- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Violazione commessa da minore
Giudice di pace di Chioggia
4 febbraio 2007
Nel caso di infrazione al codice della strada commessa da minore degli anni 18, la norma di cui all’art. 2 della legge 689/81 deve essere interpretata nel senso che lo stesso, ove abbia commesso gli anni quattordici debba essere passibile di sanzione, se capace di intendere e volere.
La norma, infatti, va letta alla luce degli articoli 97 e 98 del codice penale in materia di capacità.
Diversamente opinando si correrebbe il rischio di ritenere, un minore che violando il codice della strada abbia commesso una lesione personale, capace dal punto di vista penale ma non dal punto di vista amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 28/4/06 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto, il Sig. Bardella Enzo, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXXXXXXX impugnava il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 25852 contestato al minore XXXXXXXX per l’assunta infrazione, in Chioggia alla Via D. Schiavo, alle ore 20.10 del giorno 21/4/2006, a mezzo del ciclomotore Booster avente contrassegno di identificazione XXXX, dell’art. 116 comma 13 bis C.d.S. perché “circolava alla guida del ciclomotore indicato senza avere conseguito il certificato di idoneità alla guida e senza essere titolare di patente…” ed il verbale n. 25853 perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, violava l’art. 170 commi 2 e 6, l’art. 171 commi 1, 2 e 3 e l’art. 213 comma 2 quinquies C.d.S., comportante il sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca, in quanto “circolava senza fare uso del prescritto casco protettivo obbligatorio e inoltre trasportava altra persona…”
Senza contestare la responsabilità delle infrazioni, il ricorrente invocava l’annullamento dei verbali impugnati per esser stati redatti a carico di soggetto minorenne e per aver il figlio minore sottratto il ciclomotore al proprietario, suo zio xxxxxx all’insaputa di questi.
Rilevava, inoltre, che il verbale relativo alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore era privo dell’informazione di cui all’art. 213 comma 2 quinquies.
In data 30/9/07 si costituiva in giudizio, con deposito degli atti di cui all’art. 23 c. 2 L. 689/1981 e di comparsa di costituzione, il Comune di Chioggia confermando la piena legittimità degli atti impugnati, rilevando, in particolare, l’inconsistenza giuridica delle doglianze dell’opponente nonché l’avvenuta notifica, comunque, anche al genitore esercente la potestà, dei verbali impugnati.
Alla prima udienza del 10/10/07 comparivano entrambe le parti che, preliminarmente, rilevavano essere stato fissata, per il giorno 17/1/07, udienza relativa ad altro procedimento innanzi a questo stesso Giudice fra le stesse parti avente ad oggetto altro verbale collegato ai medesimi fatti per cui è causa e, concordemente, pertanto, chiedevano un rinvio dell’udienza per consentire la riunione dei due procedimenti.
Alla successiva udienza del 4/4/07, cui erano state rinviate tutte le udienze, non celebrate, del 17/1/07, veniva disposto l’invocata riunione col procedimento n. 155/C/06 R.G avente ad oggetto l’impugnazione del verbale con cui era stato nuovamente sottoposto a sequestro amministrativo il ciclomotore, erroneamente rilasciato al trasgressore, in data 22/5/06, dalla Polizia Locale di Chioggia.
In quest’ultimo ricorso l’opponente, oltre ad evidenziare l’assunta incostituzionalità dell’art. 213 comma 2 sexies C.d.S., ribadiva che il Sig. xxxxx, proprietario del ciclomotore, non era a conoscenza che il minore XXXXXXXX fosse alla guida del suo veicolo.
Le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, senza articolare alcuna richiesta istruttoria.
Previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, veniva pronunciata, quindi, sentenza di cui veniva data immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di impugnazione addotti dal ricorrente sono infondati ed i ricorsi vanno, pertanto, respinti.
L’opponente non contesta la responsabilità del minore nella commissione delle infrazioni rilevate ma afferma l’illegittimità dei verbali impugnati perché redatti a carico del figlio minorenne.
Pur consapevole del diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità a riguardo, lo scrivente ha ragione di ritenere che l’art. 2 della L. 689/1981, laddove esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi “al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere”, non possa essere interpretato nel senso, strettamente letterale, di ritenere sempre e comunque i minori di anni 18 privi della capacità di essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, vada inteso nel senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla capacità di intendere e volere dei minori.
E’ noto che, secondo il codice penale (cfr. artt. 97 e 98 c.p.), mentre gli infraquattordicenni sono ritenuti incapaci di intendere e volere e non sono, quindi, imputabili, per gli infra diciottenni che abbiano compiuto 14 anni, tale capacità non è affatto esclusa ma va accertata di volta in volta.
Ben potranno gli stessi, pertanto, essere destinatari di sanzioni amministrative e ricevere la relativa notificazione se si ha ragione di ritenere che abbiano sufficiente capacità di autodeterminare la propria condotta.
Diversamente opinando, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza per cui il minore che, non rispettando un segnale stradale, procuri lesioni personali ad un utente della strada, potrebbe essere sottoposto a procedimento penale ma non a sanzione amministrativa.
Se si considera che il Codice della Strada contiene numerose norme indirizzate proprio ai minori, risulterebbe altrettanto ingiustificato che gli stessi possano essere ritenuti destinatari della parte precettiva della norma ma non di quella sanzionatoria.
Sebbene, pertanto, la formulazione letterale dell’art. 2 L. 689/1981 risenta ancora dell’iniziale impostazione della legge di depenalizzazione che portava a modellare la responsabilità da illecito amministrativo sulla falsariga della responsabilità civilistica e risarcitoria, si ritiene che il suddetto articolo debba essere interpretato nello spirito che, nella sua impostazione definitiva, permea l’intera legge 689/1981 la quale ha, con tutta evidenza, mutuato dal sistema penale, più che da quello civile, la sua struttura fondante e gli istituti più tipici (cfr., ad esempio, l’art. 3 sull’elemento soggettivo, l’art. 4 sulle cause di giustificazione della responsabilità, l’art. 7 sull’intrasmissibilità dell’obbligazione, l’art. 8 relativo all’ipotesi di più violazioni che prevedono sanzioni amministrative, etc.).
Nel caso di specie, si ritiene che il XXXXXXXX, minore di anni 18 ma che aveva compiuto 14 anni, fosse pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, né è stato introdotto in giudizio alcun elemento tale da indurre a diverse conclusioni.
Totalmente infondati si sono rivelati anche i rimanenti motivi di opposizione.
Non si coglie, infatti, la rilevanza giuridica che può rivestire, a sostegno dell’invocato annullamento dei verbali, la circostanza, dedotta in ricorso, che il XXXXXXXX avrebbe sottratto il ciclomotore al suo legittimo proprietario all’insaputa di questi, rendendosi, pertanto, sostanzialmente autore di un furto, ammissione che, al contrario rafforza il convincimento della piena capacità del minore di autodeterminare, sia pure in maniera illecita, la propria condotta.
Quanto all’assunta omessa indicazione, nel verbale di sequestro amministrativo, dell’informazione circa la possibilità, decorsi 30 giorni, di trasferire la custodia presso un luogo di cui il contravventore ne abbia la disponibilità, pur a prescindere dalla circostanza che dalla documentazione depositata dal Comune resistente risulta, invece, esser stato regolarmente dato tale avviso, vi è da dire che la stessa ammissione, contenuta in ricorso, che il ricorrente era comunque a conoscenza di tale possibilità, avrebbe, al limite, fatto degradare tale mancato avviso ad una mera irregolarità tale da non inficiare la validità del provvedimento e giammai avrebbe potuto condurre alla nullità dell’atto, proprio per la sua inidoneità a ledere qualsivoglia diritto di difesa.
Quanto all’asserita incostituzionalità dell’art. 213 comma 2 sexies C.d.S. si deve affermare la sua manifesta infondatezza in ordine al richiamato parametro costituito dall’art. 27 Cost. avendo, in più occasioni, la Corte Costituzionale ribadito che tale articolo va riferito esclusivamente alle pene e non alle sanzioni amministrative (cfr., ex plurimis, ord. n. 319/2002), mentre in ordine all’art. 42 Cost. si deve evidenziare l’irrilevanza della questione per carenza di interesse del ricorrente, non proprietario del mezzo.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese non essendosi l’Amministrazione opposta costituita a mezzo di Avvocato.
P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi e, per l’effetto, conferma i provvedimenti impugnati.
Documenti allegati
- giudicepacechioggia_02.pdf 116 KB