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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Utilizzo della targa Prova su veicoli immatricolati

Ministero dell'Interno
Circolare Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,

delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3

Roma, 30 maggio 2018

 

OGGETTO:Utilizzo della targa Prova su veicoli immatricolati.

 

 È stato chiesto di conoscere se è possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.

 Sul tema, questa Direzione, rispondendo a quesiti specifici avanzati da Prefetture o da Associazioni di categoria (1), ha ritenuto che la prassi di utilizzare la predetta targa su veicoli immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo che, secondo la previsione dell'art. 98 CDS (1), come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione.

 La tematica è oggetto di una diversa posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati.

 La complessità della questione indicata, che ha assunto, nel tempo, una particolare rilevanza per gli operatori economici del settore, ha imposto l'individuazione di una soluzione condivisa che possa salvaguardare il diritto di libera iniziativa economica senza compromettere la sicurezza della circolazione.

 La questione è stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata.

 Quanto sopra premesso, nelle more del parere del Consiglio di Stato, stante la citata divergenza interpretativa ed allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l'attività economica degli operatori del settore, appare necessario richiamare l'attenzione degli organi preposti al controllo affinché, per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l'utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa. Resta, naturalmente, necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia ed in particolare di quelle dell'art. 98 CDS come modificato ed integrato dal DPR 474/2001.

 

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito appena sarà acquisito il citato parere del Consiglio di Stato.

  

 Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e 

Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

(1)Da ultimo con la nota prot. 300/A/2689/18/105/20/3 del 30.3.2018, diretta alla Prefettura di Arezzo.

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MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,

delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

  

Prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3

Roma, 30 marzo 2018

 

OGGETTO:

Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA.

 

 Si riferimento alla nota prot. D/7695/2017 del 19 dicembre 2017, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente è diretta per conoscenza.

 Questa Direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze.

 Infatti, l'art. 1 del D.P.R. 24.11.2001, n. 474, che ha abrogato in commi 1 e 2 dell'art. 98 del C.d.S., ed ha ridisegnato la disciplina del rilascio della targa prova, prevede che l'obbligo di munire della carta circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del Codice della Strada i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per una serie di soggetti, tassativamente indicati, qualora questi siano autorizzati alla circolazione di prova.

 La finalità è, perciò, consentire agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di circolare per le predette esigenze senza necessariamente essere immatricolati.

 Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro (1).

 La questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.

 Nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 C.d.S. (2).

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

 (1) È utilizzabile, ad esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento viene modificato prima dell'immatricolazione, per cui l'officina lo deve provare su strada durante i lavori di trasformazione.

 (2) V. Corte di Cassazione - II Sezione Civile - 4 agosto 2016, n. 16310.

 

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