- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Veicoli ad uso speciale del soccorso alpino
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 luglio 2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 luglio 2014
Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso
speciale del soccorso alpino. (14A05639)
(GU n.165 del 18-7-2014)
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Visto il Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, modificato con legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada che
definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche'
l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione dello
stesso codice;
Visto l'art. 177, comma 1 del Codice della Strada, secondo cui si
consente ai mezzi del Soccorso Alpino l'uso di dispositivi di allarme
acustici e segnalatori visivi a luce lampeggiante blu;
Vista la legge n. 74 del 21 marzo 2001 con la quale si prevede il
servizio di pubblica utilita' su tutto il territorio nazionale per il
recupero delle salme e per portare pronto soccorso alle persone
disperse e infortunate su terreno impervio, ostile e ipogeo;
Vista l'esigenza di inquadrare nella classificazione ad uso
speciale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della
Strada dei veicoli di soccorso alpino, destinati al soccorso di
persone disperse ed infortunate in montagna e su terreno impervio,
ostile ed ipogeo;
Decreta:
Art. 1
Classificazione dei veicoli
del soccorso alpino
Sono da considerarsi veicoli ad uso speciale ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera g), del Codice della Strada i mezzi del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS) ed i mezzi
del soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol ai sensi dell'art. 12
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, caratterizzati da
particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.
Art. 2
Campo di applicazione
e rispondenza a norme generali
I veicoli del soccorso alpino di cui all'art. 1, debbono risultare
conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle
richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie
internazionali M1, M1G, N1, N1G, M2, N2, M2G, N2G, L7e, O1, O2.
Art. 3
Caratteristiche costruttive specifiche
dei veicoli del soccorso alpino
I veicoli ad uso speciale del soccorso alpino debbono inoltre
rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico, di
cui esso costituisce parte integrante.
Roma, 8 luglio 2014
Il capo Dipartimento: Fumero
ALLEGATO TECNICO
1) Caratteristiche generali
Gli autoveicoli di soccorso alpino debbono essere dotati dei
seguenti allestimenti:
autoveicoli di categoria M1-M2: con o senza quattro ruote
motrici e con o senza caratteristiche di fuoristrada;
autoveicoli di categoria N1-N2: con o senza quattro ruote
motrici e con o senza caratteristiche fuoristrada;
Veicoli di categoria L7e con o senza quattro ruote motrici.
I veicoli delle categorie M1, N1, M1G, N1G, M2, N2, M2G e N2G
possono essere dotati di blocco differenziale e/o marce ridotte,
verricello, gancio di traino e relativi rimorchi.
I veicoli della categoria L7e possono essere dotati di blocco
differenziale e/o marce ridotte, verricello.
2) Allestimenti speciali
Ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada i veicoli di cui
all'art. 1 devono essere dotati del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo
acustico supplementare di allarme.
Allestimenti interni.
I veicoli devono essere dotati inoltre dei seguenti allestimenti:
radio ricetrasmittenti fisse o mobili con alimentatori;
cassonetti o vani porta attrezzi ed attrezzature di soccorso;
illuminazione aggiuntiva e/o prese di corrente;
eventuale predisposizione per il fissaggio di attrezzature
varie di soccorso;
eventuale predisposizione per trasporto barella porta pazienti;
eventuale sedile uso tavolino e/o tavoloni per cartografia,
computer, gps;
eventuale vano per trasporto cani da soccorso.
Allestimenti esterni:
eventuale illuminazione aggiuntiva;
eventuale presa di corrente;
eventuali cassonetti porta attrezzi con scale posteriori e/o
laterali (per accesso tetto/cassonetti).
Documenti allegati
- soccorso_alpino.pdf 22 KB