• Giurisprudenza
  • Contestazione, verbalizzazione e notificazione
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Violazione codice della strada: accertamento elemento soggettivo

Corte di Cassazione II sez. civile
18 aprile 2007, n. 9167

Violazione codice della strada – valore probatorio del verbale – art. 2700 c.c. – eccezione relativa all’elemento soggettivo – art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia – sussistenza

 

Il giudice è tenuto, secondo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex 112 c.p.c., a pronunciare su tutta la domanda attorea. Nel caso di specie, di impugnazione da parte di un automobilista di sentenza del giudice di pace, la cassazione accoglie il ricorso con rinvio ad altro giudice per non aver il giudice di pace rilevato nulla in ordine alla inesistenza dell’elemento soggettivo  in ordine alla violazione di passaggio con luce semaforica rossa, per essere il ricorrente rimasto intrappolato nel traffico e non aver, pertanto, potuto impedire che il segnale rosso scattasse.  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - M.P. ha impugnato, nei confronti del Comune di Roma, con ricorso notificato il 16.2.06, la sentenza del giudice di Pace di Roma, depositata il 20.01.05, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione della violazione di cui agli artt 41 comma 11 e 146 comma 6 del codice della strada, redatto dalla Polizia. Lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che il Giudice di pace nulla aveva rilevato in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, determinata dal fatto che era rimasto intrappolato dal traffico nell'area d'incrocio, si che non gli poteva essere imputata la circostanza che fosse scattato il segnale rosso. Il comune non resiste. Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c. , attesa la manifesta fondatezza della doglianza. MOTIVI DELLA DECISIONE In effetti il Giudice di Pace omette completamente di esaminare e motivare in ordine all'eccepita insistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex art. 2700 c.c. dell'impugnato verbale, incorrendo così nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. , per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente. All'accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, altro magistrato, affinché riesamini il ricorso e decida, anche in ordine alle spese del presente grado, fornendo adeguata motivazione in relazione alle specifiche doglianze del ricorrente. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Roma altro magistrato, anche per le spese del presente grado.  

 

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