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Uso del preavviso e rapporti con il beneficio del pagamento al 30%

Dott.ssa Maristella Giuliano - Comitato di Redazione della Rivista Giuridica ACI
8.11.2013

 

La legge 98/2013 di conversione del decreto legge 69/2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ha introdotto la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni pecuniarie, se pagate entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La citata legge ha introdotto anche altre modifiche che riguardano, tra le altre, l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, la riduzione della cauzione che devono versare i conducenti professionisti per determinate violazioni, la possibilità di notificare, tramite PEC, i verbali del codice della strada. Nel dettato legislativo, però non sono contemplate norme di armonizzazione con la prassi amministrativa che spesso si avvale del c.d. “preavviso di accertamento”.
La disposizione di legge del nuovo art. 202 del codice della strada, stabilisce un dies a quo perentorio per poter beneficiare della riduzione al 30%, che è rappresentato dal giorno in cui è avvenuta la contestazione della violazione, o in alternativa da quello della notificazione. Per prassi amministrativa, si usa però anche far precedere la notifica del verbale da un avvertimento, detto preavviso di accertamento che ha la funzione di mettere a conoscenza del destinatario, dell’imminente invio del verbale. Il preavviso, non disciplinato dal codice della strada, non produce nessun effetto giuridico in riferimento alla validità del verbale. Infatti ogni tipo di valutazione, in sede di ricorso, in merito alla validità del verbale di contestazione, è effettuato soltanto in relazione al computo dei termini intercorrenti dal giorno di redazione del verbale rispetto a quello di notificazione, oltre che dalla corretta compilazione. Unico effetto che può produrre il preavviso di accertamento consiste nella autodeterminazione del trasgressore di pagare in modo bonario la sanzione, prima della notificazione, al fine di non vedersi addebitate anche le spese aggiuntive.

Quid iuris, dunque, nel caso in cui il trasgressore voglia beneficiare del pagamento al 30% direttamente a seguito di preavviso senza attendere la notificazione?

Sulla possibilità di avvalersi di tale beneficio è intervenuta recentemente una circolare del Ministero dell’Interno, la n. 300/A/7554/13/101/20/21/1 del 7 ottobre 2013. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha stabilito che il preavviso di accertamento, pur se regolamentato in modo autonomo da ogni Ufficio o Corpo di Polizia, consente al trasgressore di pagare l’importo della sanzione in modo bonario, avendo il vantaggio di non vedersi addebitare le ulteriori spese di notificazione del verbale di contestazione. Tale procedura, stabilita per prassi, rientra nell’ambito dell’autonomia gestionale di ciascun Ufficio e in tal senso  va garantita. Sulla base di questo assunto,  il Dipartimento non entra nel merito fissando regole relative alla sua gestione, ma fornisce una chiara direttiva univoca di interpretazione, stabilendo che il beneficio dello sconto del 30% deve essere garantito anche al trasgressore che riceve il preavviso di accertamento e che intende pagare la sanzione in via bonaria.
Una soluzione diversa, pur essendo garantita dall’autonomia gestionale, sembrerebbe però illogica con il fine perseguito dalla legge che consiste nella volontà di agevolare l’attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative e penalizzerebbe ingiustamente il trasgressore, risoluto nella volontà di adempiere al pagamento, senza aspettare la notificazione del verbale.