• Normativa
  • Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Vendita di auto e redditometro

Agenzia delle entrate
Circolare 9 agosto 2007 n. 49/E

OGGETTO: Accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 - Segnalazioni centralizzate - Istruzioni operative.

 

1. PREMESSA L’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009 indica, tra gli obiettivi generali della gestione tributaria, il recupero della base imponibile non dichiarata da attuarsi, tra l’altro, attraverso “un’attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva”. Il perseguimento di tale obiettivo risponde alla comune e sentita esigenza sociale della “giusta tassazione dei redditi”, istanza etica che trova la massima espressione giuridica nel precetto costituzionale del dovere di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacità contributiva”. In coerenza con le indicazioni contenute nel predetto Atto, la circolare n. 2/E del 23 gennaio 2007, concernente i primi indirizzi operativi per le realizzazione degli obiettivi della prevenzione e del contrasto all’evasione, sottolinea la rilevanza strategica, tra l’altro, dell’attività di accertamento nei confronti delle posizioni soggettive caratterizzate da informazioni in ordine alla esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali. In particolare, è chiaro il riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto di cui all’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Tale procedimento di accertamento, esperibile nei confronti delle persone fisiche, come è noto, ha la peculiarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (ad esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, acquisto/possesso di autovetture, disponibilità di residenze secondarie, consumo di energia elettrica per uso domestico, ecc.) che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Restano esclusi i beni e servizi riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo che hanno rilevanza fiscale solo nell’ambito dell’accertamento del reddito delle relative categorie. Essenziale nell’attività degli Uffici è, quindi, l’identificazione degli elementi e delle circostanze di fatto certi rilevanti ai fini della determinazione sintetica del 3 reddito.
Infatti, a tale ultimo riguardo, la Giurisprudenza di legittimità e di merito ha frequentemente affermato che non possono essere posti a fondamento degli accertamenti sintetici elementi-indice di capacità contributiva generici, quali il possesso di autovetture non identificate attraverso l’anno di acquisto e le loro caratteristiche specifiche o le spese di gestione familiare non dettagliate nelle circostanze concrete in cui le stesse si traducono (ad esempio: utenze per consumi di energia elettrica ad uso domestico, spese di ristrutturazione, ecc.). In particolare, si sottolinea che i beni acquisiti al patrimonio devono essere considerati sotto il duplice profilo: - patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in quota, solo nell’anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti; - gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione. Ad esempio, l’acquisto di un’autovettura, di un natante o di un fabbricato è un elemento di capacità contributiva sotto l’aspetto patrimoniale nell’anno di acquisto e nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rileva, oltre che nell’anno di acquisto, anche per gli anni successivi. Si sottolinea che per procedere con l’accertamento sintetico è necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dal predetto quarto comma dell’art. 38, cioè che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento è verificato per due annualità consecutive.
È opportuno, inoltre:
• valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare; 4
• ricostruire la complessiva situazione del soggetto d’interesse, nonché dei componenti il suo nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli autonomamente individuati da ciascun Ufficio competente;
• valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d’imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva. A tale riguardo, nell’ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare; in tal caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di spesa;
• valutare attentamente la posizione delle persone fisiche che, nei periodi d’imposta d’interesse, hanno dichiarato di svolgere attività agricole; in particolare, se il soggetto ha dichiarato redditi agrari, tassati non in base al reddito effettivo prodotto bensì in base alla rendita catastale, il volume di affari IVA eventualmente dichiarato può rappresentare un termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall’attività ai fini della proficuità dell’azione accertatrice e, di conseguenza, della selezione;
• nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in Ufficio o mediante questionario o nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a disposizione ovvero per suffragare quelli conoscibili, che configurano la 5 “prova contraria” (come previsto dal citato sesto comma dell’art. 38) che il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione dell’atto di accertamento. In ultimo, con riferimento all’utilizzo della modalità di determinazione sintetica del reddito nel contesto del sistema dei controlli, in presenza di elementi che evidenzino, immediatamente, il conseguimento di maggiori redditi ovvero redditi omessi, l’Ufficio potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie reddituali. La determinazione analitica del reddito complessivo consente, peraltro, il puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati alle rispettive imposte dovute. Ciò non di meno, qualora le manifestazioni di spesa correlate agli elementi disponibili conducano alla rideterminazione di un reddito complessivo compatibile con l’effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo e, nel contempo, non siano, allo stato, disponibili elementi rilevanti ai fini della rettifica delle singole categorie di reddito, l’Ufficio, sulla base di una valutazione che tenga conto della proficuità ed economicità dell’azione accertatrice, potrà legittimamente avvalersi dell’accertamento sintetico. Di contro, qualora la predetta valutazione dovesse condurre ad una rettifica analitica del reddito complessivo, l’Ufficio potrà comunque opporre, in sede di eventuale contraddittorio con il contribuente, le manifestazioni di spesa ad esso riferibili sì da conferire maggiore sostenibilità alla rettifica operata.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI Con la citata circolare n. 2/E viene più volte sottolineato che un’accurata selezione dei soggetti, unitamente ad un’attenta e compiuta istruttoria, in particolare per l’attività in argomento, è prodromica all’efficacia complessiva dell’azione di accertamento. Le linee-guida per la selezione dei soggetti possono sintetizzarsi nei punti di seguito riportati. 6
• Circoscrivere, salvo casi particolari, la selezione nell’ambito delle posizioni soggettive per le quali sono già conoscibili informazioni indiziarie in ordine a manifestazioni di particolare capacità contributiva suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le Liste selettive elaborate centralmente, le banche dati e le segnalazioni qualificate predisposte nell’ambito dell’attività di intelligence.
• Individuare, prioritariamente, le posizioni soggettive per le quali sussistono, oltre agli elementi-indice di capacità contributiva, anche altre manifestazioni di ricchezza rinvenibili negli atti registrati.
• Reperire e tenere conto di eventuali atti di disinvestimento patrimoniale, nonché di eventuali altri atti risultanti al sistema informativo da cui si evinca la disponibilità di somme di denaro (donazioni, mutui, ecc.), stipulati in un arco temporale ragionevole antecedente l’anno cui si riferiscono le spese-indice e gli esborsi.
• Valutare e tenere conto, ai fini della determinazione sintetica del reddito, anche della situazione fiscale ed economica dei componenti il nucleo familiare di ciascuna posizione soggettiva selezionabile.
• Acquisire, per ciascuna posizione d’interesse, le ulteriori informazioni presenti all’interno dell’applicazione AP.P.L.E.. Le posizioni soggettive che sulla base dell’analisi di tutti gli elementi a disposizione risultano maggiormente significative e proficue, la cui trattazione potrà essere effettuata nell’ultimo quadrimestre del corrente anno verranno inserite nel programma annuale dei controlli sostanziali.

 

Gli Uffici procederanno, altresì, ad un esame integrato degli elementi riferibili ai soggetti che risultano già inclusi nel programma annuale dei controlli sostanziali per il 2007 sulla base di altri elementi in possesso (ad esempio, processi verbali con rilievi ai fini delle imposte dirette, segnalazioni, ecc.); in tali casi, è opportuno valutare le diverse fonti di innesco o di impulso secondo criteri di proficuità comparata ovvero di reciproca integrazione delle fonti stesse, adottando 7 la metodologia di accertamento più idonea alla complessiva trattazione della posizione per i periodi d’imposta oggetto di accertamento.
3. SEGNALAZIONI CENTRALIZZATE PER LA SELEZIONE Per fornire agli Uffici strumenti di ausilio alla selezione di posizioni soggettive che rilevano ai fini dell’accertamento sintetico, sono state effettuate a livello centrale specifiche elaborazioni disponibili nell’ambito dell’applicazione LISTE INTERATTIVE (F.I.S.CO. – Selezione e programmazione).
3.1 Lista selettiva AU “Autovetture” È stata elaborata una nuova lista selettiva (criterio AU “Autovetture”), di tipo sperimentale, con la quale sono segnalate le persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione, risultano aver immatricolato nell’anno 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e per le quali il “reddito complessivo netto convenzionale” per i periodi d’imposta 2002 e 2003 è risultato non coerente per almeno un quarto con il reddito imponibile dichiarato per i medesimi periodi d’imposta. È necessario precisare che il “reddito complessivo netto convenzionale” è calcolato, per la quota “patrimoniale”, ai soli fini della selezione per il biennio 2002-2003, sulla base del listino dei prezzi della rivista Quattroruote, mentre, per la quota “gestionale”, riferibile solo all’anno 2003, è calcolato sulla base dei coefficienti presuntivi, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005. Nell’allegato 1 sono illustrati i criteri di elaborazione adottati e gli elementi informativi di corredo a supporto della selezione.
4. ATTIVITÀ OPERATIVE DEGLI UFFICI Di seguito vengono illustrate le fasi del procedimento di diretta operatività degli Uffici, collegate all’utilizzo delle segnalazioni centralizzate.
4.1 Attività preliminari Tali attività saranno finalizzate, prioritariamente, all’individuazione dei soggetti tra quelli segnalati con le liste AU “Autovetture” e T “Incrementi patrimoniali”. Per ciascun soggetto sarà formato un “fascicolo” contenente la/le schede di segnalazione delle liste selettive e tutte le ulteriori informazioni, reperibili attraverso le applicazioni AP.P.L.E., SER.P.I.CO. (anche relative agli eventuali atti registrati successivamente al 31 marzo 2007 e all’immatricolazione di altri autoveicoli negli anni successivi al 2003) o attraverso Internet in presenza di situazioni particolarmente significative ai fini dell’accertamento, nonché mediante l’interrogazione puntuale nell’archivio di B.A.S.E. per avere la visibilità integrata con altri elementi di accertamento e per verificare se trattasi di soggetti inclusi già nel programma dei controlli dell’Ufficio.

 

 

Tra le informazioni reperibili in SER.P.I.CO. che è opportuno valutare assumono particolare rilevanza quelle relative ai rapporti intrattenuti con altri soggetti (rappresentanze e partecipazioni), nonché ai movimenti di capitali. Particolare attenzione, inoltre, sarà posta in presenza di atti con importi molto rilevanti; sarà necessario, in tali casi, verificare prioritariamente l’attendibilità dei valori dichiarati che risultano al sistema informativo con quanto indicato nei negozi registrati, agli atti degli Uffici. Si precisa che le segnalazioni hanno esclusiva rilevanza interna e costituiscono elementi indiziari ai fini della selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo; i parametri d’incrocio e di calcolo adottati nell’ambito della procedura, infatti, assumono valenza ai soli fini delle relative elaborazioni informatiche e non rivestono carattere certo ed esaustivo per gli Uffici. 10 Al riguardo, si evidenzia l’opportunità, preliminarmente alla selezione, di consultare gli atti del registro oggetto d’incrocio per il riscontro della correttezza dei dati. In particolare, è opportuno controllare:
• il valore indicato negli atti;
• il ruolo (dante o avente causa); • il codice negozio. Tali riscontri preliminari, pertanto, sono essenziali per l’efficacia dell’azione di controllo e per l’efficienza dell’azione amministrativa. Ovviamente, sarà cura di ciascun Ufficio procedere, nel caso di riscontrato errore di acquisizione:
• alla dovuta correzione al sistema informativo dei dati degli atti del registro di propria competenza e alla segnalazione, per attivare la dovuta correzione, nel caso di atti di competenza di altri Uffici;
 • all’esame delle posizioni soggettive interessate dall’errore tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo accertabile, dei dati risultanti dagli atti. La selezione, pertanto, riguarderà le posizioni soggettive di certa e concreta rilevanza per l’efficacia dei controlli e, comunque, quelle già presenti nel Piano annuale dei controlli sostanziali in B.A.S.E..
4.2 Fase istruttoria Per ciascun contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli sostanziali, al fine di valutarne la complessiva posizione fiscale, è necessario preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per i periodi d’imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38 – sesto comma – del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 4 del decreto ministeriale 10 settembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni. 11 Qualora la posizione soggettiva sottoposta a controllo sia riferita alle segnalazioni presenti nella “Lista AU”, gli Uffici avranno cura di acquisire idonea documentazione comprovante l’effettivo prezzo pagato per l’acquisto dell’autovettura; ciò in quanto il cosiddetto prezzo convenzionale calcolato con le modalità innanzi indicate riveste valenza ai soli fini della selezione delle posizioni da controllare. Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in Ufficio; in tal caso, gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti.

 


Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del procedimento di accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito sulla base degli indici e dei coefficienti stabiliti con i decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, come aggiornati con i successivi provvedimenti, rientra nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione (cfr. d.Lgs. n. 218 del 1997). Più in generale, gli Uffici adotteranno le modalità istruttorie che riterranno più opportune ai fini dell’efficacia dei controlli. A tale riguardo, al fine di conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa tributaria, gli Uffici, sussistendone i presupposti, valuteranno l’opportunità di esperire le indagini finanziarie nei confronti del soggetto sottoposto a controllo. In merito si sottolinea che nell’ambito delle attività di controllo improntate alla ricostruzione sintetica del reddito, le indagini finanziarie costituiscono uno strumento di indubbia rilevanza per trasformare gli indizi di tipo “patrimoniale” e “gestionale” in prove che evidenzino la effettiva capacità contributiva del soggetto controllato. Naturalmente il mezzo istruttorio degli accertamenti finanziari dovrà essere attivato quando l’Ufficio valuti la proficuità dell'indagine, raffrontando i “costi” (rappresentati dalla laboriosità dell’analisi dei rapporti finanziari), con i relativi 12 “benefici”, di natura probatoria, in relazione alla presunta entità degli imponibili recuperabili a tassazione. L’indagine andrà condotta con riguardo ai movimenti relativi ai conti correnti e alle cosiddette operazioni extra-conto (indici diretti di capacità contributiva); si segnalano, altresì, ai fini dell’indagine, i conti deposito titoli, gli eventuali finanziamenti e i crediti concessi, indipendentemente dalla natura (come ad esempio fidi), i quali costituiscono indici di natura indiretta, in quanto, di per sé, evidenziano una potenziale capacità di spesa che si realizza attraverso movimenti finanziari, inclusi generalmente nei movimenti del conto corrente, ovvero attraverso operazioni extra-conto. Ad esempio, il portafoglio di un conto deposito titoli rappresenta un indice indiretto in quanto evidenzia il possesso di titoli (azioni, fondi comuni di investimento, ecc.), mentre le operazioni finanziarie di acquisto o di vendita dei suddetti titoli possono essere riscontrate dal conto corrente oppure dall’esame delle operazioni extra-conto. Più in generale, la documentazione acquisita sarà analizzata al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) – ivi evidenziate siano o meno compatibili con la complessiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo. È appena il caso di ricordare che, laddove nel corso delle indagini finanziarie vengano rilevate movimentazioni riconducibili all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, sarà opportuno procedere prioritariamente con l’accertamento del reddito delle relative categorie; in tale ambito saranno fatti valere anche gli elementi di capacità contributiva e sussidiariamente, soltanto e nei casi di concreta rilevanza, sarà valutata la proficuità dell’accertamento sintetico.
Si sottolinea, infine, l’opportunità di non richiamare negli atti a rilevanza esterna la lista selettiva tout court, ma piuttosto è necessario argomentare il presupposto dell’azione di accertamento che trae la fonte dagli elementi presenti nel sistema informativo (atti del registro e dichiarazioni dei redditi, ecc.) o, ad 13 esempio, pervenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione (autovetture di potenza fiscale pari o superiore a 21 CV immatricolate nell’anno 2003) e dal riscontro dell’incongruenza tra il reddito complessivo netto determinabile sinteticamente e l’imponibile dichiarato, come prevede l’art. 38 più volte citato. Gli elementi fonte di innesco dei controlli devono essere portati a conoscenza del contribuente analiticamente; a tal fine, peraltro, nelle schede di ciascun contribuente segnalato centralmente con la nuova lista “AU” sono riportati tutti dati delle elaborazioni centralizzate.
4.3 Esame degli elementi forniti dal contribuente Gli Uffici dovranno tenere presente ogni argomentazione ed elemento di valutazione forniti dal contribuente, al fine di pervenire a determinazioni reddituali pienamente convincenti, in particolare, quando la determinazione sintetica del reddito complessivo netto si fonda unicamente sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva (cfr. Decreti Ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005). Gli Uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di:
• redditi esenti;
• redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
• somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio:
• utilizzo di finanziamenti;
• utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; 14
• utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate);
• utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale. La documentazione acquisita in tale contesto sarà esaminata, oltre che per procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell’eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato aver effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione. Qualora sussistano elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico di detti contribuenti, anche a seguito dell’acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in Ufficio, si procederà all’inserimento delle relative posizioni nel Piano dei controlli.
5. CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI FINALI Si sottolinea ulteriormente che, nell’ambito delle strategie di prevenzione e di contrasto all’evasione delineate nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009, il procedimento di accertamento sintetico può costituire un fattore critico di successo ai fini della complessiva proficuità dell’azione di controllo, se si investe qualitativamente nell’individuazione dei contribuenti da accertare affinando, in via generale, i criteri di selezione.


La selezione dei soggetti costituisce il momento finale di un percorso investigativo più ampio, che vede al centro la raccolta puntuale di tutti gli elementi di innesco del controllo, la verifica di attendibilità dei dati e la valutazione di merito ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, determinazione che possa assumere valenza il più possibile certa e concreta sia in fase di contraddittorio con il contribuente ma anche nell’eventuale fase contenziosa. 15 Nella selezione dei soggetti ai fini dell’attività di accertamento sintetico particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto: - la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita; - per converso, attraverso l’analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere l’accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio. Non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell’ambito delle c.d. “famiglie fiscali”, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’evasione. Per consentire agli Uffici di acquisire informazioni in tal senso, anche ai fini della selezione, è in fase di realizzazione una banca dati delle c.d. “famiglie fiscali” a partire dal periodo d’imposta 2001. L’applicazione consentirà, in una prima fase, di interrogare le persone fisiche che hanno presentato, nell’ambito di un quinquennio, una dichiarazione dei redditi (UNICO o modello 730) con i dati dei familiari a carico compilati ovvero i cui codici fiscali sono stati indicati quali familiari a carico nel modello UNICO o nel modello 730 riferibile ad altro soggetto dichiarante. Oltre agli elementi informativi sulle persone, la banca dati conterrà anche i dati reddituali della “famiglia fiscale” e dei singoli componenti. Dopo una selezione mirata, è essenziale il reperimento dei documenti di supporto degli elementi anche indiziari posseduti dall’ufficio accertatore.
È il caso 16 di sottolineare, ad esempio, che le segnalazioni delle persone fisiche sulla base delle elaborazioni del criterio sperimentale AU “Autovetture” si basano su una ricostruzione convenzionale del prezzo di acquisto e, conseguentemente, del c.d. “reddito complessivo netto convenzionale” effettuata nell’ambito della procedura per agevolare la selezione dei soggetti. Pertanto, gli Uffici per conoscere l’effettivo esborso sostenuto (prezzo pagato) devono richiedere, tra l’altro, la fattura di acquisto di ogni singola autovettura individuata attraverso le caratteristiche messe a disposizione (cfr. allegato 1). Stante la rilevanza strategica dell’attività e la numerosità delle segnalazioni centralizzate sulla base del criterio di incrocio AU “Autovetture”, si sottolinea l’opportunità di procedere all’analisi, entro il corrente anno, di tutte le posizioni soggettive segnalate, dando priorità a quelle che rispondono anche al criterio di incrocio T “Incrementi patrimoniali”.
Per l’inserimento nel Piano annuale dei controlli per il corrente anno saranno selezionati i soggetti che rispondono ai criteri illustrati in precedenza. Al fine di poter perfezionare per il futuro le elaborazioni centralizzate, ciascun ufficio locale, entro il 31 gennaio 2008, avrà cura di trasmettere, per il tramite della Direzione regionale, nella casella di funzione del Settore Strategie di controllo di questa Direzione, una relazione sulle eventuali criticità riscontrate nell’attività operativa e, comunque, ogni ulteriore comunicazione ritenuta utile, nonché un foglio excel in allegato, estratto dall’applicazione Liste Interattive – Criterio AU, nel quale per ciascun soggetto segnalato saranno riportate le annotazioni relative ai soggetti: - non selezionati al 31 dicembre 2007 per i quali dovrà essere indicata la motivazione; - selezionati per i quali dovrà essere indicato il reale prezzo pagato per l’acquisto delle autovetture, desunto dalle fatture; il/i periodi d’imposta accertati; le motivazioni sintetiche dell’eventuale archiviazione per totale giustificazione della parte; l’indicazione dell’eventuale familiare 17 per il quale è stato attivato il procedimento di accertamento; l’eventuale adesione o meno del contribuente. Le Direzioni regionali devono ritenersi impegnate al massimo nel coordinamento delle strutture locali del territorio di competenza, assicurando la puntuale e uniforme applicazione delle direttive impartite, nonché il monitoraggio specifico delle attività in argomento al fine di valutare il grado di tempestività, d’efficacia e di correttezza dell’azione amministrativa.
Allegato
1 LISTE INTERATTIVE WEB – CRITERIO AU “AUTOVETTURE” Periodo d’imposta 2003 Il criterio di incrocio, di tipo sperimentale, evidenzia le persone fisiche che hanno immatricolato (o naturalizzato) nell’anno 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e che hanno dichiarato redditi per il biennio 2002 e 2003 non coerenti con la capacità di spesa relativa all’acquisto, indiziariamente ricostruita sulla base dei listini dei prezzi delle autovetture desunti dalla rivista specializzata Quattroruote, nonché, per il 2003, ricostruita anche sulla base dei coefficienti presuntivi di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005 - Allegato A, punto 3 (G.U. n. 98 del 29.04.2005). La base dati di partenza è costituita dai dati relativi alle immatricolazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione, di autovetture di potenza fiscale pari o superiore a 21 CV effettuate da persone fisiche nel periodo 01/01/2003 - 31/12/2003. Tale incrocio tiene anche conto degli esiti di una prima circoscritta sperimentazione già effettuata nel territorio delle Direzioni regionali del Piemonte, Umbria e Basilicata. Le segnalazioni realizzate costituiscono, pertanto, elementi d’impulso “sperimentali” per l’accertamento sintetico su tutto il territorio nazionale. Elementi e criteri della procedura di elaborazione.
• Partendo dai dati anagrafici del proprietario forniti dalla Motorizzazione (cognome e nome, data e comune di nascita) sono stati ricostruiti ed associati i codici fiscali al relativo veicolo immatricolato.
• Sono stati esclusi i soggetti che, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo, sono risultati interessati per i periodi d’imposta 2002 e/o 2003 da processi verbali di verifica ovvero da accertamenti ordinari effettuati dagli Uffici entro il 1° luglio 2005.
• È stato calcolato, per ciascun autoveicolo immatricolato, il c.d. “Prezzo convenzionale”, cioè il prezzo di acquisto ricostruito sulla base dei prezzi di listino riportati sulla rivista specializzata “Quattroruote” del dicembre 2003 (in presenza di modello uscito dal listino in corso d’anno 2003 è stata utilizzata la quotazione presente sul numero di giugno 2003 ovvero gennaio 2003); tale prezzo convenzionale ha costituito all’interno della procedura il valore stimato dell’incremento patrimoniale da calcolare in quota (1/5) ai fini degli incroci. In caso di un modello proposto in più versioni è stato calcolato il prezzo medio dello stesso. Nel caso delle auto c. d. “naturalizzate”, con data di immatricolazione all’estero compresa tra - 2 - l’1/01/2001 ed il 31/12/2002, il c.d. “Prezzo convenzionale” è ricostruito sulla base delle quotazioni dei veicoli usati presenti sul numero della rivista Quattroruote del giugno 2003. Per le auto naturalizzate con data di prima immatricolazione all’estero compresa dall’01/01/2003 al 31/12/2003 e per quelle non presenti nei listini dell’usato il c.d. “Prezzo convenzionale” corrisponde a quello individuato con i criteri suesposti relativi alle auto nuove immatricolate per la prima volta in Italia nel 2003. Ad ogni “Prezzo convenzionale” individuato è associata una codifica specifica la cui descrizione è riportata nella scheda di dettaglio di ciascun soggetto.
• Per ciascun autoveicolo, è stato calcolato in relazione alla potenza fiscale il valore c.d. tabellare convenzionale per l’anno d’imposta 2003, determinato sulla base degli importi e dei coefficienti (distinti a seconda del tipo di alimentazione, benzina o gasolio) contenuti nella tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 5 aprile 2005 (punto 3), con il quale è stato attuato l’aggiornamento per i periodi d’imposta 2002 e 2003 della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, come modificato dal D.M. 19 novembre 1992.
 Calcolo del reddito complessivo convenzionale Per il periodo d’imposta 2003 è stato calcolato l’importo del c.d. “Reddito complessivo netto convenzionale” da confrontare con il totale dei redditi ricostruiti per ciascun soggetto (imponibile Irpef dichiarato + redditi dichiarati a tassazione separata o sostitutiva in quadro RM + eventuali redditi di lavoro dipendente a tassazione separata desunti dalle dichiarazioni del sostituto d’imposta, ovvero, in assenza del modello Unico Persone Fisiche o modello 730, emolumenti correlati al lavoro dipendente o pensione desunti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta). Il “Reddito complessivo netto convenzionale” è stato calcolato come di seguito descritto: 1. il calcolo tabellare annuale (applicazione dei coefficienti presuntivi dal predetto Provvedimento del 5 aprile 2005) è stato rapportato con i mesi di possesso dell’autoveicolo, calcolati dalla data di immatricolazione di ciascun autoveicolo fino al 31 dicembre 2003. La regola seguita per il computo dei mesi è la seguente: in caso di immatricolazioni effettuate dal primo al quindici (compreso) di ciascun mese, il mese è stato computato per intero; nel caso di immatricolazioni effettuate dal giorno sedici di ciascun mese fino alla fine dello stesso, il mese non è stato computato; 2. all’importo del valore tabellare, rapportato ai mesi di possesso, è stata sommata la quota pari ad un quinto del “Prezzo convenzionale”, calcolato come esplicitato in precedenza. Per il periodo d’imposta 2002, ai fini del calcolo del c.d. “Reddito complessivo netto convenzionale” è stata assunta la quota, pari ad un quinto del c.d. “Prezzo convenzionale”, come importo da confrontare con il totale dei redditi ricostruiti (ai fini dell’incrocio) anche per il 2002 come sopra esplicitato. - 3 –
Ricostruzione del nucleo familiare È stato ricostruito per ciascun soggetto segnalabile e per ciascun periodo d’imposta il “nucleo familiare”, nonché la relativa situazione reddituale, sulla base dei dati desunti dai modelli Unico Persone Fisiche e 730 presentati. Tali dati non sono stati utilizzati ai fini dell’incrocio, ma sono visualizzati nella scheda di segnalazione di ciascun soggetto. In tal modo, si consente di ricostruire anche la situazione patrimoniale di ciascun componente, informazione utile per gli uffici competenti ai fini della selezione dei soggetti di concreta rilevanza ai fini del controllo.
Ricostruzione della situazione reddituale È stata ricostruita la situazione reddituale per i periodi d’imposta 2002 e 2003 sia di ciascun soggetto proprietario dell’autoveicolo che del suo nucleo familiare ove possibile, desumendo i dati per ciascun periodo d’imposta 2002 e 2003: • dal modello Unico Persone Fisiche ovvero dal modello 730, nonché dal modello 770 per i redditi di lavoro dipendente o pensione a tassazione separata; • in assenza di modello Unico Persone Fisiche o 730, dai modelli 770 per i percipienti di redditi di lavoro dipendente o pensione.
Individuazione dei soggetti segnalabili Sono state selezionate le posizioni soggettive per le quali è stato verificato lo scostamento, per entrambi i periodi d’imposta 2003 e 2002, per almeno un quarto tra il “Reddito complessivo netto convenzionale”, calcolato per ciascun periodo, ed il “Totale redditi” rilevanti ai fini dell’incrocio (ricostruiti per ciascun periodo d’imposta, secondo le modalità indicate). Si evidenzia che le posizioni soggettive segnalate anche con il criterio T (incrementi patrimoniali) elaborato per il periodo d’imposta 2002 e 2003, sono incluse nella banca dati della lista AU anche se non è stato verificato lo scostamento per entrambi i periodi d’imposta 2002 e 2003 per almeno un quarto tra il “Reddito complessivo netto convenzionale”, calcolato per ciascun periodo, ed il “Totale redditi” rilevanti ai fini dell’incrocio; infatti, per detti soggetti (cioè segnalabili per ambedue i criteri) lo scostamento è già verificato nell’ambito del solo criterio T (quindi la segnalazione derivante dal criterio AU è integrativa).
Di tale situazione è stata data visualizzazione nell’elenco a video (per entrambi i criteri) mediante la colorazione in giallo del codice fiscale, nonché nelle relative schede di segnalazione con una apposita dicitura.

 

 

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