• Giurisprudenza
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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Truffa in incidente stradale

Tribunale penale di Nola
ordinanza del 7 maggio 2007

Truffa – incidente stradale inesistente – costituzione parte civile del privato danneggiato

 

L’azione per il risarcimento del danno, nel processo penale, può essere esercitata dal soggetto che comunque ha subito un danno dal reato, sia esso patrimoniale o non patrimoniale. Non necessariamente il soggetto che si costituisce parte civile coincide con il soggetto passivo del reato. Nel caso di specie soggetto passivo del reato di truffa è la società di assicurazione, ma è ammissibile anche la costituzione del privato- assicurato che ha subito danni causalmente ricollegabili alla fattispecie criminosa.    

(omissis) Il Giudice, pronunciandosi sulle eccezioni proposte dal difensore in merito alla carenza di legittimazione alla costituzione in giudizio quale parte civile di  Tizio, nonchè al difetto della condizione di procedibilità . OSSERVA Con riferimento al primo motivo di censura sollevato dal difensore, si osserva che, alla stregua del combinato disposto degli artt.74 c.p.p. e 185 c.p., l'azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato un danno patrimoniale o non patrimoniale. Ne discende che il soggetto al quale spetta il risarcimento non necessariamente si deve identificare con il soggetto passivo del reato in senso stretto, dovendosi ritenere danneggiato dal reato e, quindi, legittimato a proporre l'azione risarcitoria, chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (cfr.Cass.pen.sez.VI° 28/05/1996 nr.1266 Della Fornace+altri). Nel caso di specie, si evidenzia che, dalla commissione del reato di truffa con le modalità ipotizzate nella prospettazione accusatoria (il D.F. citava il Tizio e la società assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno per le lesioni patite a seguito di un investimento stradale causato -a suo dire- dal veicolo intestato al Tizio in realtà mai avvenuto, così inducendo in errore la compagnia assicuratrice ed il Tizio stesso), il Tizio subiva un danno causalmente ricollegabile alla condotta delittuosa dell'imputato sia in termini di danno morale che patrimoniale (atteso il dispendio per la partecipazione al processo dinanzi al Giudice di Pace, le modifiche in pejus del contratto di assicurazione dovute all'aumento del premio assicurativo per la diversa classe di rischio, nonchè tenuto conto richiesta di rimborso della somma di Euro 1.559,42 pervenuta dall'I.N.A.I.L. per le prestazioni erogate dall'ente in favore di D.F.P.). Ne discende che la costituzione di parte civile per l'azione risarcitoria può essere legittimamente esperita sia dalla società assicuratrice, persona offesa in senso stretto del reato di truffa, sia dal Tizio quale danneggiato dal reato atteso il danno eziologicamente connesso alla condotta delittuosa ipotizzata a carico del D.F..    Con riferimento alla questione relativa alla intempestività della querela proposta dal  Tizio, osserva il Giudicante che, ai sensi dell'art.124 c.p., il termine di tre mesi comincia a decorrere dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, ovverossia dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. In altri termini, la decorrenza del termine va ancorata al momento in cui si sia verificata la conoscenza certa del fatto e dei suoi requisiti costitutivi in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione per proporre istanza di punizione, non essendo sufficiente il mero stato soggettivo di dubbio o sospetto circa il verificarsi di un fatto-reato (cfr.Cass.pen.sez.IV°sent.28/04/1998 nr.5007;Cass.pen.sez.V° 27703/1997 nr.3671).  Nel caso di specie, deve rilevarsi che la querela è stata presentata dal Tizio in data 8/09/2005 come risulta dal verbale di ricezione sottoscritto dalla P.G. della Questura di xxxxx Squadra Mobile (cfr.in atti il verbale), mentre solo con la notifica della citazione in giudizio presso il Giudice di Pace per l'azione risarcitoria effettuata al convenuto in data 6/09/2007 può ritenersi acquisita la conoscenza certa ed incontestabile da parte del Tizio  della sussistenza di un fatto-reato commesso ai suoi danni (atteso che in tale data il Tizio  veniva a conoscenza di essere stato citato in giudizio dal D.F. per il risarcimento del danno per le lesioni subite nel sinistro stradale del quale in sede di citazione veniva ritenuto responsabile).  Viceversa, alla data del 26/05/2005 (data della comunicazione pervenuta al Tizio da parte della società assicuratrice che avvisava l'assicurato della richiesta di risarcimento del danno avanzata da D.F.P. per l'incidente stradale del 9/03/2005), non potevano ancora ritenersi acquisiti da parte del Tizio tutti gli elementi costitutivi certi ed incontestabili della avvenuta commissione del fatto-reato necessari per proporre istanza di punizione del responsabile, sussistendo a quella data solo un mero sospetto circa la condotta delittuosa truffaldina posta in essere dal D.F. (infatti il Tizio si limitava ad inviare alla società assicuratrice una lettera a scopo cautelativo diffidando la società a non liquidare alcun risarcimento del danno richiesto dal D. F., riservandosi di valutare la presentazione di una eventuale denuncia penale), condotta che, viceversa, si è concretizzata effettivamente con la citazione a giudizio ai danni del Tizio dinanzi al Giudice di Pace.  Ne discende che la querela deve ritenersi tempestivamente proposta dal Tizio entro il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto-reato. Alla luce delle argomentazioni esposte, le eccezioni vanno rigettate    P.Q.M.   Rigetta le eccezioni proposte dal difensore e dispone procedersi oltre.   Nola, 7/05/2007 Il Giudice Dott. Diana Bottillo

Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it

 

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