- Giurisprudenza
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Segnaletica
- Dott.ssa Maristella Giuliano
ZTL: modifica dell’orario di accesso e obbligo di comunicazione all’utenza
Corte di Cassazione II sez. civ.
6 novembre 2009, n. 23661
Le modifiche dell’orario di accesso ad una zona a traffico limitato devono essere portate a conoscenza degli utenti della strada con mezzi adeguati, modificando il cartello posto all’ingresso del varco o in altri modi equipollenti.
In caso di omessa comunicazione, non può essere contestata l’infrazione di cui all’art. 7 c.s. al soggetto che sia transitato nella ZTL in orario non consentito facendo, in buona fede, affidamento sul cartello stradale posto all’ingresso del varco.
(omissis)
Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 15 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione del (omissis) al verbale elevato dalla Polizia municipale di Roma con cui gli veniva contestato l’accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) senza la prescritta autorizzazione in orario non consentito in data 15 dicembre 2004;
che il Giudice di pace - ammessa dal ricorrente la circostanza consistente nell’essere transitato nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione - ha osservato che l’ora in cui è stata accertata la violazione, le 19.00, non era compresa tra quelle in cui era permesso l’accesso, trattandosi del giorno 15 dicembre 2005, giacché, con delibera della Giunta comunale n. 826 del 1° dicembre 2004, era stata disposta, nel periodo compreso tra il 9 ed il 23 dicembre 2004, l’estensione dell’orario di vigenza della ZTL, per tutti i giorni dalla settimana, esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 20.00;
che il Giudice di pace, richiamando l’art. 2697 cod.civ. ha quindi rilevato che non erano state provate le ragioni del ricorrente;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’ (omissis) ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che in prossimità dalla camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che, preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune controricorrente sul rilievo che l’atto di impugnazione non conterrebbe l’esposizione sommaria dei fatti di causa e i motivi da essi veicolati non si concluderebbero con un quesito di diritto;
che, per un verso, deve rilevarsi che il ricorso introduttivo contiene gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, oltre che dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, sicché risulta rispettata la prescrizione di cui all’art. 366, numero 3,cod. proc. civ.;
che, per altro verso, nella specie non è applicabile, ratione temporis, la previsione (art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) che impone, a pena di inammissibilità, di corredare il motivo di ricorso con un quesito di diritto, giacché la sentenza impugnata è stata pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006;
che il primo mezzo (violazione delle norme processuali sull’onere della prova: art. 2697 cod. civ.) lamenta che il giudice di pace abbia affermato la responsabilità dell’opponente, nonostante il Comune di Roma non avesse dato alcuna informativa all’utenza - modificando il cartello posto all’ingresso del varco o in altra forma idonea - della delibera n. 826 del 1° dicembre 2004, con la quale era stato prolungato (dalle ore 18.00 alla ore 20.00) l’originario orario di vigenza della ZTL, e nonostante il ricorrente avesse prodotto in giudizio foto del cartello segnaletico posto all’ingresso del varco, da cui risultava che la circolazione nella zona era vietata fino alle ore 18.00;
che il motivo à manifestamente fondato;
che, in tema di circolazione stradale, ove, con deliberazione dalla giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato dal provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta all’autorità amministrativa, sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso dal varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione (cfr, Cass., Sez. II, 3 luglio 2009, n. 15769);
che resta assorbito l’esame del secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione;
che cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che, in accoglimento dell’opposizione, il verbale impugnato deve essere annullato, non risultando che la delibera, la quale aveva temporaneamente modificato l’orario dì ingresso alla ZTL, sia stata pubblicizzata nei modi normativamente prescritti;
che le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale opposto. Condanna il Comune di. Roma al rimborso dalle spese processuali, liquidate, per la fase innanzi al Giudice di pace, in euro 520 (di cui euro 250 per diritti ed euro 200 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in euro 600, di cui euro 400 por onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
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