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Tribunale di Firenze in composizione monocratica II Sezione Penale - Sentenza n. 2091/09
Fabio Piccioni
Tribunale di Firenze in composizione monocratica II Sezione Penale - Sentenza n. 2091/09
Nei confronti di S.P.
contumace
Difensore di fiducia: avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 189 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 c.d.s. perché, alla guida dell’autovettura Audi A8 tg. XXX, dopo aver avuto un incidente stradale con il furgone Mercedes tg. YYY condotto da L.S., nel corso del quale M.A. che era a bordo del furgone rimaneva ferito, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e proseguiva la marcia. In Firenze, 29.5.2006
Le parti hanno concluso come segue: P.M. 1 anno di reclusione e 1 anno di sospensione
Difesa: assoluzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto di citazione a giudizio successivo ad opposizione a decreto penale di condanna, veniva disposta la citazione dinanzi a questo Tribunale, di S.P. imputato del reato di cui all’art. 189 D.L.vo n. 285/1992, per fatti avvenuti in Firenze il 29.05.2006. Verificata la regolare costituzione delle parti, imputato presente e procedutosi allo smistamento del processo, con ammissione dei mezzi di prova, si svolgeva l’istruttoria dibattimentale con esame di testi e dell’imputato sino all’udienza del 19 marzo 2009 in cui si procedeva a discussione, previa chiusura del dibattimento. Sulle conclusioni delle parti riportate a verbale d’udienza, il Giudice riteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo alla presenza delle parti e termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni.
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Il seguente procedimento, trae origine dalla denuncia querela sporta dal Sig. L.S. in data 16.07.2006 e relativa ad un sinistro stradale nel quale venivano coinvolti sia il querelante che il terzo trasportato M.A. L’istruttoria dibattimentale si svolgeva quindi con l’esame delle persone direttamente coinvolte nel sinistro, delle Forze dell’Ordine intervenute per i rilievi e con l’acquisizione nel fascicolo della documentazione medica e non attinente ai fatti. L’esame della persona offesa, non ha chiarito sostanzialmente la dinamica del sinistro, né ha consentito di individuare la condotta omissiva specificamente richiesta dall’art. 189 C.d.S. Difatti lo stesso L. ha riferito di aver percorso la strada S.G.C. di grande comunicazione FI-PI-LI con direzione Firenze, quel giorno gravata da un intenso traffico, a bordo del proprio furgone ed in compagnia del M.A., quando veniva urtato alla fiancata destra da una vettura che stava rientrando da una manovra di sorpasso. Lo stesso L., conferma di occupare lui stesso la corsia di sorpasso al momento del fatto. L’urto si concretizzava sul lato passeggero del furgone, e la vettura “investitrice” un Audi di colore chiaro, rientrava tranquillamente nel traffico allontanandosi. A seguito dei fatti il furgone del L. riportava danni per circa 700 euro comprensive d’IVA chiaramente dissonanti con l’urto descritto dal teste, che lo indica come particolarmente rilevante. Il L., dichiara poi che a seguito dello sfregamento, il M.A., terzo trasportato sul furgone, ebbe a subire un urto alla testa ed al ginocchio in considerazione della posizione all’interno dell’abitacolo. Il L. infatti colloca il M.A. nel posto interno tra il guidatore e quello occupato dalla compagna del M., che invece si trovava seduta lato finestrino. Diversa è invece la versione riferita dallo stesso M. che dichiara di essersi seduto lati finestrino, tanto che nell’urto, batté le ginocchia sul cruscotto. Dalla documentazione prodotta dalla difesa S., non disattesa dai testi, emerge come fu unicamente il L. a presentare richiesta di risarcimento danni, limitatamente al danno materiale. L., che dichiara di essersi deciso a sporgere la denuncia querela, a seguito di contro richiesta di danni da parte del S., e su consiglio del proprio legale che gli avrebbe ventilato una presunta denuncia per omissione di soccorso ai suoi danni (vds pagg. 22 verbale del 29.04.2008 teste L.). Va detto che il L., riferisce di aver fermato il proprio furgone dopo pochi metri dal punto dell’urto ed al fine di verificare quali fossero i danni alla vettura, chiaramente ponendo in un piano secondario le eventuali lesioni riportate dal trasportato. Non venne ritenuto necessario chiamare i Carabinieri, che vennero invece contattati solo allorché il L., per le motivazioni già espresse, si decise a sporgere querela contro il S. La manovra “scorretta” dell’Audi condotta dall’odierno imputato, viene confermata anche dal teste G., che parla di un sorpasso a destra dell’auto rispetto al furgone condotto dal L. Tuttavia, lo stesso G., descrive l’urto come accaduto accidentalmente in fase di rientro dalla manovra di sorpasso, ma nient’altro è in grado di riferire sulla condotta successiva, poiché oscurato nella visuale proprio dal furgone. Riferisce quindi di aver visto il predetto mezzo fermo sulla piazzola di sosta e di essersi fermato per dare i propri dati al conducente, che nega di conoscere. Richiesto circa la presenza di persone ferite, il G., parla unicamente di un uomo - il M.A. - che si reggeva il capo e lamentava unicamente un dolore alla testa “ … si, aveva sbattuto la testa, io non sono stato poi a domandare altre cose”. Il teste C., trasportato sulla vettura condotta dall’imputato, conferma le condizioni di traffico intenso descritte da tutti gli altri testi, nonché l’urto accidentale tra i due veicoli, dovuto alla manovra di rientro dell’Audi, dopo il sorpasso e determinante uno sfregamento tra il lato sinistro (conducente) della Audi, e quello destro (passeggero) del furgone. Il C., dichiara che l’imputato, considerate anche le condizioni del traffico, fermò la vettura nel primo tratto utile della carreggiata, e qui constatati i danni, attese il sopraggiungere del furgone per un certo periodo, quindi uscì verso Scandicci. Analogo tenore per le dichiarazioni dell’imputato S., che ribadisce come nella richiesta risarcitoria inoltratagli dal L., fossero menzionati unicamente i danni della vettura. Peraltro, anche la documentazione in atti conferma tale circostanza, non risultando assolutamente una richiesta del M.A., per le lamentate lesioni personali. Lesioni, rispetto alle quali vi è stata un po’ di confusione da parte dei testi, non essendo ben chiaro se queste si siano limitate alla zona della testa od abbiano di contro riguardato anche il ginocchio, atteso che neanche il medico firmatario del certificato prodotto - dott. F. - è stato in grado di fornire maggiori dettagli. Anzi ha lasciato intendere che il M. fosse reduce da altro infortunio proprio relativo alle ginocchia e pertanto di non essere in grado di attribuire con assoluta certezza il criticato al predetto, o invece al sinistro in oggetto. L’istruttoria dibattimentale, pur confermando il sinistro e sostanzialmente anche la dinamica dello stesso, dovuta verosimilmente ad una manovra di sorpasso azzardata da parte del S., tuttavia non consente di ritenere provata la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato ascrittogli. Il L., non ritiene nell’immediatezza del sinistro, che le asserite lesioni del M., siano di tale gravità da richiedere l’intervento del 118 o delle Forze dell’Ordine, al fine di segnalare la condotta dell’imputato. Anzi, si determina a sporgere denuncia querela, unicamente allorché il S. avanza nei suoi confronti richiesta di risarcimento del danno ed allo scopo di cautelarsi contro un eventuale denuncia per omissione di soccorso. E’ chiaro quindi che al momento del sinistro, non era evidente neanche per le persone direttamente coinvolte, la necessità di un soccorso immediato. Né i testi tutti, sono stati in grado di dirci se il S. avesse avuto anche solo la percezione che qualcuno aveva riportato delle lesioni, atteso che per la dinamica del sinistro, consistito in uno sfregamento tra le due vetture era difficile pensare che qualcuno si fosse fatto male. E tale prima impressione, trovava conferma anche nell’assenza di richieste di risarcimento del danno per lesioni personali, che non risultano essere mai state avanzate da chi che sia. Tali circostanze, rendono di fatto difficoltosa una pronuncia sfavorevole all’imputato, sottraendo alla fattispecie ex art. 189 C.d.S. l’elemento soggettivo della volontaria omissione di soccorso, richiesto quale condicio sine qua non per la sussistenza del reato contestato nel capo d’imputazione. Alla luce di quanto sopra non sono pertanto emersi elementi di incontrovertibile certezza sull’effettiva commissione del reato da parte dell’imputato, che deve pertanto andare assolto sebbene con la formula di cui all’art. 530 co. 2 c.p.p.
PQM
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Firenze, visto l’art. 530/2 C.P.P. assolve l’imputato S.P. dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste. Motivi a 60 giorni.
Così deciso in Firenze, 19.03.2009
L’ART. 189 C.D.S. RICHIEDE QUALE CONDICIO SINE QUA NON PER LA SUSSISTENZA DEL REATO L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA VOLONTARIA OMISSIONE DI SOCCORSO
La sentenza che si annota risulta di massimo rilievo perché consente di fare il punto della situazione sul comportamento da tenere in caso di incidente, previsto dall’art. 189 C.d.S.
Oggetto di tutela.
La ratio della norma si identifica nel dovere di solidarietà sociale (nella prospettiva di cui all’art. 2 Cost.) che impone la privata assistenza nei confronti delle persone ferite dal sinistro che, in quanto tali, si trovano in stato di pericolo concernente la vita o l’incolumità, evitando il protrarsi delle conseguenze dannose. L’“assistenza” si sostanzia in quel soccorso che si profila necessario ed adeguato, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo del sinistro, dei mezzi a disposizione e delle possibilità del soccorritore (in relazione anche alla sua professione), per evitare il danno che si minaccia. L’obbligo cessa, nel caso in cui il soggetto per la sua età, per le sue condizioni psicofisiche o per altre cause (essere l’investitore ugualmente bisognoso di soccorso), si trovi nell’assoluta impossibilità di adempierlo (ad impossibilia nemo tenetur). Sebbene la norma – a differenza dell’art. 593 cod. pen. – non richieda l’obbligo alternativo di dare immediato avviso all’Autorità della presenza di persone ferite, si ritiene che il soccorritore, verificata l’inadeguatezza di un suo intervento, debba comunque, senza alcuna dilazione, darne avviso con il mezzo più rapido.
Condotta
Si tratta di un reato omissivo (non facere quod debetur) di mera condotta, che consiste nel mancato compimento dell’azione comandata – l’obbligo di prestare assistenza – per la sussistenza del quale non occorre il verificarsi di alcun evento materiale. Conseguentemente, non sembra giuridicamente concepibile il tentativo. Il delitto trova il suo limite nell’effettivo bisogno di cure e assistenza da parte della persona ferita. Pertanto, il reato non è configurabile in caso di assenza di lesioni o di morte sul colpo. Parimenti, non sembra sussistere se il soccorso sia stato prestato da altri o quando il responsabile ne abbia delegato ad altri il compito[1] e non risulti più necessario, né utile, l’ulteriore intervento dell’obbligato; in tal caso, però, l’effettiva ed efficace assistenza fornita da terzi, deve essere accertata dall’investitore con giudizio ex ante, prima di allontanarsi dal luogo dell’incidente.
Consumazione.
Il delitto si consuma al momento della denegatio auxilii a seguito dell’incidente, ed ha carattere istantaneo.
Elemento soggettivo
Il dolo consiste nella volontarietà dell’omissione con la consapevolezza che l’investito aveva bisogno di assistenza. Tale consapevolezza si presume quando l’incidente, per le sue modalità, faccia ritenere che il coinvolto abbia riportato lesioni. Di conseguenza, non potrà invocare l’ignoranza dello stato di bisogno di assistenza chi, dopo aver cagionato un pauroso incidente, si sia dato alla fuga senza accertarsi dello stato delle vittime.
Figure affini
Le persone non direttamente coinvolte nel sinistro che, trovando una persona inanimata, ferita o altrimenti in pericolo, omettano di prestare assistenza (soccorso diretto) o di darne immediato avviso all’Autorità (soccorso indiretto), risponderanno del delitto di cui all’art. 593 c. 2 cod. pen. Si pensi all’automobilista fermato dall’investitore (privo di automobile) perché trasporti all’ospedale il ferito, che rifiuti di intervenire. La Suprema Corte ha stabilito che nel concetto di “prestazione di assistenza” rientra «innanzitutto l’adozione di quelle cautele atte a limitare il danno già riportato dalla parte offesa, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo»[2]. Il dovere non è configurabile nei confronti del soggetto che sia stato liberato dal soccorso, per l’adeguato intervento di un precedente ritrovatore (si pensi alla pluralità di automobilisti che arrivino successivamente sul luogo dell’investimento). Il delitto di omissione generica di soccorso è stato oggetto di modifica da parte della L. 72/03, e risulta punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro. Su tale nuovo limite edittale, si computeranno gli aumenti di pena derivanti dall’eventuale integrazione dell’ipotesi prevista dal comma 3, in caso di lesione personale o morte. Per il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., non è configurabile il concorso formale tra il delitto di cui all’art. 189 c. 7 e quello di omissione di soccorso di cui all’art. 593 cod. pen.; di conseguenza, potrà ravvisarsi l’una o l’altra ipotesi criminosa, a seconda della situazione nella quale l’autore del reato è venuto a trovarsi. Infatti, tra le due norme incriminatrici esiste un rapporto di genus ad speciem, in quanto la prima contiene tutti gli estremi della seconda, cui si aggiungono tre elementi specializzanti attinenti alla qualifica di “utente della strada”, alla circostanza ”incidente stradale” e della “vittima dell’incidente”.
Pena ed istituti processuali
Il delitto di omesso soccorso in caso di investimento è punito, a seguito della modifica apportata dalla L. 72/03, con la reclusione da 6 mesi a tre anni[3]. Con D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08 - preso atto dell’ulteriore dilatarsi della cifra oscura - è stato raddoppiato il limite edittale minimo di pena previsto per la fattispecie, che risulta quindi punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Chi avrebbe avuto diritto all’assistenza può costituirsi parte civile nel processo penale, ove abbia risentito danno diretto patrimoniale o non patrimoniale.
Sanzione accessoria
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni, per quei comportamenti relativi all’uso di veicoli che abbiano come presupposto il possesso della patente. In merito, non si può fare a meno di osservare come il legislatore abbia dimenticato di armonizzare le singole modifiche con il contesto all’interno del quale le stesse vanno ad operare; ne è derivato un testo strabico. Infatti, sebbene per la nuova sanzione accessoria sia prevista una durata «non inferiore ad un anno e sei mesi», l’art. 223, concernente la sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto[4] nelle ipotesi di reato, prevede espressamente che il provvedimento potrà essere adottato per un periodo «fino ad un massimo di un anno».
Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze
[1] Ciò a differenza dell’obbligo di fermarsi che, avendo carattere diretto, deve essere adempiuto personalmente dall’autore del fatto, il quale non può delegare né farsi sostituire da altri. [2] Cfr., Cass. Pen., sez. V, 2 febbraio 2005, n. 3397; nella fattispecie, è stato ravvisato il reato di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.) nei confronti di due utenti della strada che, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato, si siano limitati ad avvertire telefonicamente la polizia e le autorità sanitarie, allontanandosi peraltro dal luogo dell’incidente, quando la vittima era ancora in vita, senza attendere l’arrivo dei soccorsi e comunque di altri che avrebbero potuto assumere la vigilanza e la cura del ferito, allo scopo di evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato. [3] Tra il reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale e quelli di omissione dell’obbligo di fermata e di soccorso alle persone rimaste ferite, non è possibile ritenere sussistente la continuazione, giacché la natura colposa del primo dei detti reati esclude che possa essere ipotizzata l’unicità del disegno criminoso con gli altri. E neppure è possibile ravvisare il concorso formale, dal momento che i due comportamenti sono stati posti in essere con condotte distinte, essendo le violazioni dell’art. 189 evidentemente successive, sia pure di poco, all’incidente causato, Cass. Pen., sez. IV, 4 ottobre 2002, n. 33300. Sebbene il comportamento fuggitivo ed omissivo tenuto dall’autore di sinistro stradale che abbia cagionato la morte della persona investita non possa di per sé comportare l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 589 c. 2 cod. pen., al fine di ravvisare detta aggravante non è necessario l’accertamento della violazione d’una specifica norma del codice della strada, ma basta la contravvenzione alle regole di comune prudenza nella guida dei veicoli, Corte App. Potenza, 2 novembre 2000. [4] Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall’art. 189, ed adottato con riferimento alle “altre ipotesi di reato” di cui all’art. 223 c. 3 (tra cui quella di omissione di soccorso), integra gli estremi dell’atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazione sull’elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dalla norma citata, Cass. Civ., sez. I, 26 luglio 2001, n. 10176.