• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità

Decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 2025, n. 12

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2025, n. 12

Regolamento  recante  la  tabella  unica  del  valore  pecuniario  da
attribuire a ogni singolo punto di  invalidita'  tra  dieci  e  cento
punti, comprensivo  dei  coefficienti  di  variazione  corrispondenti
all'eta' del soggetto leso, ai  sensi  dell'articolo  138,  comma  1,
lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (25G00019)

(GU n.40 del 18-2-2025 - Suppl. Ordinario n. 4)
 

 Vigente al: 5-3-2025  

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private» e,  in  particolare,  l'articolo
138, comma 1, lettera b), che prevede che su  proposta  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione  di  una
specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del
valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto  di  invalidita'
comprensivo dei coefficienti di  variazione  corrispondenti  all'eta'
del soggetto leso;
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 3;
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», e, in particolare, l'articolo 1, comma 18;
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni in data 22 novembre 2023;
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024
e del 24 settembre 2024;
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni in data 11 novembre 2024;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2024;
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro della giustizia;
 
                              E m a n a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
               Adozione della tabella unica nazionale
 
  1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per  lesioni
di non lieve entita' conseguenti  alla  circolazione  dei  veicoli  a
motore   e   dei   natanti,   nonche'    conseguenti    all'attivita'
dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
    a)  le  tavole  contenenti  i   coefficienti   moltiplicatori   e
demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico  e  del
danno morale, di cui all'allegato I;
    b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti  di
variazione  corrispondenti  all'eta'  del  soggetto  leso,  ai  sensi
dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d),
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del  danno
biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
    c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti  di
variazione corrispondenti all'eta' del  soggetto  leso,  incrementato
del danno morale  nei  valori  minimo,  medio  e  massimo,  ai  sensi
dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo  n.
209 del 2005 - tabella del  danno  biologico  comprensiva  del  danno
morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
  2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola  1.B.,  riportata
nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche  alle  tavole
di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e al tasso di rivalutazione pari all'interesse  legale,  si  provvede
con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

                               Art. 2
 
                Valore del primo punto di invalidita'
 
  1. Il valore del primo  punto  di  invalidita'  e'  pari  a  quello
previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

                               Art. 3
 
             Liquidazione del danno biologico temporaneo
 
  1. Il  danno  biologico  temporaneo  e'  liquidato  in  conformita'
all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
  2. L'incremento per il danno morale e' ricompreso tra il 30 e il 60
per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.

                               Art. 4
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 5
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata  in
vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2025
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 140

                                                           Allegato I
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                          Allegato II
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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