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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Tutela del consumatore e promozione della concorrenza in materia di RCA

Senato della Repubblica
Disegno di legge n. S 1597

 

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

d’iniziativa dei senatori PUGLIA, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, VACCIANO, TAVERNA, SIMEONI, SERRA, SANTANGELO, PAGLINI, MORRA, MONTEVECCHI, MOLINARI, MARTON, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, LEZZI, GAETTI, FUCKSIA, FATTORI, ENDRIZZI, DONNO, CIAMPOLILLO, CATALFO, BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO, BERTOROTTA e AIROLA

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2014

 

Disposizioni in materia di responsabilità civile auto e modifiche al codice delle assicurazioni private in materia di tutela del consumatore e promozione della concorrenza

 

 

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge interviene in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, comunemente denominata «assicurazione r.c. auto». Il disegno di legge contiene numerose misure volte ad assicurare un'efficace tutela dei consumatori nei rapporti con le imprese assicurative e maggiore libertà di scelta, nonché a garantire maggiore trasparenza nel settore, anche attraverso una maggiore efficienza e coerenza dell'azione amministrativa.

 

L'iniziativa nasce anche in seguito ai risultati dell' indagine che è stata avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel maggio del 2010, a sua volta generata da numerose denunce pervenute all'Autorità, nonché da dati statistici diffusi da organismi pubblici e privati, dai quali risultavano incrementi significativi e generalizzati dei premi applicati dalle compagnie per i contratti di responsabilità civile auto (RCA). In particolare, secondo i dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), oggi Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dal 2009 al 2010 si sarebbero registrati aumenti medi del 15 per cento, con punte sino al 22 per cento per i ciclomotori e di oltre il 30 per cento per l'assicurazione dei motocicli.

 

Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud Italia; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia.

 

Numerose segnalazioni pervenute presso l'Autorità hanno, inoltre, evidenziato diversi profili di criticità connessi a: aumenti dei premi per la RCA; mancato rinnovo dei contratti esistenti e proposta di nuovi contratti con premi sostanzialmente più elevati; difficoltà nella fase di rinnovo dei contratti esistenti. Sono stati messi in luce, peraltro, numerosi ostacoli alla mobilità degli assicurati. Alcune difficoltà sono di natura informativa: non sono ancora sufficientemente sviluppati motori di ricerca o servizi di preventivazione in grado di supportare efficacemente il consumatore nell'individuazione della polizza RCA più conveniente, altri sono legati alla peculiare articolazione delle classi interne ed alle regole evolutive adottate dalle compagnie, giacché la perdita di classe legata al passaggio ad altra compagnia rende poco probabile la realizzazione di un effettivo risparmio per il consumatore.

 

A questi aspetti, va aggiunto che sia l'andamento della frequenza sinistri che quello del costo (medio) dei sinistri, i quali congiuntamente determinano il costo per il risarcimento dei sinistri, risultano crescenti: la frequenza di sinistri in Italia è aumentata in tutti gli anni successivi all'introduzione della procedura di risarcimento diretto ad eccezione del 2010; l'aumento del costo medio dei sinistri in base alla convenzione assicuratori risarcimento diretto (CARD) nel periodo 2008-2010 è stato pari al 12,4 per cento per i sinistri CARD e al 28,1 per cento per quelli no CARD. Le compagnie non hanno inoltre sfruttato le possibilità offerte dalla procedura CARD per controllare in maniera più efficace il costo dei risarcimenti: gli sconti offerti agli automobilisti a fronte della clausola del «risarcimento in forma specifica» non hanno superato il 5 per cento del premio e i contratti di questa tipologia non sono stati più del 6 per cento del totale.

 

Anche il ricorso alla «scatola nera» non è stato incentivato: gli oneri contrattuali a carico della clientela per l'istallazione della scatola nera risultano superiori alla scontistica offerta dalle compagnie. Il risultato è che il numero di contratti con la «scatola nera» non ha superato il 3 per cento del totale.

 

Spostando lo sguardo oltre i confini nazionali, si evince, infine, come i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei. Considerando, infatti, il livello dei premi, si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, superi quello tedesco dell'80 per cento circa e quello olandese di quasi il 70 per cento; la crescita dei prezzi per l'assicurazione dei mezzi di trasporto in Italia nel periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia.

 

Preso atto di tutti questi rilievi e facendo proprie le indicazioni proposte dell'Antitrust per la soluzione, per via normativa, di tali problematiche, si è proceduto all'elaborazione di questo disegno di legge, composto da quattordici articoli, allo scopo di tutelare i consumatori italiani e di incentivare comportamenti virtuosi da parte di tutti gli operatori del settore e degli stessi automobilisti.

 

Con l'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, intervenendo sotto molteplici aspetti. Anzitutto sui criteri di nomina, chiedendo che essi abbiano le caratteristiche di elevata professionalità, notoria indipendenza e comprovata esperienza, tutte qualità che mirano ad assicurare una migliore composizione del comitato in questione, scongiurando eventuali legami, anche indiretti, con le compagnie di assicurazione; in secondo luogo affidando a questo comitato un ulteriore compito, ossia quello di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione e, sempre in un'ottica propositiva, formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. L'articolo 1 interviene altresì, ai commi 2 e 3, in materia di composizione dell’IVASS.

 

All'articolo 2 si interviene in tema di strumenti di preventivazione on line. Il comma 3-bis dell'articolo 136 del citato codice delle assicurazioni oggi prevede che il Ministero dello sviluppo economico realizzi un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consenta al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale. La disposizione prevede che l'IVASS adotti un regolamento con cui vengono fissati criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo in questione. Tale regolamento deve essere emanato sentiti il Ministero dello sviluppo economico, ma anche le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, poiché sono solo i consumatori a poter segnalare le reali difficoltà di consultazione delle informazioni necessarie a scegliere la tariffa più conveniente tra quelle offerte dal mercato. Inoltre, chiediamo che con un regolamento dell'IVASS siano definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, possano consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione (cioè immediatamente e direttamente dal sito dove si è operata la valutazione della tariffa più conveniente). In alternativa chiediamo che attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione sia possibile perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo. Lo scopo è evitare che, nei fatti, ci siano «sorprese» per l'utente, contenute in clausole aggiunte o comunque non poste in adeguata evidenza nella prima fase di consultazione del sistema informatico. In altre parole, così si garantisce la certezza della perfetta corrispondenza tra preventivo e condizioni di stipulazione.

 

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di divieto di abbinamento, nel senso di eliminare qualunque possibilità di deroga al principio secondo cui le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.

 

Le disposizioni recate all'articolo 4 sono finalizzate a tenere in considerazione le istanze delle compagnie assicuratrici di tutelarsi da ipotetici tentativi di frode. Già il vigente articolo 135 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, proprio allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore, istituisce presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati». Per agevolare ulteriormente la possibilità di rilevamento del tentativo di frode, si inseriscono, tra i parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati, il numero e la frequenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri.

 

Visto che, ai sensi dell'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di elaborare la «banca dati sinistri» di cui al medesimo articolo, con l'articolo 5 si chiede che l'IVASS provveda alla verifica trimestrale di tali dati, in modo da assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. Tale verifica periodica consentirà all'IVASS di apportare le necessarie modificazioni ai provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della banca dati sinistri, con l'obiettivo di pervenire progressivamente ad un regime di maggior favore tariffario verso i guidatori più virtuosi.

 

All'articolo 6, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, si provvede all'istituzione di una compagnia di assicurazione pubblica. Il disegno di legge prevede che tale possibilità abbia carattere sperimentale e solo per la durata massima di tre anni, onde evitare di cadere in contrasto con la normativa dell’Unione europea. L'automobilista non è ovviamente obbligato a ricorrere alla compagnia pubblica, bensì conserva la facoltà di rivolgersi a qualsiasi impresa assicuratrice. Tuttavia, si presume che la compagnia pubblica offra un trattamento più conveniente, il che dovrebbe stimolare anche le compagnie private a migliorare la propria offerta per restare competitive sul mercato. Gli automobilisti che decidono di ricorrere alla compagnia assicurativa pubblica, devono però accettare di installare sul proprio veicolo dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi. Oggi questi dispositivi possono essere installati a scelta degli utenti al fine di ottenere riduzioni dei premi: poiché riteniamo di offrire, col sistema di cui stiamo parlando, le condizioni più favorevoli possibili, riteniamo giusto imporre l'obbligo di dotarsi di tale strumento sull'attività del veicolo, al fine di scongiurare ogni eventuale abuso. Per provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità che stiamo descrivendo, si attinge al Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

Con l'articolo 7 si introducono disposizioni in tema di premi assicurativi: si obbligano le imprese assicuratrici a riconoscere una tariffa-premio a coloro che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente da un'esplicita richiesta degli interessati, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto; l'ammontare di questa tariffa-premio sarà uguale al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Inoltre, c'è un'ulteriore (significativa) riduzione del premio per quegli automobilisti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni, quando essi risiedano in regioni a maggior livello di sinistrosità su base nazionale. Infine, per evitare che questa disciplina di «premio» agli automobilisti virtuosi resti lettera morta, introduciamo una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 5.000 a 40.000, che andrà irrogata dall'IVASS a quelle imprese che non si adeguano a queste nuove norme; a questa sanzione pecuniaria si aggiunge la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere. Ogni impresa deve rendere disponibile on line i dati su queste riduzioni praticate, ed anche quest'obbligo informativo viene rafforzato da una sanzione.

 

L'articolo 8 intende agevolare la portabilità delle polizze, inserendo un comma 1-bis all'articolo 133 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che disciplina le formule tariffarie, stabilendo il divieto, in capo alle imprese assicuratrici, di differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima compagnia; nonché di differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.

 

L'articolo 9 interviene in tema di documentazione probatoria. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, il danneggiato non può procedere alla riparazione del danno prima dello spirare dei termini offerti all'impresa assicuratrice per ispezionare le cose danneggiate. Se, però, l'impresa assicuratrice non procede all'ispezione entro il termine stabilito, il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno in formato digitale certificato. Contenuti, modalità e tempi di trasmissione della documentazione di cui si discorre, saranno fissati da un regolamento dell’IVASS.

 

L'articolo 10 elimina un dubbio interpretativo, sulla base di quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2009. L'articolo 149 del codice delle assicurazioni di cui al più volte citato decreto legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di un'azione diretta nei confronti della propria impresa assicuratrice. Questa possibilità era stata da alcuni interpretata come obbligo, dal momento che la disposizione citata utilizza il verbo «dovere». Il disegno di legge chiarisce che quest'azione è solo una possibilità ulteriore, alternativa e non sostitutiva rispetto agli altri strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del conducente danneggiato: azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo.

 

Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, si prevede, all'articolo 11, che venga imposto alle imprese assicuratrici, con regolamento dell’IVASS, un termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione del reclamo, per rispondere utilmente al medesimo; inoltre, tutti i reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

L'articolo 12, aggiunge all'articolo 159 del codice delle assicurazioni private, un'ulteriore causa di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi: «la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse», al fine di garantire che i periti assicurativi siano assolutamente terzi ed imparziali rispetto alle situazioni che andranno a valutare.

 

Gli articoli 13 e 14 intervengono in materia di durata del contratto di assicurazione, ed in particolare di rinnovo del medesimo contratto, e di pratiche volte ad eludere l'obbligo a contrarre. L'articolo 13 dispone che l'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo per via telematica e stabilisce che qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto è valutato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo a contrarre. L'articolo 14, intervenendo in materia di obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative che operano nel ramo RCA, aumenta le sanzioni previste all'articolo 314 del codice delle assicurazioni per le imprese che si rifiutano di contrarre o che tentano di eludere tale obbligo.

 

Occorre ricordare che l'obbligo a contrarre è speculare all'obbligo che è imposto al proprietario di tutti i veicoli a motore di dotarsi, per circolare, di una copertura per la propria responsabilità civile. Tuttavia, nel nostro Paese, ci sono delle compagnie inadempienti, ovvero che eludono tale obbligo, specie nelle regioni del Mezzogiorno, e che altrettanto spesso propongono premi assicurativi altissimi proprio per far desistere il potenziale cliente nello stipulare il contratto. È opportuno ricordare che in Francia, un organo, denominato Bureau central de tarification, in caso di rifiuto da parte dell'assicuratore e su richiesta del contraente ridetermina l'ammontare del premio in misura equa senza che la compagnia possa declinare nuovamente la richiesta. La Spagna, invece, ha istituito un ente di diritto pubblico, il Consorcio de compensation de seguros, che in caso di diniego dell'impresa, al termine di un particolare procedimento, può accollarsi i rischi di cui siano portatori quei soggetti che non abbiano reperito una compagnia disposta ad assicurarli.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

 

(Modifiche dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardanti il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e la composizione dell'IVASS)

 

 

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al primo periodo, dopo le parole: «di esperti», sono inserite le seguenti: «di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza»;

 

 

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato».

 

 

2. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al comma 10 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

«c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.»;

 

 

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

 

«11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.»;

 

 

c) al comma 13 le parole: «, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e» sono soppresse;

 

 

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico.»;

 

 

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

 

«14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.»;

 

 

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

 

«17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

 

 

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

 

 

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono.Entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS.

 

 

Art. 2.

 

(Disposizioni in materia di strumenti di preventivazione on line)

 

 

1. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti on line volti a consentire la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, con regolamento, sono stabiliti dall'IVASS, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo, cosiddetto «preventivatore unico», di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

 

 

2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.

 

 

Art. 3.

 

(Modifiche all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di divieto di abbinamento)

 

 

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) il comma 3 è abrogato;

 

 

b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».

 

 

Art. 4.

 

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)

 

 

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati «anagrafe testimoni» di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra i parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri.

 

 

Art. 5.

 

(Disposizioni in materia di verifiche sui dati comunicati dalle imprese di assicurazione)

 

 

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS apporta le necessarie modificazioni ai provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della banca dati sinistri con l'obiettivo di pervenire progressivamente ad un regime di maggior favore tariffario verso i conducenti più virtuosi.

 

 

2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.

 

 

Art. 6.

 

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria)

 

 

1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema bonus malus e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1º gennaio 2015 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per i contraenti di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

 

 

2. Al fine di pervenire ad una consistente riduzione del premio di tariffa per i giovani neo-patentati, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto in adempimento dell'obbligo di assicurazione relativo a veicoli acquistati da soggetti con età compresa tra i diciotto e i trenta anni, e fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, la CONSAP provvede all'assegnazione al veicolo di una classe di merito di conversione universale (CU) 9. Al verificarsi di un sinistro, ai sensi di quanto previsto all'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'impresa di assicurazione applica la CU 14.

 

 

3. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, di cui all'articolo 132 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al presente comma, fatte salve le eventuali sanzioni penali, il contratto si risolve automaticamente.

 

 

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la CONSAP, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della CONSAP, che deve avvenire a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; le modalità e le condizioni di accesso della medesima CONSAP alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

 

 

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il provvedimento ISVAP 28 dicembre 2006, n. 2496.

 

 

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 7.

 

(Disposizioni in materia di premi

assicurativi)

 

 

1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio deve essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».

 

 

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

 

 

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

 

 

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui al comma 5 dell’articolo 6.

 

 

Art. 8.

 

(Disposizioni in materia di portabilità delle polizze)

 

 

1. All'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.».

 

 

Art. 9.

 

(Disposizioni in materia di documentazione probatoria)

 

 

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «Il danneggiato può procedere» fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: «La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis.»;

 

 

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato».

 

 

2. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

 

 

Art. 10.

 

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

 

 

1. All'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.».

 

 

Art. 11.

 

(Disposizioni in materia di gestione

dei reclami)

 

 

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

 

 

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata.

 

 

Art. 12.

 

(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi)

 

 

1. All'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

«e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse.».

 

 

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

 

 

Art. 13.

 

(Disposizioni in materia di rinnovo)

 

 

1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell’ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.»;

 

 

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

 

«1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.

 

1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

 

1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.».

 

 

Art. 14.

 

(Disposizioni sanzionatorie in materia di obbligo a contrarre)

 

 

1. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314.».

 

 

2. All'articolo 314, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

 

 

 

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