• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
circolare Prot. n. 4214/RU del 10 settembre 2014

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Prot. n. 4214/RU 10.09.2014
All'ANAS SpA
Via Monzambano, 10
00185 ROMA
All'AISCAT SpA
Via Donizetti, 10
00198 ROMA
Alle Amministrazioni Regionali
e Province Autonome
LORO SEDI
Alle Amministrazioni Provinciali
LORO SEDI
All’Unione delle Province d‘Italia
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All’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani
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Al Comitato Centrale
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SEDE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Alle Associazioni di Categoria
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P.le Viminale
00184 ROMA
Al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri
V.le Romania
00187 ROMA
Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA
Oggetto:- DPR 12.02.2013, n. 31. Integrazioni e chiarimenti alla Direttiva
prot. n. 3911 del 01.07.2013. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità.
Premessa
A seguito dei numerosi quesiti, che anche dopo l’emanazione della direttiva in
oggetto continuano a pervenire dalle associazioni di categoria e dagli enti proprietari di
strade, vista la complessità della materia, si ritiene opportuno fornire in merito le
integrazioni e i chiarimenti che seguono.
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Al riguardo si rammenta che la chiave di lettura delle modifiche introdotte dal DPR
n. 31/2013 è quella dell’art. 14 della Legge n. 183/2011, e cioè la “Riduzione degli oneri
amministrativi per imprese e cittadini”.
In tale ottica gli enti proprietari dovranno procedere all’opportuno coordinamento al
fine di conseguire la massima uniformità nel rilascio delle autorizzazioni, nella
determinazione degli oneri di cui all’art. 13, c. 8, e all’art. 19, del Regolamento, nella
imposizione delle prescrizioni di cui all’art. 16, c. 1, del medesimo, nella semplificazione
delle procedure e nella riduzione dei tempi di rilascio degli atti.
0) Indicazioni generali
Secondo la terminologia dell’art. 62 del Codice, per i complessi veicolari si deve
usare il termine di “massa complessiva”, come espresso dal c. 4, mentre per i veicoli
rimorchiati e per i veicoli a motore isolati si deve usare il termine di “massa complessiva a
pieno carico”, come invece espresso dal c. 2 e dal c. 3.
Secondo il disposto dell’art. 10, c. 9, del Codice, i veicoli “eccezionali per massa”
adibiti al trasporto di cose, e i loro complessi, sono ammessi a circolare a condizione che
la loro massa massima tecnicamente ammissibile non risulti inferiore ai limiti stabiliti
dall’autorizzazione di cui al medesimo art. 10, c. 6.
Ai fini delle presenti note, per massa massima tecnicamente ammissibile si intende
la massa complessiva a pieno carico risultante dalla carta di circolazione, ai punti indicati
tra parentesi, nel caso di veicoli isolati (F.2), ovvero la somma delle rispettive masse
complessive a pieno carico di motrice (F.2) e rimorchio (F.2) nel caso di autotreni, e la
somma della tara del trattore (G) e della massa complessiva a pieno carico del
semirimorchio (F.2) nel caso di autoarticolati (eventualmente ridotta, secondo le condizioni
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di abbinamento ai sensi dell’art. 219, c. 3, del Regolamento, entro il limite di massa del
complesso (F.3) e del carico limite sulla ralla (F.2 – G)).
Pertanto, per quanto concerne le autorizzazioni singole e multiple, la massa
complessiva a pieno carico dei veicoli di riserva, trainanti o trainati, quale risulta dalla carta
di circolazione, e le sollecitazioni massime trasmesse al suolo, potranno risultare inferiori o
uguali a quelle del veicolo base, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 14, c. 3, del
Regolamento; ciò vale per tutte le possibili combinazioni veicolari, anche incrociate.
Analogamente, per le autorizzazioni periodiche, secondo il disposto del medesimo
art. 14, c. 4, del Regolamento, i veicoli trainati di riserva devono rispettare, in abbinamento
con l’unico veicolo trainante, tutti i limiti di masse e dimensioni imposti nell’atto, e sono
dunque ammessi valori anche inferiori rispetto a quelli del veicolo base, ma non inferiori
alla massa eccezionale per la quale è stata richiesta l'autorizzazione.
Ad esempio, qualora sia richiesto un trasporto eccezionale da 80 t, ed il complesso
base abbia massa massima tecnicamente ammissibile pari a 100 t, i complessi di riserva
potranno avere una massa massima tecnicamente ammissibile compresa tra 100 e 80 t.
Qualora l’autorizzazione riguardi un autotreno, deve ritenersi autorizzata anche la
circolazione della sola motrice in assetto eccezionale, fermo restando l’indennizzo
corrisposto per l’intero complesso.
Ai fini della determinazione degli indennizzi d’usura di cui all’art. 10, c. 2-bis, del
Codice, e dell’art. 18, c. 1 e c. 5, del Regolamento, nel computo del numero di assi è
escluso il cosiddetto “asse virtuale”.
Lo schema grafico, riportante la configurazione di marcia del veicolo e del suo
carico effettivo, per quanto possibile realistico e proporzionato, deve essere presentato
con la domanda ai sensi dell’art. 14, c. 7, punto A), lett. b), e punto B), lett. b), ma deve
essere obbligatoriamente allegato solo all’autorizzazione singola o multipla, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 16, c. 10, del Regolamento.
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Ai fini dell’eventuale controllo su strada, in caso di particolare conformazione della
sagoma di carico, ad esempio nel caso di veicoli eccezionali circolanti al seguito di
autogru, l’esibizione dello schema grafico potrà tuttavia essere prevista, con adeguata
motivazione, tra le prescrizioni di cui all’art. 16, c. 1, del Regolamento.
In particolare, si precisa inoltre quanto segue.
1) Autorizzazioni periodiche
1.1) Oggetto delle autorizzazioni di cui all’art. 13, c. 2, punto A), del Regolamento, sono i
veicoli e i trasporti eccezionali per sole dimensioni e non per masse; per queste sussiste
l’unico vincolo dettato dal medesimo art. 13, c. 2, punto A), lett. a).
Trattasi infatti di trasporti in condizioni di eccezionalità effettuati con veicoli
omologati o approvati con masse e dimensioni legali, ovvero con masse legali e
dimensioni eccezionali, secondo le specifiche procedure di cui all’Appendice II al Titolo I
del Regolamento.
Per tali veicoli non è richiesto di specificare i carichi massimi ai sensi dell’art. 14, c.
8, del Regolamento, in quanto non possono essere superate le masse legali; l’abbinabilità
è richiesta solo se si tratta di veicoli aventi dimensioni proprie eccedenti i limiti di cui all’art.
61 del Codice (ad esempio circolanti con il telaio sfilato e/o con larghezza della carrozzeria
superiore a 2,55 m ), ovvero di trattore eccezionale per massa; l’abbinabilità è richiesta
anche per le autorizzazioni singole o multiple da rilasciare ai medesimi veicoli sopra
indicati.
In ogni caso deve essere rispettato il rapporto di traino previsto dal comma 1
dell’Appendice III – Titolo III – Art. 219 del Regolamento.
Nel caso di complessi veicolari eccezionali solo per dimensioni e non per masse,
essendo ammesse le riserve dei soli veicoli rimorchiati ai sensi dell’art. 14, c. 4, del
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Regolamento, deve essere rilasciata una unica autorizzazione in capo al veicolo trainante,
con un limite massimo generale di 44 t per la massa complessiva .
La massa massima dei complessi formati con gli eventuali veicoli rimorchiati di base
e di riserva, da riportare nell’autorizzazione, potrà anche essere inferiore al limite legale di
44 t, sussistendo l’unico vincolo del rispetto, in ogni combinazione, dei limiti dimensionali
fissati dall’autorizzazione e dei limiti di massa fissati dall’art. 62 del Codice.
Come indicato dal paragrafo 4.A) della Direttiva prot. n. 3911/2013, è consentito il
rilascio di queste autorizzazioni a complessi formati da trattore eccezionale per massa e
semirimorchio a massa legale, con abbinamento annotato sulla carta di circolazione.
Non è consentito il rilascio a complessi formati da motrice eccezionale per massa e
rimorchio a massa legale, o a motrice/trattore a massa legale e rimorchio/ semirimorchio
eccezionale per massa.
In proposito si rammenta che sono eccezionali per massa i rimorchi aventi massa
complessiva a pieno carico di almeno 29 t, e i semirimorchi aventi massa sugli assi a terra
di almeno 29 t.
Per quanto concerne i veicoli rimorchiati sfilabili, il limite della combinazione
dimensionale di cui all’art. 13, c. 2, punto A), lett. f.2), richiede l’abbinamento ai sensi
dell’art. 219 del Regolamento, in quanto ne deriva il superamento della massima
sporgenza di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale viene effettuato il trasporto; il
limite di cui al medesimo art. 13, c. 2, punto A), lett. f.1), non comporta il superamento dei
4/10, e in assenza di abbinamento, con apposita prescrizione, il veicolo potrà circolare
solo se non sfilato.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 16, c. 3, lett. a) e b), del Regolamento,
con apposita clausola riportata nell’autorizzazione, richiamante gli obblighi di cui all’art. 14,
c. 8, del Regolamento, circa l’accertamento della percorribilità dell’elenco di strade o dei
percorsi, il richiedente dovrà provvedere alla scorta nelle occasioni che lo richiedono.
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1.2) Nell’ottica del coordinamento e della collaborazione tra i vari enti proprietari, il
rilascio delle autorizzazioni periodiche ex art. 13, c. 2, punto B), del Regolamento, è
subordinato alla verifica del versamento dell’intero indennizzo convenzionale, e della sua
ripartizione secondo le indicazioni dell’art. 18, c. 7, del Regolamento; tale verifica è
richiesta anche per il rilascio delle autorizzazioni relative ai transiti sui tratti autostradali.
1.2.1) Nel caso di autogru con veicoli al seguito, di cui all’art. 13, c. 2, punto B), lett. a), del
Regolamento, il numero di questi, la loro massa complessiva, le loro dimensioni, il loro
distanziamento spaziale e temporale e l’ordine di marcia dei veicoli rispetto all’autogru
saranno fissati nelle prescrizioni di cui all’art. 16, c. 1, del Regolamento; il termine “al
seguito” non significa che i veicoli debbano necessariamente procedere dietro l’autogru,
essendo sufficiente che viaggino insieme ad essa; non è ammessa la circolazione di prova
o con targa provvisoria.
Nell’autorizzazione dovranno essere identificati i veicoli al seguito e le attrezzature
complementari trasportate, necessarie al funzionamento delle autogru; per ogni veicolo
potrà essere prescritto, ai sensi dell’art. 16, c. 1, del Regolamento, di allegare
all’autorizzazione il relativo schema grafico.
Per ogni veicolo al seguito adibito al trasporto delle attrezzature complementari
dovrà essere redatto, anche in forma digitale ai sensi dell’art. 14, c. 1, del Regolamento,
un documento riferibile all’autorizzazione, con divieto di circolazione in configurazione
isolata; il tenore del documento dovrà essere uniforme, previo opportuno coordinamento
tra gli enti proprietari.
Fermo restando l’indennizzo d’usura (da corrispondere in base alle masse
complessive a pieno carico risultanti dalle carte di circolazione di ognuno dei veicoli o
complessi nel caso di modalità convenzionale ai sensi dell’art. 18, c. 5, del Regolamento,
ovvero alle masse complessive massime autorizzate dall’ente proprietario della strada per
ognuno dei veicoli o complessi in caso di modalità analitica ai sensi dell’art. 18, c. 1, del
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Regolamento), la circolazione dell’autogru potrà avvenire anche senza veicoli al seguito, o
con un numero di veicoli inferiore a quello massimo autorizzato.
L’autorizzazione è rilasciata in capo all’autogru; non sono previste riserve per i
veicoli al seguito, in quanto questi non hanno singolarmente titolo all’autorizzazione e
circolano solo insieme all’autogru; per il medesimo motivo un veicolo può essere indicato
al seguito di diverse autogru; potrà essere tenuto valido, con eventuali integrazioni,
l’indennizzo convenzionale già corrisposto per una diversa autorizzazione periodica,
relativa al medesimo ambito regionale e ai medesimi enti proprietari nel medesimo periodo
di tempo; per i transiti autostradali il pedaggio sarà relativo ai soli veicoli effettivamente
circolanti.
Anche ai fini del controllo su strada, secondo le facoltà di cui all’art. 16, c. 1, del
Regolamento, l’ente proprietario potrà richiedere l’avviso di transito.
1.2.2) Per quanto concerne le autorizzazioni di cui al medesimo art. 13, c. 2, punto B), lett.
b), del Regolamento, per i complessi veicolari ivi contemplati, in luogo del termine di
“massa complessiva a pieno carico” deve intendersi quello di “massa complessiva”; quale
che sia la terminologia utilizzata dal Regolamento, essa non può interpretarsi che secondo
le norme primarie del Codice, come esposte nelle “Indicazioni generali”.
Conseguentemente le autorizzazioni periodiche possono essere rilasciate a veicoli
eccezionali che singolarmente hanno massa massima tecnicamente ammissibile (stabilita
secondo le procedure di cui alle Appendici I e III al Titolo I del Regolamento), superiore ai
limiti stabiliti dall’art. 62, cc. 2 e 3 del Codice, ma a condizione che la massa complessiva
dell’autotreno o dell’autoarticolato, nello svolgimento del trasporto, non superi il limite di 56
t ovvero di 72 t, secondo che si tratti o meno di complessi “mezzi d’opera”, fermo restando
il rispetto delle masse massime tecnicamente ammissibili.
Tale conclusione risulta già implicitamente espressa rispettivamente nei paragrafi
8.2.2 e 8.2.3 della Direttiva prot. n. 3911/2013.
Al riguardo è ininfluente che il trasporto sia effettuato in conto proprio o in conto
terzi, purchè in coerenza con il tipo di titolo posseduto ai fini del trasporto di merci.
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Per i veicoli o complessi “mezzi d’opera”, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato
alla ulteriore verifica che sia stato corrisposto l’indennizzo di cui all’art. 34, c. 1, del Codice.
Il trasporto di macchine operatrici comporta l’adozione di carrozzerie idonee allo
scopo; è pertanto necessario verificare che le carte di circolazione del rimorchio o
semirimorchio, riportino l’annotazione di “pianale ribassato”, “pianale con rampe” e simili,
ovvero quella esplicita di “carrozzeria idonea al trasporto di macchine operatrici da
cantiere”.
I veicoli e i complessi veicolari “mezzi d’opera” non possono conseguire
autorizzazioni diverse da quelle relative al trasporto dei materiali di cui all’art. 54, c. 1, lett.
n), del Codice, e da quelle relative al trasporto di macchine operatrici da cantiere di cui
all’art. 13, c. 2, punto B), lett. b), del Regolamento.
Si rammenta che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare
macchine operatrici, in quanto non ricomprese tra i materiali di cui all’art. 54, c. 1, lett. n,
del Codice, e all’art. 11, c. 2, della Legge n. 454/1997.
Al contrario, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui
rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi
d’opera”, purchè anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo, come sopra
indicato; sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie
diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate.
L’indennizzo d’usura deve essere corrisposto con le modalità già indicate dalla
Direttiva prot. n. 3911/2013 nei paragrafi 8.2.1 (ossia ex art. 34, c. 1, del Codice, per
l’intero complesso “mezzo d’opera), 8.2.2 (ossia ex art. 34, c. 1, del Codice, per il veicolo
trainante “mezzo d’opera”, e art. 18, c. 5, lett. b), del Regolamento, per il veicolo trainato
non “mezzo d’opera”), e 8.2.3 (ex art. 18, c. 5, lett. a), del Regolamento, per l’intero
complesso non “mezzo d’opera”).
In caso di traino, la tassa di possesso deve essere comunque integrata con la
rimorchiabilità; l’eventuale indennizzo ex art. 34, c. 1, del Codice, sarà pertanto correlato
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alla intera tassa di possesso qualora il veicolo trainante e quello trainato risultino entrambi
“mezzi d’opera”, ovvero alla sola quota del veicolo trainante qualora solo questo risulti
“mezzo d’opera”.
Si rammenta che l’indennizzo convenzionale ex art. 18, c. 5, del Regolamento, è
connesso al dato oggettivo della massa complessiva a pieno carico riconosciuta ai veicoli
in sede di approvazione o di omologazione, e riportata sulle carte di circolazione.
A differenza di quanto avviene per il transito sulla viabilità ordinaria, per il transito in
autostrada la massa da prendere a riferimento ai fini della determinazione dell’indennizzo
d’usura ai sensi dell’art. 18, c. 1, del Regolamento, è quella massima autorizzabile di 72 t.
Masse inferiori sono autorizzabili solo in caso di limitazioni imposte dall’ente
proprietario o concessionario, o di valori inferiori della massa massima tecnicamente
ammissibile dell’autotreno o dell’autoarticolato.
1.2.3) Per le autorizzazioni periodiche ex art. 13, c. 2, punto B), lett. e), f) e g), del
Regolamento, in caso di transito sulla viabilità ordinaria l’indennizzo d’usura può essere
corrisposto nella modalità forfettaria ovvero convenzionale, secondo che ricorrano le
condizioni di cui all’art. 10, c. 2-bis, del Codice, ovvero art. 18, c. 4 e c. 5, del
Regolamento.
Per il transito sulla viabilità autostradale non è consentita l’autorizzazione periodica,
e l’indennizzo di cui all’art. 18, c. 1, del Regolamento, sarà determinato con riferimento alle
masse massime autorizzabili ai sensi dell’art. 10, c. 2, lett. b), del Codice.
L’autorizzazione periodica ex art. 13, c. 2, punto B), lett. f), del Regolamento, in
eccedenza di masse, può essere rilasciata anche entro la lunghezza di 25 m; in tal caso,
qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 16, c. 3, lett. a), b), e), f) e g), non vi è
obbligo di scorta; qualora ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b), con apposita
clausola riportata nell’autorizzazione, richiamante gli obblighi di cui all’art. 14, c. 8, del
Regolamento, circa l’accertamento della percorribilità dell’elenco di strade o dei percorsi, il
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richiedente dovrà provvedere alla scorta nelle occasioni che lo richiedono; qualora
ricorrano invece le condizioni di cui alle lett. e), f) o g), il servizio di scorta dovrà essere
presente in maniera continuativa.
Si rammenta che l’art. 13, c. 9, del Regolamento, in caso di sovrapposizione delle
cose indivisibili trasportate, consente di superare l’altezza di 4,00 m, fino ad un massimo di
4,20 m, purchè l’eccedenza sia dovuta all’impiego di specifiche attrezzature, di appoggio o
di contenimento o di analoga finalità; tra queste possono essere ammessi anche gli
spessori inseriti tra gli elementi per evitarne il contatto diretto.
1.3) Nel caso di complessi veicolari eccezionali per massa, essendo ammesse le
riserve dei soli veicoli rimorchiati ai sensi dell’art. 14, c. 4, del Regolamento, deve essere
rilasciata una unica autorizzazione in capo al complesso base, formato dall’unico veicolo
trainante e dal veicolo trainato che costituisce con esso la combinazione più gravosa in
termini di massa massima tecnicamente ammissibile e numero di assi, e che comporta la
massima entità dell’indennizzo d’usura, calcolato ai sensi dell’art. 18, c. 5, del
Regolamento.
In tal caso le riserve dovranno avere massa non superiore e numero di assi non
inferiore rispetto al veicolo base.
Trattandosi di un unico veicolo trainante, e di un massimo di sei veicoli rimorchiati
da trainare in alternativa ai sensi dell’art. 14, c. 4, del Regolamento, qualora sul medesimo
veicolo trainante, anche se con diverse alternative di veicoli rimorchiati, insistano più
autorizzazioni periodiche diverse per tipologia di trasporto tra quelle ammesse dall’art. 13,
c. 2, punto B), lettere b), e), f), e g), relative al medesimo ambito regionale e ai medesimi
enti proprietari nel medesimo periodo di tempo, l’indennizzo deve essere corrisposto una
sola volta, e per la massima configurazione tra quelle autorizzabili, come già indicato nei
paragrafi 8 e 9 della Direttiva prot. n. 3911/2013.
In tal caso, infatti, risulteranno convenzionalmente indennizzati i medesimi enti
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proprietari autorizzanti, dal momento che il complesso veicolare formato con l’unico
veicolo trainante non sarà mai contemporaneamente in circolazione su tutte le strade o su
tutti i percorsi autorizzati.
Analogamente, per quanto concerne l’indennizzo forfettario previsto dall’art. 10, c.
2-bis, del Codice, per le tipologie indicate dal medesimo art. 10, c. 2, lett. b), che possono
godere dell’autorizzazione periodica ai sensi dell’art. 13, c. 2, punto B), lett. e), f) e g), del
Regolamento, trattandosi di indennizzo connesso con la tassa di possesso, integrata con
la rimorchiabilità in caso di traino, una volta corrisposto per la combinazione più gravosa in
termini di massa massima tecnicamente ammissibile, esso varrà per tutte le autorizzazioni
periodiche rilasciate in capo al medesimo veicolo trainante, anche se con diverse
alternative di veicoli rimorchiati.
1.4) Per il transito sulla viabilità ordinaria le modalità di corresponsione dell’indennizzo
d’usura, secondo i casi, sono regolate dall’art. 10, c. 2-bis, del Codice, dall’art. 34, c. 1, del
Codice, e dall’art. 18, c. 6, del Regolamento, mentre su quella autostradale sono regolate
dall’art. 34, c. 2, del Codice, e dall’art. 18, c. 1, del Regolamento.
Per quanto concerne la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera, le società
concessionarie adotteranno opportune e uniformi procedure per la riscossione
dell’indennizzo d’usura di cui all’art. 34, c. 2, del Codice, anche in assenza di porte
controllate manualmente.
Nel caso di frazionamento dell’indennizzo d’usura, convenzionale o forfettario, che
sia o meno legato al frazionamento della tassa di possesso, ai sensi dell’art. 18, c. 6, del
Regolamento, si ritiene opportuno precisare che, nell’ottica di cui in premessa, tale
frazionamento non concorre al raggiungimento del massimo di tre rinnovi nel periodo di tre
anni di cui all’art. 15, c. 1.
Pertanto, previa acquisizione del rateo di indennizzo d’usura dovuto ai sensi dell’art.
18, c. 2, del Regolamento, e degli eventuali oneri aggiuntivi, congruamente ridotti rispetto
a quelli dovuti per il rinnovo, la validità dell’autorizzazione sarà confermata volta per volta
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fino al raggiungimento del termine previsto dall’art. 13, c. 1, lett. a); solo decorso tale
termine si darà corso al rinnovo ai sensi dell’art. 15, c. 1.
La conferma sarà annotata sull’autorizzazione o su modulo integrativo di questa,
ovvero sarà effettuata in forma digitale ai sensi dell’art. 14, c. 1, del Regolamento, al fine di
non provocare interruzioni dell’attività.
Per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni, nel caso di indennizzo
connesso alla tassa di possesso, pare opportuno far decorrere i termini dal 1° giorno
successivo a quello di scadenza del periodo utile per il pagamento della tassa di
possesso.
Ad esempio, in riferimento alla data del 30 settembre, scadenza quadrimestrale
della tassa di possesso, e al 31 ottobre, termine ultimo per il pagamento, la validità
dell’autorizzazione decorrerà dal 1° novembre, e così via.
Gli enti autorizzanti adotteranno uniformi e opportune iniziative ai fini della gestione
dei periodi transitori, dell’allineamento delle date, della integrazione degli eventuali
indennizzi d’usura e delle semplificazione delle procedure di conferma, adottando per esse
i medesimi termini temporali previsti dall’art. 15, c. 2, del Regolamento, senza provocare
interruzioni dell’attività.
2) Autorizzazioni multiple o singole
In questo caso, essendo ammesse le riserve sia per i veicoli trainanti che per i
veicoli trainati ai sensi dell’art. 14, c. 3, del Regolamento, deve essere rilasciata una unica
autorizzazione in capo al complesso base che costituisce la combinazione più gravosa in
termini di massa massima tecnicamente ammissibile, numero di assi e tipologia di
assali/pneumatici, e che comporta la massima entità dell’indennizzo d’usura.
Le riserve pertanto dovranno avere massa non superiore, numero di assi non
inferiore e tipologia di assali/pneumatici non più gravosa rispetto a quelle dei veicoli base.
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L’autorizzazione è unica, e le combinazioni di veicoli in essa indicati non
autorizzano la circolazione contemporanea di più complessi veicolari.
L’indennizzo d’usura, da corrispondere una volta sola, dovrà essere determinato ai
sensi dell’art. 18, c. 1, del Regolamento, con riferimento alla massa massima autorizzata e
al numero di viaggi richiesti; conseguentemente esso sarà tenuto valido quale che sia il
complesso originato dalla combinazione dei veicoli trainanti e di quelli trainati.
3) Tipi di pneumatici e di assali
Ai fini della corretta individuazione, anche per analogia, dei tipi di pneumatici e di
assali installati, è opportuno fare riferimento ai manuali o cataloghi delle case costruttrici.
In sostanza la Tabella I.3, Art. 18, del Regolamento, contempla tre diverse tipologie
di pneumatici, caratterizzate da:
a) sezione 7,50/8,25 pollici, diametro del cerchio 15-16 pollici, indice di carico 14/16; si
tratta di ruote di piccolo diametro, generalmente adottate per pianali bassi; vengono
montate su assali singoli (a 2 ruote di tipo C2/9 o C2/10, a 4 ruote ravvicinate di tipo
C4V/11 o C4V/12, a 4 ruote distanziate di tipo C4L/13 o C4L/14, a 8 ruote di tipo C8/15 o
C8/16), e su assali tandem (a 4 ruote distanziate di tipo 2xC4L/19) o quadrupli (a 4 ruote
distanziate di tipo 4xC4L/20);
b) sezione 10/11/12 pollici, diametro del cerchio 20 pollici e superiori, indice di carico
16/18 e superiori; si tratta di ruote di diametro ordinario, generalmente adottate per pianali
di altezza normale; vengono montate su assali singoli (a 2 ruote di tipo S/1 o S/2, a 4 ruote
ravvicinate di tipo G/3 o G/4, a 4 ruote distanziate di tipo G/5 o G/6), e su assali tandem (a
2 ruote di tipo TSS/17, a 4 ruote ravvicinate di tipo TSG/18);
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c) sezione 14/16 pollici, diametro del cerchio 24/25 pollici, indice di carico G20; si
tratta di ruote di grosso diametro, generalmente adottate per le autogru o per il movimento
terra; vengono montate su assali singoli (a 2 ruote di tipo MG/7 o MG/8).
I costruttori indicano le equivalenze tra la vecchia designazione della sezione in
pollici e la nuova in millimetri; nei casi dubbi l’equivalenza è assicurata da una
circonferenza di rotolamento differente di non oltre +/- 5% rispetto a quella di riferimento, e
da un diametro del cerchio, da un indice di carico e da un codice velocità non inferiori,
secondo quanto indicato dalla Circolare DG Motorizzazione n. 94 del 20.06.1996.
Risultano così definiti i campi sezione-diametro del cerchio-indice di carico entro i
quali è possibile procedere per analogia.
Gli schemi di disposizione delle ruote sugli assali e le dimensioni di questi
consentono infine di individuare la tipologia di assali senza possibilità di errore.
Si rammenta che per le macchine agricole e operatrici (le quali, peraltro, non
possono circolare in autostrada ai sensi dell’art. 175, c. 2, lett. d), del Codice), non trova
applicazione il c. 1 dell’art. 18, del Regolamento, bensì il c. 5, pertanto non occorre far
riferimento alla tipologia di assali e pneumatici.
4) Spese di istruttoria. Diritti d’urgenza.
Si raccomanda la uniforme, coerente e ragionevole imputazione delle spese relative
alla istruttoria della pratica, di cui all’art. 19, c. 1, del Regolamento.
Al riguardo si osserva che né l’art. 15, c. 5, del Regolamento, né la Direttiva prot. n.
3911/2013 pongono limitazioni al numero di modifiche o integrazioni ad autorizzazioni già
rilasciate ed in corso di validità, purchè opportunamente motivate, essendo previste
unicamente le formalità di cui all’art. 15, c. 2, c. 3 e c. 4, del Regolamento.
Per tutti i tipi di autorizzazione, essendo ammesse tutte le combinazioni tra i veicoli
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base e quelli di riserva, purchè di documentata abbinabilità e previa verifica delle
condizioni di compatibilità relative alla massa complessiva, al numero di assi e, se del
caso, alla tipologia di assali/pneumatici, le spese di istruttoria potranno essere
commisurate al numero complessivo di veicoli ma non a quello delle loro combinazioni.
In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 7 della Direttiva prot. n. 3911/2013, per
tutti i tipi di autorizzazione, tra le modifiche ed integrazioni, comportanti oneri aggiuntivi ed
eventuale integrazione degli indennizzi d’usura, purchè adeguatamente motivate, sono
comprese anche le sostituzioni sia dei veicoli base che delle riserve, nonché la durata
dell’autorizzazione stessa, entro i limiti temporali previsti dall’art. 13, c. 1, del
Regolamento, e al di fuori dei casi di rinnovo e di proroga regolati dall’art. 15.
Per quanto concerne i diritti d’urgenza, al fine di evitare distorsioni del regime di
libera concorrenza, l’esigenza di ottenere il rilascio dell’autorizzazione nel termine
massimo di tre giorni, di cui all’art. 14, c. 2, del Regolamento, deve essere
opportunamente motivata; analogamente deve essere motivata la richiesta di eventuali
oneri aggiuntivi.
5) Transiti autostradali.
Come espresso dall’art. 13, c. 1-bis, del citato DPR n. 31/2013, la composizione del
percorso, comprendente tratte di viabilità ordinaria e tratte di viabilità autostradale, sia a
carico che a vuoto, dipende dalle esigenze del trasporto e da quelle della viabilità; può
pertanto darsi il caso che tale composizione risulti diversa tra andata e ritorno.
In tale caso le autorizzazioni per il transito in autostrada, nella prospettiva futura del
rilascio di un unico atto autorizzativo, potranno consentire che origine e destinazione
autostradale siano differenti tra andata e ritorno, anche nel caso di apertura imprevista di
cantieri stradali, purchè compatibili con l’origine e destinazione effettive dell’intero
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trasporto, che dovranno essere comunque esplicitate all’interno della domanda al fine di
consentire le opportune verifiche da parte degli enti autorizzanti.
Diversamente, ovvero nei casi di percorsi particolarmente complessi, dovrà farsi
ricorso al rilascio di autorizzazioni per il transito a vuoto.
6) Circolazione con targa prova e con targa provvisoria.
Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale di cui all’art.
13, c. 2, punto B), lett. a), del Regolamento, è consentito il rilascio di un’autorizzazione
periodica relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da
numero di telaio o di targa, con le modalità di cui all’art. 14, c. 10; non sono ammesse
riserve, ma di volta in volta potranno circolare solo veicoli della stessa tipologia, muniti di
certificazione d’origine, con le modalità già indicate dal paragrafo 4.B.1 della Direttiva prot.
n. 3911/2013.
L’autorizzazione deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli; la
medesima targa prova potrà essere associata a più autorizzazioni periodiche di tale tipo,
anche se relative a diverse tipologie di veicoli.
Per la circolazione di prova dei veicoli eccezionali è consentito il rilascio di
un’autorizzazione multipla relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati
all’origine da numero di telaio o di targa, con le modalità di cui all’art. 14, c. 10; non sono
ammesse riserve, ma di volta in volta potranno circolare solo veicoli della stessa tipologia,
muniti di certificazione d’origine, e solo se privi di carico, ivi comprese le carrozzerie
intercambiabili.
L’autorizzazione deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli, e dovrà
specificare il numero di viaggi da effettuare; la medesima targa prova potrà essere
associata a più autorizzazioni multiple di tale tipo, anche se relative a diverse tipologie di
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veicoli.
La validità dell’autorizzazione è limitata a quella della targa prova, e potrà essere
confermata fino al termine massimo previsto dall’art. 13, c. 1, lett. a), ovvero b), del
Regolamento, previo rinnovo della targa prova; altrettanto dicasi per la eventuale proroga
ai sensi dell’art. 15, c. 3, del Regolamento.
Autorizzazioni multiple e singole sono consentite per la circolazione di prova di
veicoli identificati all’origine, i cui estremi (numero di telaio, numero di targa) devono
essere riportati sull’autorizzazione, insieme a quelli delle eventuali riserve; l’autorizzazione
non deve riportare la targa prova, e questa potrà essere diversa di volta in volta, purchè
intestata sempre al medesimo soggetto richiedente avente titolo al suo rilascio, e in corso
di validità.
Per la circolazione con targa provvisoria può essere rilasciata unicamente
l’autorizzazione singola, senza riserve, con validità pari a quella della targa provvisoria
stessa, che deve essere riportata sull’autorizzazione insieme ai dati identificativi del
veicolo.
7) Comodato d’uso e locazione senza conducente. Società cooperative.
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto di
cose, sono ammessi sia i contratti di comodato d’uso che quelli di locazione senza
conducente ai sensi dell’art. 84, c. 2 e c. 3, del Codice, purchè registrati e stipulati tra
imprese titolari di autorizzazioni comunitarie; in ogni caso la durata dell’autorizzazione per
il trasporto eccezionale non può superare quella del contratto, e il trasporto, come da
apposita documentazione, deve avere origine o destinazione nello stato comunitario di
residenza dell’impresa locatrice.
Sia nel caso di comodato che in quello di locazione il proprietario del veicolo ne
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perde la disponibilità; eventuali autorizzazioni già rilasciate al proprietario per i medesimi
veicoli dovranno pertanto essere annullate o se del caso modificate nei veicoli o complessi
veicolari.
Non possono essere rilasciate autorizzazioni a società cooperative che non siano
proprietarie di veicoli per trasporto di cose, ma unicamente ai proprietari, comodatari o
locatari dei veicoli eccezionali.
La locazione delle macchine agricole eccezionali è prevista dall’art. 110, c. 2, del
Codice, solo da parte di imprese che esercitano tale attività; il contratto di comodato è
soggetto a registrazione; sia per la locazione che per il comodato la durata
dell’autorizzazione non può superare quella del contratto.
Nel caso di macchine operatrici eccezionali, l’autorizzazione può essere richiesta
solo dal proprietario ovvero dall’utilizzatore, ai sensi dell’art. 298, c. 3, del Regolamento, e
la durata non può essere superiore ad un anno, ai sensi dell’art. 114, c. 3, del Codice.
8) Trasporti eccezionali militari.
Si precisa che l’esenzione dall’indennizzo d’usura, a parere di questo Ufficio, ricorre
solo nel caso di autorizzazione speciale rilasciata dal comando militare ex art. 138, c. 2,
del Codice, per trasporti svolti con veicoli militari, e non nel caso di autorizzazione richiesta
direttamente dal vettore civile all’ente proprietario.
9) Vettori esteri.
Per i vettori esteri (così come per i vettori nazionali) l’istruttoria potrà essere aperta
anche in assenza della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del
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Regolamento; al riguardo può essere prodotta la documentazione doganale o di trasporto,
ovvero, qualora queste non siano al momento disponibili, farà fede quanto dichiarato dal
richiedente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla effettiva presentazione della
dichiarazione sostitutiva, qualora esista il soggetto indicato dal paragrafo 12 della Direttiva
prot. n. 3911/2013, ovvero della documentazione doganale o di trasporto.
In ogni caso la dichiarazione sostitutiva, ovvero, in sua assenza, la
documentazione doganale o di trasporto, deve essere acquisita agli atti in copia.
Si raccomanda la verifica e il confronto delle masse risultanti dai documenti di
circolazione e dal documento tecnico prescritto dall’art. 14, c. 12, del Regolamento; se le
masse massime tecnicamente ammissibili dei veicoli trainati risultano superiori a 26 t, ma
inferiori a 29 t, ai sensi della normativa nazionale trattasi di veicoli a massa legale, e i
valori devono essere ricondotti a quelli stabiliti dall’art. 62, cc. 2, 3 e 4, del Codice.
Non è consentito invece rilasciare le autorizzazioni di cui all’art. 13, c. 2, punto A),
del Regolamento, a veicoli trainati la cui massa gravante a terra risulti pari o superiore a
29 t, ovvero il cui carico sul perno di articolazione richieda l’impiego di un trattore
eccezionale per massa.
I casi dubbi potranno essere sottoposti a questa Direzione Generale, che si avvarrà
della consulenza della Direzione Generale per la Motorizzazione.
10) Macchine agricole eccezionali.
L’art. 104, c. 8, del Codice, ed il connesso art. 268, c. 6, del Regolamento, non
pongono limiti alla rinnovabilità delle autorizzazioni ivi previste, né ai termini entro i quali la
richiesta di rinnovo deve essere presentata, ma unicamente alla durata massima delle
stesse, per le quali peraltro non è prevista proroga.
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Dal combinato disposto dell’art. 18, cc. 5, 6 e 8, del Regolamento, ferma restando la
durata minima dell’autorizzazione di 4 mesi da prevedere in occasione del primo rilascio, e
nell’ambito della durata massima stabilita dall’art. 268, c. 1, del Regolamento, risulta
ammissibile estendere la durata dell’autorizzazione per almeno 1 mese, con oneri
aggiuntivi ed integrazione dell’eventuale indennizzo d’usura.
Ai fini dell’indennizzo d’usura, deve essere presa in considerazione la massa
complessiva risultante dalla carta di circolazione, ovvero dall’allegato tecnico che ne
costituisce parte integrante, riportante le eventuali attrezzature installabili.
A richiesta dell’interessato, potrà essere rilasciata un’autorizzazione per la
circolazione della macchina priva delle attrezzature, ovvero con una sola, o solo alcune, di
quelle installabili, e l’indennizzo d’usura dovrà essere corrisposto solo se anche in tali
condizioni sussiste eccedenza di masse.
In tal caso, secondo le prescrizioni di cui all’art. 268, c. 1, lett. b), del Regolamento,
l’autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla rappresentazione grafica della
macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.
E’ evidente che, in caso di circolazione in assetto diverso da quello autorizzato,
ricorrerà l’applicazione, secondo i casi, delle sanzioni di cui all’art. 104, c. 10, c. 11 e c. 13,
del Codice.
Nell’ottica del coordinamento e della collaborazione tra i vari enti proprietari, il
rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla verifica del versamento dell’intero
indennizzo convenzionale, e della sua ripartizione secondo le indicazioni dell’art. 18, c. 7,
del Regolamento.
Roma, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Ing. Amedeo FUMERO)