- Approfondimenti e Articoli di dottrina
- Veicoli storici

Veicoli storici: immatricolazione, rilascio targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA o targhe conformi alla grafica originale
Ufficio Legislativo ACI
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, al comma 696 ha introdotto nuove disposizioni in tema di immatricolazione e rilascio targhe per i veicoli storici. Nello specifico viene modificato l’art. 93, comma 4, del Codice della Strada prevedendo che l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avvenga su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici.
In caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati
(ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti), è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, conformi, in entrambi i casi, alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante.
Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati,
purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti.
Con un decreto dirigenziale del MIT sono definiti i criteri, l’ammontare e le modalità del contributo da corrispondere per l’ottenimento dei servizi sopra descritti.
Si riporta di seguito il testo del comma 696 della Legge di Bilancio 2021
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
Comma 696.
Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».