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Veicolo estero in sosta vietata

Dott. Marco Massavelli Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)
6 marzo 2019

Nel caso in cui un veicolo con targa estera si trovi in sosta vietata, con conseguente applicazione della sanzione accessoria della rimozione del mezzo, come operare se il proprietario del veicolo non è presente sul posto?

Nel caso di specie, come è noto, deve essere applicata la procedura prevista dall’articolo 207, codice della strada, il quale riguarda, in particolare i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.

Quando, con uno di tali veicoli, viene violata una disposizione del codice della strada da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, l’articolo 207 prevede tre possibilità:

Il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202, codice della strada.

Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. 

Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202, codice della strada.

In mancanza del versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis, codice della strada.

 

In coerenza con le finalità dell'articolo 207 codice della strada, quindi, in assenza del trasgressore/proprietario di veicolo immatricolato all’estero, e quindi, nell’impossibilità, per il medesimo soggetto, di pagare immediatamente la sanzione ovvero avvalersi della facoltà di versare la cauzione, si deve necessariamente applicare il fermo amministrativo del veicolo, con affidamento in custodia ad uno dei soggetti individuati dall’articolo 214-bis, comma 1, codice della strada (c.d. custode-acquirente).

Nel caso in cui la sosta vietata preveda anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, questa va applicata, a norma dell’articolo 210, codice della strada, di diritto, per cui il mezzo deve essere rimosso, e affidato alla depositeria convenzionata.

Al momento in cui il trasgressore/proprietario del veicolo si presenterà per il ritiro, il veicolo potrà essere consegnato all’avente diritto, previa autorizzazione del Comando di Polizia procedente, a seguito del pagamento della sanzione; in mancanza del pagamento, dovrà essere applicato, a norma dell’articolo 207, il fermo amministrativo del veicolo.

 

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