- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità
Decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 2025, n. 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2025, n. 12
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da
attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento
punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1,
lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (25G00019)
(GU n.40 del 18-2-2025 - Suppl. Ordinario n. 4)
Vigente al: 5-3-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private» e, in particolare, l'articolo
138, comma 1, lettera b), che prevede che su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del
valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita'
comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta'
del soggetto leso;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare,
l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», e, in particolare, l'articolo 1, comma 18;
Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni in data 22 novembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024
e del 24 settembre 2024;
Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni in data 11 novembre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Adozione della tabella unica nazionale
1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni
di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita'
dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e
demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del
danno morale, di cui all'allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi
dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d),
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno
biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato
del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi
dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.
209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno
morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata
nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole
di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede
con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Art. 2
Valore del primo punto di invalidita'
1. Il valore del primo punto di invalidita' e' pari a quello
previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3
Liquidazione del danno biologico temporaneo
1. Il danno biologico temporaneo e' liquidato in conformita'
all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
2. L'incremento per il danno morale e' ricompreso tra il 30 e il 60
per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in
vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 140
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico