- Giurisprudenza
- Contestazione, verbalizzazione e notificazione
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Verbali di accertamento delle infrazioni privi di firma
Corte di Cassazione, sez. II civile
sentenza n. 22088 del 22 ottobre 2007
Nel caso di contestazione non immediata della infrazione l’art. 385 del regolamento di esecuzione del cod. strada, prevede che il verbale redatto dall’accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre al soggetto interessato viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. Se il verbale è redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, viene notificato con un modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando ed è parificato per legge al secondo originale o alla copia autenticata del verbale. Pertanto è atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso. Non occorre, dunque, la firma autografa del soggetto accertatore ai fini delle sua validità perché i dati contenuti nel documento consentono di attribuire l’atto al soggetto accertatore. Il fine dell’atto di notificazione è quello di portare a conoscenza del soggetto gli estremi della violazione: se l’atto deficita in questi elementi è inidoneo al fine predetto e quindi nullo.