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Veicoli e riscossione coattiva. Il ruolo dell’ACI

Antonella Palumbo

Relazione tenuta al convegno del 16 novembre 2012 sulla “legittimità del procedimento di riscossione coattiva” presso l’aula degli Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour

 

La riscossione coattiva è quella procedura che consente all’amministrazione creditrice di attuare forzosamente le proprie pretese nei confronti del cittadino debitore.
Può trattarsi tanto di crediti di natura tributaria, tanto di crediti di natura non tributaria.
La riscossione può avvenire, normalmente, o attraverso ingiunzione fiscale, o attraverso il ruolo.
La norma fondamentale in materia è il R.d. 14 aprile 1910, n. 639 che contiene il testo unico per la “riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari”.
Tale disposizione normativa prevede la possibilità di recupero coattivo mediante ingiunzione fiscale.
Essa rappresenta l’ordine di pagamento delle somme dovute dal debitore entro un dato termine, scaduto il quale l’amministrazione da inizio alle procedure esecutive.
Generalmente per le entrate patrimoniali e le sanzioni amministrative è richiesto il pagamento mediante avviso, mentre per la riscossione dei tributi l’ingiunzione fiscale viene preceduta da avvisi di accertamento o di liquidazione.
L’ingiunzione resa esecutiva direttamente dalla sottoscrizione del funzionario responsabile, costituisce al tempo stesso precetto e titolo esecutivo.
Decorso, infatti, il termine stabilito, a fronte di un ulteriore inadempimento del debitore, l’amministrazione da luogo alla procedura esecutiva, mediante richiesta all’Ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi se necessario.
La disciplina della riscossione coattiva ha subito un’importante modifica con il d.p.r. 43 del 1988 (abrogato poi dall’art. 68 del D. Lgs. 112/1999) il quale generalizza le modalità di riscossione a mezzo ruolo, in precedenza prevista solo per il recupero delle imposte dirette.
Con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1 luglio 1999, è stata attuata una riforma organica del sistema di riscossione.
I cardini del nuovo sistema sono rappresentati dall’estensione del ruolo al recupero forzoso delle entrate non tributarie, ivi comprese quelle degli enti di previdenza, e la razionalizzazione degli strumenti di riscossione coattiva.
Il recupero a mezzo ruolo prevede che al debitore sia notificata la cartella di pagamento contenente l'invito a pagare le somme "iscritte a ruolo" entro sessanta giorni.
Il contribuente, dopo aver controllato la cartella, se la ritiene corretta, può procedere al pagamento.
In caso di versamenti tardivi, l'Agente della Riscossione, richiederà il pagamento degli  interessi di mora, che si applicheranno a partire dalla data di notifica della cartella, e dei compensi di riscossione.
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a pagare le somme iscritte entro il termine di 60 giorni, l'Agente della Riscossione, sulla base di un'autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, pone in essere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito.
Merita un accenno la questione relativa alle vicende soggettive degli agenti della riscossione.
Dal 1° ottobre 2006 il sistema della riscossione è passato sotto il controllo pubblico. Il Legislatore ha attribuito tali funzioni all’Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (articolo 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005). 
La generalizzazione della riscossione coattiva a tutte le entrate pubbliche (escluse quelle degli enti pubblici economici) attraverso l’utilizzo del ruolo, ha trovato una limitazione con riguardo agli enti locali.
Questi ultimi, infatti, per espressa previsione legislativa contenuta nella legge-delega (art. 1, comma 1, lett. d), L. 337/1998) hanno mantenuto la facoltà di scegliere liberamente la gestione diretta o mediante l’affidamento (con gara terzi) ovvero il ricorso ad Equitalia.
La scelta del soggetto cui demandare la gestione della riscossione incide sulle procedure attuabili, dal momento che il Comune avrebbe potuto valersi delle procedure di riscossione a mezza ruolo solo ricorrendo ad Equitalia.
Diversamente, qualora avesse deciso di gestire la riscossione in house, o di affidarla ad altro soggetto (società mista o concessionario iscritti ad apposito albo) la procedura dagli stessi esperibile sarebbe stata quella mediante ingiunzione ex d.p.r. 1910.
Sennonché il decreto-legge 70/2011 convertito con legge 216 del 2011 ha previsto (a partire dal giugno 2013) l’uscita di Equitalia dal comparto delle entrate comunali, consentendo a Comuni di procedere direttamente (mediante società in house o affidamento a terzi).
Essi, pertanto, procederanno alla riscossione solo mediante ingiunzione fiscale.
Il dpr. 602 del 1973 prevede per l’agente riscossore la possibilità di:
- iscrivere ipoteca sugli immobili;
- di iscrivere il fermo amministrativo sui mobili registrati;
- procedere a pignoramento dei beni mobili ed immobili.
L’Art. 4, comma 2-sexies del decreto-legge 209/2002, convertito nella legge 265/2002, estende ai comuni e ai loro concessionari la disciplina di cui all’art. 602 del 1973 per la riscossione delle somme risultanti dall’ingiunzione, in quanto compatibili.
Non sussistono dubbi circa la possibilità per gli enti locali di procedere a fermo dei veicoli ed in ogni caso, come contemplato dal regio decreto del 1910 di procedere a pignoramento dei beni.
L’adozione di alcuni dei provvedimenti sopra citati sui veicoli, chiama in causa l’ACI, in quanto gestore del Pubblico registro automobilistico.
Questo è stato istituito con regio decreto del 1927, per lì iscrizione dei contratti di compravendita dei veicoli e dei diritti reali di garanzia sugli stessi.
A partire dal codice civile, che all’art. 815 prevede per i veicoli un regime circolatorio in parte de qua derogatorio rispetto ai normali beni mobili, è stabilito che siano registrati al PRA (art. 2684 c.c.)
- atti di vendita e comunque tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo ( tra questi il fermo amministrativo);
- contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo;
- domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione o che abbiano il fine di impugnare la validità della trascrizione;
- pignoramento e il sequestro conservativo del veicolo.
L’art. 2810 prevede poi i veicoli nell’elenco dei beni su cui iscrivere ipoteca.
Per la questione che qui ci occupa analizzeremo brevemente i provvedimenti relativi alle procedure coattive per il recupero crediti.
In particolare affrontiamo la questione del fermo amministrativo, del pignoramento e del sequestro conservativo.
Con riguardo al primo, (contemplato dall’art. 86 dpr n. 602/1973 e ss modifiche) tralasciando la querelle relativa alla particolarità e alla natura giuridica del fermo da cui le ulteriori questioni connesse al conseguente riparto di giurisdizione, sinteticamente descriviamo le fasi procedurali.
Trascorsi 60 giorni dall’emissione della cartella ( o dall’ingiunzione fiscale) in caso di mancato pagamento il soggetto riscossore può disporre il fermo del veicolo chiedendone l’iscrizione al PRA.
L’iscrizione del fermo determina un vincolo all’utilizzo del veicolo la cui circolazione è autonomamente sanzionata.
Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata.
I concessionari effettuano l’iscrizione direttamente al PRA o tramite procedura telematica. E’chiaro che il PRA esegue l’iscrizione automaticamente e non effettua alcuna valutazione sul merito del provvedimento, fermo restando che non è possibile procedere a iscrivere il fermo quando sussiste discordanza tra l’intestatario del veicolo e il destinatario del provvedimento ed ovviamente qualora il veicolo non risulti iscritto.
L’iscrizione del fermo non impedisce l’iscrizione di altre formalità.
E’ possibile, infatti, trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà o altri atti di disposizione, fermo restando, però, l’inopponibilità di questi al concessionario procedente.
Qualora, invece, sia trascritto un atto di vendita con data certa anteriore all’iscrizione del fermo, il Pra ne da notizia al concessionario perché annulli il provvedimento.
L’iscrizione del fermo comporta il divieto di radiazione del veicolo, ad eccezione di 3 ipotesi particolari:
- radiazione di veicoli non più utilizzabili, purché esista la dichiarazione di inutilizzabilità da parte di una pa;
- radiazione proveniente da altra pa;
- in analogia a quanto previsto per le alienazioni antecedenti al fermo di data certa, la radiazione è consentita se il certificato di rottamazione abbia data certa anteriore all’iscrizione del fermo.
In tal caso, però, in prima istanza la richiesta di iscrizione della radiazione è rigettata; il PRA lo comunica al soggetto riscossore per poi procedere direttamente con la cancellazione del fermo. Solo da questo momento il privato potrà procedere con la nuova richiesta di iscrizione della radiazione.
La cancellazione del fermo avviene nei seguenti casi:
- per revoca del provvedimento da parte del riscossore all’esito dell’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute;
- per sgravio totale dell’indebito: nel caso in cui risulti fondato il ricorso presentato dal contribuente.
- per disposizione del giudice dell’esecuzione: nei casi di cui all’art. 586 c.p.c. di vendita forzata del bene, ovvero ex art. 108 comma 2 legge fall. per vendita forzosa del veicolo in caso di vendita fallimentare.
Ai sensi dell’art. 2693 del codice civile devono essere trascritti al PRA gli atti di pignoramento sui beni mobili registrati del debitore, al fine di rendere nota ai terzi la sussistenza della procedura esecutiva.
La trascrizione riguarda sia l’ipotesi in cui procedente sia un privato, sia il caso in cui procedente sia il riscossore nell’ambito della riscossione coattiva ( pignoramento esattoriale).
A differenza del fermo, il pignoramento può essere iscritto anche quando il veicolo sia intestato al PRA a soggetto diverso dal debitore, purché tale atto sia notificato sia al debitore che al terzo intestatario del veicolo. Allo stesso modo può essere trascritto se il veicolo sia cointestato a più soggetti non tutti coobligati verso il creditore procedente.
Dal punto di vista procedurale, l’iscrizione deve essere preceduta dalla notifica nei confronti del debitore.
In tal modo ai sensi dell’art. 2914 del c.c. sono inefficaci, anche se anteriori al pignoramento, le alienazioni di autoveicoli che siano state trascritte anteriormente allo stesso.
L’annotazione del pignoramento non impedisce la successiva trascrizione di atti di trasferimento di proprietà aventi ad oggetto il bene pignorato. In tal caso, però, il creditore pignorante potrà in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti del successivo acquirente.
Si procede a cancellazione dell’iscrizione del pignoramento sia in base all’ordinanza di cancellazione disposta dal giudice dell’esecuzione, sia nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine.
Nel caso di pignoramento da parte dei riscossori l’art. 53 del dpr 602/1973 dispone che il concessionario proceda a richiedere la cancellazione decorsi 10 giorni dall’estinzione della procedura di esecuzione e nel caso in cui il pignoramento sia divenuto inefficace perché trascorsi 120 giorni dalla sua esecuzione senza che sia seguito incanto per la vendita del bene.
Forma oggetto di iscrizione al PRA anche il sequestro conservativo
Si tratta di un provvedimento cautelare concesso dal giudice dell’esecuzione nel caso sussista il fondato timore che il creditore non possa vedere soddisfatte le proprie pretese.
Il sequestro conservativo può avere ad oggetto singoli beni (veicoli) o la generalità di beni del debitore ( tutti i veicoli a lui facenti capo).
E’ importante sottolineare come il sequestro possa essere iscritto anche quando non ci sia coincidenza tra il proprietario intestatario del veicolo e il debitore, purché al PRA si fornisca prova dell’avvenuta notifica a quest’ultimo e al proprietario-intestatario del provvedimento in questione.
La trascrizione del provvedimento di sequestro rende inopponibili al creditore eventuali atti dispositivi sul bene, anche se compiuti in data anteriore al sequestro ma trascritti successivamente alla sua iscrizione.
Il sequestro conservativo può essere convertito in pignoramento sulla base di una sentenza esecutiva di condanna ottenuta dal creditore.
Questi sarà tenuto a presentare istanza di conversione dell’originaria iscrizione di sequestro in iscrizione di pignoramento.
Non esiste una formalità specifica al PRA che consenta di annotare direttamente la conversione, per cui sarà necessaria una duplice formalità: cancellazione d’ufficio del sequestro e annotazione del pignoramento su istanza del creditore, mediante allegazione di copia conforme della sentenza di condanna esecutiva.
Terminiamo ricordando che è prevista una forma speciale di sequestro richiesta dall’Agenzia delle entrate a garanzia di crediti erariali, emanata dal Presidente della Commissione Tributaria provinciale o dal Presidente del Tribunale nei casi in cui non vi sia la giurisdizione territoriale della Commissione Tributaria.

 

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