- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Validità della carta di qualificazione del conducente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 10 giugno 2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 giugno 2014
Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di
validita' della carta di qualificazione del conducente. (14A05817)
(GU n.171 del 25-7-2014)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, della predetta
direttiva che prevede che «Il conducente che ha concluso la prima
fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una
formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del
periodo di validita' del CAP comprovante la formazione periodica»;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
come da ultimo modificato dal Capo II del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 2, recante attuazione della piu' volte citata
direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 settembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 155 del 20 maggio 2014,
recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale
e formazione periodica per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di
soggetti erogatori dei corsi»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 11, lettera a), del citato
decreto ministeriale, che dispone che la frequenza di un corso di
formazione periodica, prima della data di scadenza di validita' della
carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della
stessa senza soluzione di continuita';
Visto il proprio decreto dirigenziale 6 agosto 2013, pubblicato
nella G.U. n. 199 del 26 agosto 2013, recante «Modifiche al decreto
17 aprile 2013 in materia di scadenza di validita' della
qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005 e successive
modificazioni»;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale 6
agosto 2013, che, in applicazione del principio di cui all'art. 13,
comma 11, lettera a), prevede che «Al fine di assicurare parita' di
trattamento tra tutti i conducenti di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto
del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito
dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti
che hanno gia' frequentato corsi di formazione periodica o che a cio'
provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a
rinnovare la validita' carta di qualificazione del conducente
posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e
fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.»;
Visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE con il quale la Commissione,
con riferimento al summenzionato art. 2 del piu' volte citato decreto
direttoriale 6 agosto 2013, ha contestato all'Italia l'erronea
applicazione dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE;
Vista la nota prot. n. 2398 del 14 marzo 2014 con la quale il
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri ha comunicato che la Commissione europea, all'esito
dello scambio di note intercorso con l'Italia, ha osservato che «i
chiarimenti e le informazioni fornite non rimuovono i dubbi che le
autorita' italiane abbiano rispettato i loro obblighi ai sensi della
direttiva 2003/59/CE per quanto riguarda: l'art. 8 (3) - CAP
comprovante la formazione periodica. Pertanto la Commissione respinge
la risposta presentata dalle autorita' italiane, chiude il caso EU
Pilot e intende aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'art.
258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Ritenuto quindi - nelle more della modifica dell'art. 13, comma 11,
lett. a), del decreto ministeriale 20 settembre 2013 - di dover
sopprimere l'art. 2 del piu' volte citato decreto dirigenziale 6
agosto 2013, che si conforma al contestato principio di rinnovo della
validita' della qualificazione di tipo CQC senza soluzione di
continuita', purche' un corso di formazione periodica sia frequentato
in un qualunque momento del quinquennio di validita' della
qualificazione posseduta
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto dirigenziale 6 agosto 2013
1. L'art. 2 del decreto dirigenziale 6 agosto 2013, recante
«Modifiche al decreto 17 aprile 2013 in materia di scadenza di
validita' della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta
dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21
novembre 2005 e successive modificazioni» e' soppresso.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione
saranno dettate le procedure per conformare i documenti comprovanti
il rinnovo di validita' della qualificazione professionale CQC fino
al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della
direttiva 2003/59/CE.
Roma, 10 giugno 2014
Il capo Dipartimento: Fumero
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