• Giurisprudenza
  • Segnaletica, Limiti di velocità
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Verifiche periodiche di funzionalità e taratura

Giudice di Pace di Avellino
Sentenza n. 2751 del 2 /8/2017 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Dispositivi e mezzi tecnici di rilevamento della velocità – tutor –mancata taratura – assenza di prova contraria – nullità dell’atto di accertamento dell’infrazione - sussiste

Tutte le tipologie di dispositivi di rilevamento della velocità a distanza, compreso il tutor, devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. La PA rende legittima la propria attività di accertamento  delle infrazioni tramite l’utilizzo di tali dispositivi, soltanto se gli stessi sono sottoposti a verifiche di funzionalità e taratura effettuate da un soggetto abilitato a tale attività. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

II Giudice di Pace di Avellino, dott.ssa Rossella Costanza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2082 del R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa ~

DA

L. S. s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Maviglia, in virtù di procura a margine del ricorso,

OPPONENTE

CONTRO

Prefettura di Avellino, in persona del Prefetto p.t,, rappresentata dal funzionario Eleonora Silano, in virtù di provvedimento prefettizio n. 110/Area III MAN del 19.5.2016,

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'opponente si è riportata al ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

La L. S. s.r.I. ha proposto opposizione, esponendone i motivi - tra cui la mancata taratura dell'apparecchiatura tutor-, avverso I`ordinanza ingiunzione Prot. n. M IT PR AVSPC 00008347 emessa dal Prefetto della Provincia di Avellino il 27.2.2017 per una violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.s. accertata con il verbale n. SCV0004932818 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma il 29.7.2016 e ne ha chiesto l'annullamento.

Ritualmente contestatasi la lite, I'opposta Prefettura di Avellino si è costituita in giudizio, ha depositato la documentazione relativa all'infrazione ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

All'udienza di discussione dell'11.7.2017 questo giudicante ha deciso come da infrascritto dispositivo letto in udienza e si è riservato di depositare la presente motivazione nel termine di giorni 45.

Motivazione

II motivo di opposizione è fondato.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell`art.45, comma 6 del d.Igs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

L`infrazione di cui all`art. 142 C.d.s. contestata all`opponente risulta accertata con un`apparecchiatura SlCVe - Tutor.

Le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura sono obbligatorie per tutte le tipologie di apparecchiature, compreso il tutor, a prescindere dal loro sistema di funzionamento e soltanto tali verifiche possono garantire una perfetta funzionalità del sistema al fine di rendere legittima I`attività amministrativa di accertamento dell`infrazione.

La Suprema Corte con le recenti sentenze n. 13656/2016, n. 14543/2016 e n. 9645/2016 ha statuito che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell`art. 45, comma 6, del d.Igs. n. 285 del 1992 tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

A fronte della contestazione mossa dall'opponente, I'opposta Prefettura di Avellino non ha comprovato, come era suo onere, secondo il citato principio statuito dalla Suprema Corte all'esito dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, che l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione contestata è stata sottoposta a taratura da un soggetto abilitato a tale attività e che tale verifica copriva il periodo in cui è stato accertato I`illecito amministrativo, non avendo prodotto all'uopo un idoneo atto avente valore probatorio.

Ogni altra questione resta assorbita. 

Mutando il suo precedente orientamento, per uniformarsi al Tribunale di Avellino che, quale giudice d`appello, ha riformato le sentenze di questo ufficio sulla compensazione delle spese (cfr. sentenze n. 510/2017 giudice dott.ssa Rizzi e n. 759/2017 e n. 572/2017 giudice dott.ssa Iandiorio) questo giudicante pone le spese di lite a carico dell'opposta Prefettura di Avellino per il principio della soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando, cosi provvede:

accoglie l`opposizione e, per l'effetto, annulla l'opposta ordinanza ingiunzione;

condanna I`opposta Prefettura di Avellino a pagare all'opponente le spese di lite liquidate in € 178,00, di cui € 43.00 per esborsi, oltre IVA., c.p.a. come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Avellino 11.7.2017 

II Giudice di Pace

Dott.ssa Rossella Costanza

Depositato in cancelleria il 2 agosto 2017

Giudice di Pace Avellino -  Sentenza 2751/2017 del 02.08.2017