legge n. 37 del 1974, ampliando i settori di intervento della legge a riguardo dei cani guida per ciechi e ipovedenti.
      Il comma 1 ribadisce la totale gratuità del trasporto sui mezzi pubblici del cane guida per i ciechi e la estende a istruttori e addestratori, per semplificare il loro lavoro. Il comma 2 aggiunge il posto di lavoro e gli uffici pubblici tra i luoghi in cui il privo di vista si può recare con il proprio cane guida, che per la legge oggi vigente ha diritto ad accedere solo agli esercizi aperti al pubblico, come se i ciechi potessero al massimo recarsi al caffè e al ristorante. Vi sono stati casi di ciechi che hanno avuto difficoltà lavorative perché – dipendenti pubblici – l'amministrazione si è opposta alla presenza del cane guida sul posto di lavoro e non ha preso quelle minime iniziative per assicurare che l'animale fosse vigilato e rifocillato anche con l'aiuto del cieco stesso (i motivi opposti sono stati i problemi sollevati dai colleghi di lavoro e le necessità di garantire assoluti livelli di igiene).
      Il comma 3 reca le sanzioni. I commi 4 e 5, i casi nei quali al cane deve essere o meno messa la museruola.
      Il comma 6 prescrive la necessità dell'esistenza di un regolamento che preveda modalità e procedure per l'accesso nelle strutture pubbliche del cieco accompagnato dal cane guida, quale che sia la sua veste (utente, paziente o lavoratore).
      Poiché per il non vedente il cane guida è di primaria importanza, il comma 7 stabilisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di tutte le spese connesse alle necessità sanitarie e diagnostiche dell'animale, quando sia legalmente registrato e munito del tesserino di riconoscimento numerato che accompagna il cane già dalla scuola di addestramento.
      La presente proposta di legge ha come primo obiettivo evitare che si presentino al privo di vista situazioni che non gli consentirebbero di esercitare i propri diritti di cittadino senza ingerenze, e soprattutto di evitare che si trovi costretto a rinunciare al proprio lavoro, cosa che l'attuale legge non garantisce e che vanifica l'impegno e il lavoro del cittadino disabile e dei tanti che credono e si adoperano per la sua piena integrazione nella società.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il cieco, l'ipovedente, l'istruttore o l'addestratore di cani guida hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei loro spostamenti su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
      2. Al cieco o ipovedente è riconosciuto, altresì, il diritto di accedere ai luoghi aperti al pubblico, agli esercizi aperti al pubblico e al proprio posto di lavoro con il proprio cane guida.
      3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso dei ciechi o ipovedenti, accompagnati dal cane guida, ai luoghi di cui al comma 2, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.
      4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il cieco o ipovedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal comma 5.
      5. Nei luoghi di cui al comma 2 e sui mezzi di trasporto di cui al comma 1, ove richiesto esplicitamente dai presenti, il cieco o ipovedente è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni proprietario o responsabile di luoghi o edifici pubblici o strutture sanitarie definisce le modalità e le procedure relative all'accesso e alla permanenza del cane guida che accompagna il cieco o l'ipovedente nei luoghi di propria competenza.
      7. Dopo il numero 18) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
          «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese per cani guida di proprietà di ciechi o ipovedenti, legalmente registrati».
      8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      10. La legge 14 febbraio 1974, n. 37, è abrogata.

 

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