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Violazione dei sigilli di veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Corte di Cassazione III sez. penale
13 settembre 2013, n. 37533

 

Corte di Cassazione III sez. penale - 13 settembre 2013, n. 37533, - pres. C. Squassoni

Veicolo sottoposto a fermo - art. 214 comma 1 cod. strad. – violazione dei sigilli - art. 349 c.p. – configurabilità
Art. 213 cod. strad. – sequestro del veicolo – rimozione segnale visivo - violazione dei sigilli - art. 349 c.p. - inconfigurabilità

E’ configurabile il reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 del codice penale anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, essendo questa finalità ricompresa nel dettato della norma che richiama quella di assicurare la conservazione o la identità della cosa (Nel caso di specie violazione di sigilli apposti a ciclomotore sottoposto ex art. 214 comma 1 a fermo amministrativo).
Non configura, al contrario il reato di cui all’art. 349 c.p. l’ipotesi del sequestro del veicolo ex art. 213 del codice della strada, dal momento che in tale situazione è prevista la mera apposizione di un segnale visivo dello stato di sequestro e non già un sigillo per la conservazione del veicolo.

 

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di xxxxx ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di xxxxx in data 24/03/2009, con la quale xxxxx era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 349 c.p., a lui ascritto per avere violato i sigilli apposti ad un ciclomotore di sua proprietà, strappando il foglio recante la scritta “veicolo sottoposto a fermo amministrativo”. 

La Corte territoriale ha escluso la recidiva contestata all’imputato e riconosciuto in favore del medesimo l’attenuante del vizio parziale di mente, rideterminando la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia.

Per quanto interessa in sede di legittimità la sentenza ha affermato che è irrilevante la natura del provvedimento, penale o amministrativo, in funzione del quale è stata effettuata l’apposizione dei sigilli, poiché la disposizione contestata fa esclusivo riferimento alla violazione dei sigilli ed essi vengono utilizzati anche per il fermo amministrativo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore, che la denuncia per violazione ed errata applicazione di legge.

In sintesi, si deduce che il delitto di cui all’art. 349 c.p. non è configurabile allorché i sigilli vengono apposti ex art. 214, comma l, del codice della strada in esecuzione del fermo amministrativo, adempiendo in tal caso alla diversa finalità di tipo sanzionatorio di impedire l’uso del mezzo.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato.

2. È stato già definitivamente affermato da questa Suprema Corte con decisione delle Sezioni Unite, dal cui indirizzo interpretativo non si ravvisano ragioni per discostarsi, che “il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa.” (Sez. Unite, Sentenza n. 5385 del 26/11/2009 Ud. (dep. 10/02/2010), D’Agostino, Rv. 245584).

L’applicabilità del citato indirizzo interpretativo all’ipotesi del fermo amministrativo di veicoli trova diretto riscontro nell’art. 214 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) che lo disciplina.

Il comma 1 dell’art. 214, infatti, prevede espressamente l’apposizione di “un sigillo” sul veicolo sottoposto a fermo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, e la nomina del proprietario quale custode dello stesso.

Il comma 8 dell’art. 214, oltre a comminare una sanzione amministrativa a carico di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, fa espressamente salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode.

Per completezza di esame si osserva che l’indirizzo interpretativo espresso da questa stessa 3° sezione penale con sentenza n. 20869 del 11/01/2012, Piro, che ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 349 c.p., si riferisce alla diversa ipotesi del sequestro amministrativo del veicolo, disciplinato dall’art. 213 del Codice della strada, la cui formulazione risulta diversa da quella dell’art. 214, non essendo in esso menzionata l’apposizione di un sigillo sul veicolo sottoposto a sequestro, ma esclusivamente l’applicazione di una segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento (art. 394, comma 9, del DPR 16/12/1992 n. 495, Reg. cod. strad.).

Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di fermo amministrativo del veicolo disciplinato dall’art. 214 del Codice della strada, correttamente è stata ritenuta la fattispecie della violazione dei sigilli ex art. 349 c.p., essendo peraltro incontroverso l’accertamento di fatto sul punto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

 

 

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