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Veicoli con carrello elevatore

Dott. Marco Massavelli - Polizia Locale Rivoli (TO)
3.1.2019

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 14 dicembre 2018, disciplina i veicoli con carrello elevatore per carico e scarico merci alloggiato nello sbalzo posteriore: in relazione alla richiesta di alcuni costruttori di veicoli, di poter installare il carrello elevatore nello sbalzo posteriore di tipo telescopico integrato con idoneo dispositivo di protezione antincastro posteriore, omologato ai sensi del Regolamento UN/ECE 58/02, il Ministero ritiene tale soluzione ammissibile, a condizione che a seguito dell’installazione, sia se trattasi di autoveicoli, sia se trattasi di veicoli rimorchiati, siano verificate tutte le prescrizioni tecniche per la sicurezza della circolazione stradale previste dall’omologazione comunitaria e dalle prescrizioni nazionali.

La richiesta di tale allestimento, dice il Ministero, sia in sede di omologazione sia di “approvazione in unico esemplare” deve essere corredata da disegni e relazione tecnica riguardante in particolare la verifica strutturale dei punti idonei per il fissaggio della struttura porta carrello al veicolo e le prescrizioni sugli ancoraggi di sicurezza, intendendosi i sistemi di ritenuta del tipo di catena o cavo di acciaio, i tiranti, le barre, i blocchi meccanici, nonché i punti di ancoraggio previsti dalle norme EN, da utilizzarsi durante la circolazione su strada.

La relazione presentata dall’allestitore, qualora intervengano modifiche di cui all’articolo 236, regolamento di esecuzione c.d.s., dovrà essere formulata sulla base del nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo che può precisare condizioni e prescrizioni per l’installazione.

Art. 236, regolamento di esecuzione c.d.s.

(Art. 78, c.d.s.)

Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

Per gli autoveicoli atti al traino, la circolazione con il rimorchio sarà consentita nella sola omologazione priva del carrello elevatore.

Il carrello elevatore dovrà essere posizionato su specifici supporti e potrà utilizzare quelli del dispositivo di protezione posteriore solo se opportunamente dimensionati per entrambe le funzioni.

Nel caso di nazionalizzazione di un veicolo con carrello elevatore il riconoscimento dell’idoneità alla circolazione ricade nella competenza del Centro Prove Autoveicoli.

Nei documenti di circolazione, il valore dello sbalzo posteriore da indicare è quello relativo alla posizione di massimo allungamento del dispositivo posteriore, con annotazione nelle righe descrittive del valore dello sbalzo nella posizione “chiusa” del dispositivo medesimo.

Sulla carta di circolazione dei veicoli riconosciuti idonei sarà riportata la seguente dicitura:

“CIRC. DEL VEIC. CON/SENZA CARRELLO POST”.