• Giurisprudenza
  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Violazione del Codice della strada e provvedimento di revoca della patente

TAR Emilia Romagna
Sentenza n. 592 del 1 luglio 2019 - massima a cura della Dott.ssa Tiziana Santucci

Sinistro stradale – violazione del Codice della strada – provvedimento di revisione della patente di guida dell’Autorità amministrativa - legittimo

Il TAR dell’Emilia Romagna ha confermato il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il provvedimento di revisione della patente di guida può essere disposto dall’Autorità amministrativa anche a fronte di un singolo sinistro stradale, non avendo natura sanzionatoria ma essendo volto a tutelare la sicurezza della circolazione stradale (così TAR Toscana, Sez. II, n. 593 del 19 Aprile 2019)

Nel caso in esame un automobilista, in violazione dell’art. 143/11 del Codice della strada, oltrepassava con il suo veicolo la linea continua di mezzeria e, invadendo l’opposta corsia di marcia, collideva frontalmente contro due autovetture. A seguito della segnalazione del suddetto incidente stradale da parte della Polizia locale, l’ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna emetteva nei suoi confronti il provvedimento di revisione della patente di guida. L’automobilista, lamentando che il sinistro era stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico (non riportato, però, nel verbale della Polizia), ricorreva al TAR perché, in assenza di colpa, trattandosi di caso fortuito (e anche di mera violazione del codice della strada) quanto accaduto non poteva legittimamente supportare il provvedimento di revisione della patente di guida. 


(…)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2015, proposto da

XXXX , rappresentato e difeso dall'avvocato YYYY, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza dei Martiri n.1/2;

contro

Ministero Infrastrutture e Trasporti Direz. Gen. Terr. Nord-Est Uff. Mot.Civ. di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 0026547 del 16 marzo 2015, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente per l'annullamento o la riforma del provvedimento di revisione della patente di guida in titolarità del medesimo ai sensi dell'art. 128 d.lgs. 285/92;

- del provvedimento BO1N11/14 di revisione della patente di guida emesso in data 14 gennaio 2015, dalla Motorizzazione Civile di Bologna di revisione della patente di guida in titolarità del ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e Trasporti Direz. Gen. Terr. Nord-Est Uff. Mot.Civ. di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. ZZZZ e uditi per le parti i difensori WW e WW;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'amministrazione espone in punto di fatto quanto segue.

L' Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna ha ricevuto da parte del Comando Polizia Locale di Sasso Marconi, la segnalazione, n. 18076 del 27/11/2014, di incidente stradale, commesso in data 11/11/2014, di cui è stato ritenuto responsabile il ricorrente, in quanto il medesimo alla guida di un’autovettura, con 2 passeggere a bordo, su strada statale del Comune di Sasso Marconi, invadeva l'opposta corsia di marcia, oltrepassando la linea continua di mezzeria, collidendo inizialmente contro un’autovettura sopraggiungente, che a seguito dell’urto ricevuto veniva proiettata contro il guard-rail ivi esistente senza coinvolgere altri veicoli;

successivamente al primo urto con il predetto veicolo, il ricorrente proseguiva la sua marcia completamente contromano occupando lo spazio destinato all'opposto senso di marcia, finendo per collidere frontalmente contro un’altra autovettura che seguiva regolarmente il primo veicolo colliso, violando l’art, 143/11 del Codice della Strada; nell'occorso sono derivate lesioni lievi al ricorrente ed alle sue trasportate.

A seguito della suddetta segnalazione di incidente stradale, l’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna, al termine dell’istruttoria del procedimento amministrativo ex Legge 241/90 (avviso di inizio del procedimento con valutazione della memoria difensiva pervenuta) emetteva il provvedimento prot. n. B01N11/14 del 14/01/2015, con il quale è stata disposta, a norma dell’art. 128 del D.lvo n. 285/1992, la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Avverso detto provvedimento il sig. EL KHIT Abdennadir proponeva ricorso gerarchico alla Direzione Generale Territoriale.

La Direzione Territoriale, considerato che le circostanze indicate nel provvedimento impugnato, basate sulle risultanze del rapporto del Comando Polizia Locale di Sasso Marconi sono idonee a giustificare i dubbi sulla base dei quali l’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna ha disposto la contestata revisione, tenuto conto del fatto che la condotta di guida suindicata può ragionevolmente essere indicata come sintomatica di imperizia nella guida, ha respinto il ricorso gerarchico.

Con ordinanza in data 26 Settembre 2015 questo tribunale respingeva l'istanza cautelare, considerando che l’affermato scoppio del pneumatico posteriore sinistro è circostanza che non trova riscontro nel verbale redatto dalla Polizia intervenuta sul luogo dell’incidente, pur essendo evenienza di facile percezione.

2. Parte ricorrente lamenta che il singolo coinvolgimento in un sinistro stradale, non ascrivibile a colpa del ricorrente, costituendo lo scoppio del pneumatico del proprio veicolo un caso fortuito, così come la singola violazione del codice della strada, non può legittimamente supportare il provvedimento di revisione della patente di guida.

Lamenta altresì che non vi sia una specifica valutazione degli elementi fattuali ed una congrua motivazione in ordine agli specifici elementi idonei a giustificare i pretesi dubbi sulla base dei quali è stata disposta la revisione della patente di guida.

Lamenta che non vi sia stata una completa invasione dell'opposta corsia di marcia, ma solo un'invasione parziale dello spazio destinato all'opposto senso di marcia.

Secondo il ricorrente l'amministrazione ha omesso di considerare tutti gli elementi fattuali ed in particolare lo scoppio del pneumatico posteriore sinistro, circostanza che aveva determinato l'inevitabile perdita di controllo del mezzo e la parziale invasione dell'opposta corsia.

Sotto tale profilo il ricorrente fa riferimento a concorde dichiarazione di persona terza trasportata al momento del sinistro.

3. Il ricorso è infondato.

Il collegio osserva che il provvedimento di revisione della patente di guida può essere disposto dall'Autorità amministrativa anche a fronte di un singolo sinistro stradale, non avendo natura sanzionatoria ma essendo volto a tutelare la sicurezza della circolazione stradale (così Tar Toscana II n° 593 del 19 Aprile 2019).

Parte ricorrente non ha provato lo scoppio del pneumatico posteriore sinistro.

Sotto tale profilo non è sufficiente la dichiarazione della terza trasportata, in quanto tale dichiarazione si pone in contrasto con le circostanze fattuali ricostruite nel verbale degli agenti accertatori, che non fanno riferimento all'evento dello scoppio.

La dichiarazione della terza trasportata non è pertanto attendibile.

Priva di pregio la doglianza secondo la cui l'invasione della corsia opposta sarebbe stata parziale e non totale, considerando che il disvalore è consistito nell'avere oltrepassato la linea di mezzeria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione equitativa nella misura di Euro 3.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore