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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Veicoli ad uso speciale del soccorso alpino

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 luglio 2014

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 luglio 2014

Normativa tecnica  ed  amministrativa  relativa  ai  veicoli  ad  uso
speciale del soccorso alpino. (14A05639)

(GU n.165 del 18-7-2014)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                  per i trasporti, la navigazione,
                 gli affari generali ed il personale
 
  Visto il Codice della Strada approvato con decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, modificato con legge 29 luglio 2010, n. 120;
  Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice  della  Strada  che
definisce la categoria degli autoveicoli  ad  uso  speciale,  nonche'
l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione  dello
stesso codice;
  Visto l'art. 177, comma 1 del Codice della Strada, secondo  cui  si
consente ai mezzi del Soccorso Alpino l'uso di dispositivi di allarme
acustici e segnalatori visivi a luce lampeggiante blu;
  Vista la legge n. 74 del 21 marzo 2001 con la quale si  prevede  il
servizio di pubblica utilita' su tutto il territorio nazionale per il
recupero delle salme e  per  portare  pronto  soccorso  alle  persone
disperse e infortunate su terreno impervio, ostile e ipogeo;
  Vista  l'esigenza  di  inquadrare  nella  classificazione  ad   uso
speciale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della
Strada dei veicoli di  soccorso  alpino,  destinati  al  soccorso  di
persone disperse ed infortunate in montagna e  su  terreno  impervio,
ostile ed ipogeo;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                     Classificazione dei veicoli
                         del soccorso alpino
 
  Sono da considerarsi veicoli ad uso speciale ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera g), del  Codice  della  Strada  i  mezzi  del  Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS) ed  i  mezzi
del soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol ai sensi  dell'art.  12
del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  267,  caratterizzati  da
particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.

                               Art. 2
 
 
                        Campo di applicazione
                   e rispondenza a norme generali
 
  I veicoli del soccorso alpino di cui all'art. 1, debbono  risultare
conformi alle norme applicabili, alla  data  di  presentazione  delle
richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di
idoneita'   alla   circolazione,   ai   veicoli    delle    categorie
internazionali M1, M1G, N1, N1G, M2, N2, M2G, N2G, L7e, O1, O2.

                               Art. 3
 
 
               Caratteristiche costruttive specifiche
                   dei veicoli del soccorso alpino
 
  I veicoli ad uso  speciale  del  soccorso  alpino  debbono  inoltre
rispondere alle caratteristiche previste  nell'allegato  tecnico,  di
cui esso costituisce parte integrante.
  Roma, 8 luglio 2014
 
                                         Il capo Dipartimento: Fumero

 
                          ALLEGATO TECNICO
 
1) Caratteristiche generali
    Gli autoveicoli di soccorso  alpino  debbono  essere  dotati  dei
seguenti allestimenti:
      autoveicoli di categoria  M1-M2:  con  o  senza  quattro  ruote
motrici e con o senza caratteristiche di fuoristrada;
      autoveicoli di categoria  N1-N2:  con  o  senza  quattro  ruote
motrici e con o senza caratteristiche fuoristrada;
      Veicoli di categoria L7e con o senza quattro ruote motrici.
    I veicoli delle categorie M1, N1, M1G, N1G, M2,  N2,  M2G  e  N2G
possono essere dotati di  blocco  differenziale  e/o  marce  ridotte,
verricello, gancio di traino e relativi rimorchi.
    I veicoli della categoria L7e possono  essere  dotati  di  blocco
differenziale e/o marce ridotte, verricello.
2) Allestimenti speciali
    Ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada i veicoli  di  cui
all'art. 1 devono essere  dotati  del  dispositivo  supplementare  di
segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu  e  del  dispositivo
acustico supplementare di allarme.
    Allestimenti interni.
    I veicoli devono essere dotati inoltre dei seguenti allestimenti:
      radio ricetrasmittenti fisse o mobili con alimentatori;
      cassonetti o vani porta attrezzi ed attrezzature di soccorso;
      illuminazione aggiuntiva e/o prese di corrente;
      eventuale predisposizione  per  il  fissaggio  di  attrezzature
varie di soccorso;
      eventuale predisposizione per trasporto barella porta pazienti;
      eventuale sedile uso tavolino  e/o  tavoloni  per  cartografia,
computer, gps;
      eventuale vano per trasporto cani da soccorso.
    Allestimenti esterni:
      eventuale illuminazione aggiuntiva;
      eventuale presa di corrente;
      eventuali cassonetti porta attrezzi con  scale  posteriori  e/o
laterali (per accesso tetto/cassonetti).

 

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