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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Utilizzo del cellulare durante la guida
Corte di Cassazione II sez. penale
26 aprile 2007, n.9940
Non integra gli estremi dell’esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p., applicabile ex art. 1 legge 689/1981 anche alle violazioni amministrative, l’utilizzo di cellulare durante la guida da parte del medico nel presunto esercizio della sua professione (nel caso di specie era addotta la necessità di rispondere a paziente colta da malore). Non è, infatti, configurabile "l’esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il Comune di Terni ricorre contro la sentenza in data 12.4.04 dep. il 28.6.04, del Giudice di Pace in sede, che ha accolto l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. di Nicola I. avverso un verbale d'infrazione all'art. 173 cit. cod., elevatogli il 12.6.01 dalla locale polizia municipale, ritenendo giustificato il contestato uso di un telefono cellulare, non “a viva voce" o dotato di auricolare, da una "una sorta di stato di necessità" per essere stato l'opponente, un medico, "costretto ad usare il cellulare in quanto contattato da una paziente colta da malore”. L'intimato non si è costituito . All'esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c..sulle conformi conclusioni del P.G.,il ricorso, deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve essere accolto per manifesta fondatezza. La motivazione della sentenza risulta, anzitutto, palesemente carente, nella parte in cui in cui ritiene credibile il summenzionato "verificarsi degli eventi così come narrati e documentati", senza precisare da quali elementi, segnatamente documentali, l'addotta (generica ed alquanto usuale) tesi giustificativa fosse risultata provata. A quanto sopra va aggiunto e la considerazione può ritenersi assorbente che la giustificazione addotta, quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all’art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dall'art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell' esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384 co. 1 u.p. c.p.c. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) dell'opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi. Le spese dei due gradi del processo, infine, seguono la soccombenza. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al rimborso al ricorrente Comune delle spese processuali, liquidate in, € 500,00 di cui 100 per esborsi quelle del presente giudizio, ed in € 600,00 di cui 100 per diritti e 100 per esborsi quelle del giudizio di merito
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