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  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Veicolo: acquisto a non domino

Corte di Cassazione, II Sezione penale - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
Sentenza 24 marzo 2025, n. 11703

Acquisto a non domino – autoveicolo – buona fede – trascrizione – PRA – usucapione – requisiti essenziali

Affinché l'acquisto in buona fede di un autoveicolo "a non domino" possa produrre effetti giuridici occorre oltre alla trascrizione del titolo al pubblico registro automobilistico, anche l'usucapione, come disposto dell'art. 1162 del codice civile.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Giovanna VERGA

Rel. Consigliere:

Maria Daniela BORSELLINO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 1. Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto l'opposizione avanzata dall'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio di una Maserati Grecale acquistata nel Marzo 2023 dalla concessionaria XXX e sottoposta a sequestro probatorio nel giugno 2023, sequestro che veniva convalidato il 21 giugno 2023 dal P.M., per consentire ulteriori accertamenti sulla titolarità e sui passaggi di proprietà del veicolo, nonché sugli effettivi utilizzatori.

 

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il procuratore di A. A., nella veste di terzo interessato, deducendo:

 2.1 Violazione degli articoli 125 e 127 cod.proc.pen. e vizio di motivazione per motivazione apparente poiché l'ordinanza impugnata risulta privo di un legittimo apparato motivazionale e le argomentazioni spese dal GIP, seppure graficamente presenti, integrano una motivazione apparente .

 In particolare il GIP ha in parte riproposto le ragioni esposte dal pubblico ministero nel decreto di rigetto dell'istanza di restituzione, con un indebito ricorso alla tecnica del copia incolla, ma l'apparato motivazionale risulta privo di un adeguato percorso argomentativo poiché gli argomenti, esposti in maniera caotica, risultano privi di coerenza logica.

 Il GIP, infatti, ha respinto l'opposizione al rigetto della richiesta di restituzione affermando la persistenza delle ragioni che hanno determinato l'applicazione del vincolo, che ha tuttavia natura probatoria, mentre le ragioni fornite a sostegno della decisione adottata non riguardano fini investigativi.

 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché è stato ritenuto il difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente, sul rilievo che questi avesse acquistato il bene mobile registrato da un soggetto non proprietario, in aperta violazione del principio civilistico "possesso vale titolo" di cui all'art. 1003 cod. civ., in forza del quale un possessore di buona fede di un bene mobile rientrante nella categoria dei beni mobili registrati, ma in concreto non iscritto o apparentemente iscritto, per nullità della iscrizione, viene riconosciuto come possessore di buona fede e quindi titolare del diritto di proprietà.

 Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando viene meno il sistema di pubblicità legale e quindi la stessa possibilità di effettuare il controllo sulla circolazione dei veicoli, non c'è ragione per escludere l'operatività del principio civilistico "possesso vale titolo" fondato sull'art. 1153 cod. civ. in favore del possessore di buona fede del veicolo non iscritto al PRA o invalidamente iscritto, in quanto alienato a non domino. Questa regola deve trovare applicazione nel caso di specie con conseguente legittimazione alla restituzione del veicolo alla concessionaria XXX che ha acquistato il veicolo in circostanze assolutamente normali, con un pagamento regolare congruo, da un soggetto esperto e qualificato.

 

Considerato in diritto

 

1. II ricorso è inammissibile.

 Occorre premettere che il veicolo oggetto di sequestro era nella disponibilità del rivenditore XXX, in virtù di un contratto di vendita trascritto al PRA, ma in effetti l'autovettura era stata concessa in locazione a tale B. B., il quale si rendeva inadempiente al pagamento del canone; si accertava da successive verifiche che il veicolo durante il periodo di leasing era stato venduto all'indagato C. C., che lo aveva a sua volta alienato ulteriormente alla concessionaria XXX

 Con il decreto del P.M. è stata valorizzata, in primis, l'assenza di legittimazione dell'istante, quale terzo interessato, ad invocare la restituzione del bene, in quanto, anche se ha ricevuto il veicolo in buona fede, non ha usucapito il bene mobile registrato e non può richiederne la restituzione.

 A dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, al caso di specie non si applica la norma dell'art. 1153 cod.civ. ma il disposto dell'art. 1162 cod.civ.come esposto dal pubblico ministero nel provvedimento di rigetto.

 Questa Corte ha precisato da tempo che l'acquirente di un autoveicolo "a non domino" non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa. (Sez. 3, n. 294 del 13/01/1994, Rv. 484984 - 01)

 Il GIP, condividendo questa impostazione, non ha risposto alle specifiche censure dedotte dal ricorrente in ordine alle finalità e ai limiti del sequestro probatorio e, con procedura de plano, ha ribadito la sostanziale inammissibilità dell'opposizione, in quanto A. A. non è legittimato ad avanzare istanza di restituzione, a prescindere dalle finalità del sequestro, non potendo ottenere la restituzione del veicolo; ed infatti, anche a volere affermare la buona fede dell'acquirente A. A., manca un titolo astrattamente idoneo all'acquisto e la trascrizione difetta dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1162 cod.civ., ovvero il decorso dei tre anni dalla trascrizione del titolo.

 La motivazione del provvedimento impugnato, assunto inaudita altera parte, è corretta poiché, nel rispetto di questa normativa, l'opposizione era inammissibile essendo stata proposta da soggetto non legittimato a chiedere la restituzione del veicolo in sequestro. Il GIP ha erroneamente rigettato l'istanza, mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, ma è noto che l'inammissibilità può essere rilevata in ogni grado del giudizio.

 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

 

Per questi motivi

 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

 Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.

 

Il Presidente: VERGA

Il Consigliere estensore: BORSELLINO

 

 Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2025.

 

 

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