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Violazioni al codice della strada: non è consentito il ritiro del foglio rosa

Marco Massavelli - Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
20.11.2017

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa.

E’ il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47589, del 16 ottobre 2017.

Il caso riguarda l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (articoli 186 - 186bis, codice della strada) nei confronti di un conducente di veicolo a motore in possesso di foglio rosa.

Orbene, "Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso" (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 - dep. 29/03/2002, Fugger, Rv. 22103901; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006 - dep. 04/11/2006, Fiolo, Rv. 23537201 e Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 - dep. 06/05/2013, Cotogna, Rv. 25508101).

 La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può intervenire solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto.

Il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente (conseguita solo successivamente al fatto di reato).

 

Per cui, il conducente di veicolo in stato di ebbrezza alcolica, se in possesso di foglio rosa, e non abbia ancora sostenuto i prescritti esami per il conseguimento della patente di guida (anche se la conseguirà successivamente alla commissione del reato), soggiacerà alle pene previste dagli articoli 186 e 186-bis, codice della strada, ma non si potrà procedere al ritiro del foglio rosa, ai fini della sua sospensione, in quanto non specificamente previsto dalla norma sanzionatoria. 

Si precisa che il foglio rosa non è mai possibile ritirarlo, nell’immediatezza dell’accertamento di una qualsiasi violazione amministrativa o penale prevista dal codice della strada, ogniqualvolta la norma sanzionatoria prescriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro/sospensione/revoca della patente di guida.