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Veicoli di interesse storico e collezionistico

Senato della Repubblica
Atto n. 339 e abbinati

 

XVI Legislatura – Senato della Repubblica  Atto n. 339 e abbinati
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 2.7.2010 In materia di  veicoli di interesse storico e collezionistico  la Commissione 8ª (lavori pubblici, comunicazioni ) del Senato,   ha ripreso l'esame congiunto degli atti S 339 recante “Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico” S 94 “ Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico “ S 946 “ Modifiche e integrazioni alle norme in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico” e S 1220 “  Disposizioni in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico “. L’esame era stato sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2009 e rinviato al Comitato ristretto che ha provveduto a predisporre una bozza di testo unificato su cui potrà continuare la discussione parlamentare. Si riporta di seguito il testo unificato  predisposto dal Comitato ristretto.  
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 94, 339, 946 E 1220 SULLE NUOVE NORME CONCERNENTI I VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO  Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge sono definiti: a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un autoveicolo, un motociclo, un rimorchio, un trattore agricolo,  ovvero un ciclomotore, un triciclo o un quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; b) associazione: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4; c) certificato: il certificato del requisito di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4; d) Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; e) autorità competente: Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale della Motorizzazione; f) registro dell'associazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 5; g) registro dell'Amministrazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.   Art. 2. (Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico) 1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione. 2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle  finalità associative. 3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti: a) riunire non meno di sessanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti; b) presenza e operatività in non meno di dieci regioni italiane e da almeno tre anni nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero di tali veicoli; c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o da parte della Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA). 5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4. 6. Presso l'Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte. Art. 3. (Requisiti dei  veicoli di interesse storico e collezionistico) 1. E' considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, rimorchio,  trattore agricolo, ciclomotore, triciclo o quadriciclo di età non inferiore a venticinque anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette che, già inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, sia stato dichiarato e certificato ai sensi dell'articolo 4 da una delle associazioni, iscritte nel registro dell'Amministrazione competente.   Art. 4. (Certificato di interesse storico e collezionistico) 1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico in conformità alla normativa vigente.  2. Le associazioni devono conservare l'intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredata di ogni documento necessario o utile ai fini della iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione stessa,  per un periodo di dieci anni.   Art. 5. (Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica)   1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. 3. La Commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i venti ed i venticinque anni, di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tali veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all'atto della radiazione, ai fini del controllo da parte delle amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonché della verifica che gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette. 4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le procedure di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree private, ai sensi del comma 3, nonché le forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi.   Art. 6. (Responsabilità delle associazioni e garanzia)   1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico. 2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell'associazione un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro. 3. L'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi. L'associazione che reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, e con la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'Amministrazione. 4. In ogni caso l'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è responsabile della reintegrazione all'Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato é stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo. 5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione, tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell'associazione. 6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente. 7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. 8. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.    Art. 7. (Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli) 1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti. 2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente, con le modalità dalla stessa stabilite, l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico. 3. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione relativa a club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2. 4. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di assegnazione di un termine di due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato. 5. L'associazione sospesa ai sensi del comma 4 comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca. 6. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può anche effettuare ispezioni. 7. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, e 3, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine di due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto. L'autorità competente può eventualmente disporre ispezioni. L'autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.     Art. 8. (Ammissione in circolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica) 1. L'ammissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4 e previo superamento di un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento del trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Si applica a tal fine la normativa vigente con riferimento a motocicli ed autoveicoli. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le corrispondenti disposizioni relative alla ammissione in circolazione di rimorchi, trattori agricoli, ciclomotori, tricicli o quadricicli, di cui all'articolo 1, lett. a). 2. In caso di riammissione in circolazione di veicoli già iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, é ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine. In entrambi i casi, tali veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC). 3. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (historicum), da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (historicum), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni. 4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2, primo periodo, e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, di cui al comma 2, primo periodo, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'ammissione in circolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.   Art. 9. (Disposizioni in materia di revisione  dei veicoli di interesse storico e collezionistico) 1. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo. Possono essere previste, se del caso, particolari modalità di prove strumentali in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo. 2. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.   Art. 10. (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «all'articolo 60» sono aggiunte le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»; b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera «m)» é aggiunta la seguente: «m-bis) veicoli di interesse storico e collezionistico;»; c) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica le parole «e di interesse storico e collezionistico» sono soppresse; 2) al comma 1 le parole «, nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse; 3) i commi 4 e 5 sono abrogati; 4) al comma 6 la parole «, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, » sono soppresse.   2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intendono veicoli di interesse storico e collezionistico quelli definiti dall'articolo 1 della presente legge.   3. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell'appendice V – articolo 227 al titolo III, lettera F), il capoverso «lettera b)» é soppresso.    Art. 11. (Disposizioni applicative) 1. I decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dettano le disposizioni applicative della presente legge, sono  emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.     Art. 12 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)   1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa ai veicoli costruiti specificatamente per le competizioni ed ai veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre: per tali veicoli il termine è ridotto a venti anni."   2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dal comma 1 lettera a), si intendono veicoli di interesse storico e collezionistico quelli definiti dall'articolo 1 della presente legge.   3. L'esenzione di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dal comma 1, lettera b),  si applica altresì ai veicoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.   4. La proprietà di veicoli di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.    Art. 13. (Disposizioni transitorie) 1. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, tricicli o quadricicli, già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Al fine di implementare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'articolo 7, comma 2, relativi ad autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli o quadricicli, come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti presso di essi alla medesima data. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano per i primi due anni dalla data di entrata in vigore  della medesima, anche agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai rimorchi, ai trattori agricoli,  ai ciclomotori, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall'articolo 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero motocicli, rimorchi, trattori agricoli,  ciclomotori, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempre che per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta l'iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12. 4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito l'iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all'articolo 1, decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed é tenuto al pagamento delle maggiori somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.    Art. 14. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.        

 

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