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ZTL e contrassegno disabili: comunicazione transito entro 48 ore

Corte di Cassazione II Sezione Civile
Sentenza n 21320 del 14 settembre 2017

Contrassegno per disabili – circolazione ZTL – accesso per servizio di pubblica utilità – comunicazione transito entro 48 ore – violazione – non sussiste

 

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996, la circolazione e la sosta sono consentite  ai possessori del contrassegno per disabili nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità. Di conseguenza la violazione dell'obbligo di comunicare il transito del veicolo al servizio del disabile entro le 48 ore successive, non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati. Tale obbligo infatti risponde esclusivamente  all'esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, e non ha la funzione di agevolare il miglioramento della circolazione stradale, perché se così fosse sarebbe imposto ex ante.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Stefano PETITTI

Rel. Consigliere:

Vincenzo CORRENTI

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 A. A. proponeva ricorso in opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, al fine di vedersi annullare n. 21 verbali emessi nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Busto Arsizio per violazione degli artt. 7 e 9 C.d.s.: al ricorrente veniva contestato il transito in più occasioni in una zona a traffico limitato nel periodo maggio-agosto 2009.

 

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio rigettava il ricorso e confermava i provvedimenti sanzionatori.

 Avverso mediante la sentenza del Giudice il quale il sig. A. A. di Pace veniva proposto gravame, A. A. denunciava la nullità della sentenza impugnata per errata e insufficiente motivazione.

 

Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva l'appello.

 Il sig. A. A. era infatti possessore del Contrassegno Invalidi n. XXX, rilasciato dal Comune di Busto Arsizio il 1° gennaio 2006 e valido fino al 1° gennaio 2011. Tale contrassegno permetteva all'appellante il transito nella zona a traffico limitato in oggetto poiché, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996, la circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità. Tale condizione ricorreva nel caso di specie, poiché una delibera del Comune di Busto Arsizio permetteva il transito nella zona in questione a veicoli adibiti al pubblico servizio.

 In secondo luogo, secondo il Tribunale lombardo, non aveva rilevanza la violazione, da parte dell'appellante, dell'obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive: la violazione di tale prescrizione non inficiava la legittimità dell'accesso alla zona dell'utente dotato di contrassegno disabili, ma aveva il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all'accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi.

 Il Comune di Busto Arsizio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale. Il ricorso consta di cinque motivi.

 

Resiste con controricorso A. A.

 Con relazione ex art. 380 bis cpc si era proposto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato ma con ordinanza interlocutoria 10.12.2013 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R n. 503 del 1996 poiché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, non sussisterebbero nel caso concreto le condizioni per l'applicazione di tale norma, in quanto la zona in oggetto non era aperta incondizionatamente al transito di veicoli espletanti servizio di trasporto pubblico, essendo permesse le sole operazioni di prelievo ed accompagnamento di persone nel tratto in oggetto (delibera Giunta Comunale n. 37631 del 2008).

 Con il secondo 360 n. 3) cod. degli artt. 36 motivo proc. e 38 di ricorso, civ. del d.lgs. il ricorrente si duole ex art. violazione e falsa applicazione n. 285 del 1992, poiché il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe mal interpretato e applicato le norme in questione, non riconoscendo forza cogente all'obbligo di comunicare il transito entro le 48 ore successive, come chiaramente indicato nel pannello integrativo al segnale di divieto di transito posto all'ingresso della zona a traffico limitato, anzi interpretando tale prescrizione quale modalità di agevolazione della correttezza e speditezza dei controlli amministrativi.

 Con il terzo motivo, il Comune di Busto Arsizio lamenta, ex art. 360 n. 5) cod. proc. civ., insufficiente e contraddittori a motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la sentenza impugnata motiverebbe in maniera illogica e contraddittoria l'esclusione della forza cogente dell'obbligo di comunicazione entro le 48 ore successive al transito.

 Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 285 del 1992 laddove la sentenza impugnata ha rilevato la mancata produzione in atti della delibera posta a base della regolamentazione dell'accesso nella zona a traffico limitato.

 Infine, con il quinto motivo, viene censurata la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha ingiustamente posto in capo all'odierno ricorrente l'onere di provare un fatto pacifico e non contestato, e cioè la delibera che prescriveva l'obbligo di comunicazione entro le 48 ore dal transito: tale delibera non era mai stata contestata dall'odierno intimato, né in primo grado né in appello.

 Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 è stato correttamente interpretato ed applicato dal Tribunale di Busto Arsizio. La norma in questione prescrive, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Nel caso di specie, il fatto che l'autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli al soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale.

 L'accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996, l'accesso al possessore del contrassegno di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, non meritano accoglimento. L'obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, come ha giustamente osservato il Tribunale di Busto Arsizio, non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996. Il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente, avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all'Ente Comunale l'effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post, sembra chiaro che esso risponda all'esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all'accesso; tale finalità è stata correttamente individuata nella motivazione della sentenza impugnata, che appare dunque immune dalle censure proposte dal ricorrente nel terzo motivo.

 

La pronuncia sul secondo e terzo motivo comporta l'assorbimento dei successivi.

 

In definitiva, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

 

Per queste ragioni

 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%.

 

Roma 19 giugno 2017.

 

Il Presidente: PETITTI

Il Consigliere estensore: CORRENTI

 

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017.

 

Il Funzionario Giudiziario