• Giurisprudenza
  • Contestazione, verbalizzazione e notificazione
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Verbale di contestazione - Efficacia probatoria

Corte di Cassazione II sez. civile
29 agosto 2008, n. 21816

Infrazioni al Codice della strada – Verbale di contestazione – Valore probatorio – Art. 2700 cod. civ. – Piena prova fino a querela di falso – Giudizi valutativi – Percezioni sensoriali – Efficacia probatoria – Esclusa.

 

Il verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell’atto, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza. Tale efficacia probatoria non può, invece, essere attribuita a eventuali valutazioni personali del pubblico ufficiale né alla menzione di circostanze e fatti che, in considerazione delle loro modalità di svolgimento, non abbiano potuto essere verificati e valutati secondo un metro sufficientemente oggettivo.   FATTO E DIRITTO - XXXX ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, dep. il 24 gennaio 2005, che aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell’art. 146 del codice della strada. Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l’opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Deve, infatti , accogliersi l’unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod.proc. civ.) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull’efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicità poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà. Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico- oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì - come appunto nella specie - l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante ( Cass.457/ 2006;1408/2005, 3522/1999). Il giudicante,erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall’opponente. Il ricorso va accolto; la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

 

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