- Normativa
- Economia dei trasporti e della mobilità, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Veicoli per l’effettuazione della pubblicità
Parere del Ministero dei Trasporti
prot. n. 16076 del 18 febbraio 2008
MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione - Div. 8
Roma, 18 febbraio 2008
Prot. n. 16076
OGGETTO: Veicoli per l’effettuazione della pubblicità - comportamenti elusivi. Quesito.
Per corrispondere alla richiesta di parere contenuta nella nota del 31 gennaio 2008, di pari oggetto, si precisa, in via preliminare, che, per quanto riguarda i veicoli ad uso speciale, come definiti dall’art. 54 del C.d.S. ed elencati alla lettera q) del comma 2 dell’art. 203 del Regolamento, questi possono circolare e sostare liberamente, nel rispetto di determinate condizioni e requisiti, fissati dall’art. 57, comma 1, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. In particolare è consentita la circolazione dei veicoli su cui è apposta la pubblicità non luminosa, solo nei casi in cui la stessa non sia effettuata per conto terzi a titolo oneroso.
Per quanto attiene allo specifico quesito, si concorda in linea di massima con le argomentazioni svolte da codesto Comando; infatti, a parere di questo Ufficio, poiché i veicoli su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili” non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano “statici”, cioè nel caso di sosta prolungata, sarà necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, a meno di non trattarli come “impianti di pubblicità o propaganda”, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del citato Regolamento, ovviamente nel rispetto di tutte le condizioni richieste per l’autorizzazione come impianto fisso.
È da evidenziare che all’interno del Codice della Strada non vi è un’espressa definizione di parcheggio prolungato, che però può essere tratta da una lettura dell’art. 6, nella parte che regolamenta il divieto di sosta temporaneo. La logica di impostazione del comma 4, lettera f), del richiamato articolo 6, è quella di stabilire un tempo massimo, fissato in quarantotto ore, necessario per rendere nota l’apposizione di un divieto di sosta, trascorso il quale può essere effettuata la rimozione di un veicolo in origine regolarmente parcheggiato, ovvero applicare la sola sanzione pecuniaria, secondo i casi. Pertanto, si può ipotizzare che il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta nello stesso punto per più di quarantotto ore, può essere assimilato ad un impianto di pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione.
In proposito, non rileva il fatto che “l’impianto” sia su un veicolo piuttosto che fisso in senso stretto, in quanto la norma (art. 47, comma 8, del C.d.S.) parla più semplicemente di “qualunque manufatto” finalizzato alle attività di pubblicità o propaganda, senza ulteriori specificazioni.
Peraltro, le pronunce di numerosi giudici di pace, del Tar Toscana e, in ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione richiamate nella nota che si riscontra sembrano chiaramente sostenere l’interpretazione della norma nel senso indicato.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio Dondolini