- Normativa
- Veicoli storici
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Veicoli di interesse storico e collezionistico - esclusione dal divieto di circolazione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 3 novembre 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 novembre 2016
Casi di esclusione dal divieto di circolazione, previsto
dall'articolo 1, comma 232, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei
veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio
con caratteristiche antinquinamento Euro 0 di interesse storico e
collezionistico. (16A08643)
(GU n.293 del 16-12-2016)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante: «Nuovo Codice della Strada» e, in particolare
l'art. 60, comma 5, che disciplina requisiti per la circolazione su
strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione al nuovo
Codice della Strada», di attuazione del richiamato art. 60;
Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il controllo tecnico di
veicoli a motore e loro rimorchi (rifusione);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri,
nonche' per la loro riammissione in circolazione e la revisione
periodica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010 n. 65,
Supplemento ordinario;
Vista la direttiva 2010/48/UE della commissione del 5 luglio 2010
che adegua al processo tecnico la su menzionata direttiva 2009/40/CE,
recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2011, n. 271;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio
nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2
ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche
antinquinamento Euro 0, nonche' che con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i
casi di esclusione dal predetto divieto per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi
particolari;
Considerata la necessita' di dare attuazione al suddetto art. 1,
comma 232, della legge n. 190 del 2014;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. A far data dal 1° gennaio 2019, i veicoli di categoria
internazionale M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio, con
caratteristiche di antinquinamento Euro 0 e conformi al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, sono
esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3955