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Uso del cellulare durante la guida: inasprimento delle sanzioni

Senato della Repubblica
Disegno di legge S 544

Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende riproporre nell'avvio della legislatura una disposizione normativa di modifica del codice della strada, che non fu approvata nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2018. In particolare l'intervento legislativo, particolarmente sentito e invocato dall'opinione pubblica, dispone la sospensione della patente di guida fino a tre mesi, oltre a un'ammenda amministrativa, per gli automobilisti sorpresi alla guida nell'utilizzo di telefoni cellulari. Il provvedimento, composto da un solo articolo, mira a ridurre fortemente un comportamento che si verifica oramai quotidianamente, non soltanto i comportamenti scorretti alla guida, che determinano distrazione, ma anche e soprattutto il numero degli incidenti stradali, spesso mortali, provocati da tale condotta. Il Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) ha di recente diffuso i dati che rilevano come il 27 per cento degli incidenti automobilistici siano stati causati dall'uso del telefono cellulare mentre si guida. Anche l'ACI al riguardo ha evidenziato come tre incidenti su quattro nel nostro Paese siano dovuti alla distrazione, principalmente a causa dell'utilizzo di cellulari e smartphone. La necessità di introdurre le disposizioni contenute nel presente disegno di legge appare pertanto a giudizio del presentatore non più rinviabile, considerato inoltre come la sicurezza stradale abbia carattere fortemente trasversale e come azioni legislative di indirizzo (e ovviamente, di repressione di comportamenti non accettabili socialmente) si coniughino con azioni di educazione-informazione, volte a cambiare in tempi medio-lunghi aspetti culturali delle persone, non soltanto relativi alla sicurezza stradale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso «Art. 173», le parole: «commi 3 e 3-bis - 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3 - 5; comma 3-bis - 10».

 

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