- Atti preparatori
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano

ZTL: semplificazione del procedimento di installazione
Camera dei deputati
Proposta di legge C 1945
d'iniziativa dei deputati
BURATTI, BRAGA, DEL BARBA, DEL BASSO DE CARO, FIANO, FRAGOMELI, GADDA, IANARO, LACARRA, GAVINO MANCA, MELILLI, MORGONI, PEZZOPANE, ROSSI
Disposizioni per la semplificazione del procedimento relativo all'installazione di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
??Onorevoli Colleghi! — Per facilitare l'accesso alle procedure amministrative e per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni comunali è necessario intervenire con disposizioni efficaci e mirate. La presente proposta di legge è finalizzata alla semplificazione della procedura per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato disciplinata, ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, che fissa le procedure che i comuni devono seguire per ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di limitazione del traffico veicolare.
??Allo stato attuale infatti, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del regolamento, le amministrazioni comunali che esprimono la volontà di installare un sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici o alle zone a traffico limitato devono attendere l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale, la quale viene rilasciata entro un termine massimo di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza contenente il progetto esecutivo.
??Tenuto conto che gli impianti in questione devono essere tutti precedentemente omologati, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento, le verifiche sull'istanza si riferiscono esclusivamente ad un accertamento dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione: di fatto tale verifica potrebbe essere condotta anche dagli uffici tecnici comunali. Inoltre, l'eventuale verifica sul corretto posizionamento della segnaletica stradale ai sensi del codice della strada e sulla presenza di adeguate «vie di fuga» che consentano agli utenti un facile itinerario per evitare l'ingresso all'interno delle zone a traffico limitato potrebbe essere demandata ai comandi di polizia locale o municipale.
??Al fine di semplificare le procedure degli enti locali e di alleggerire il lavoro degli uffici ministeriali preposti, evitando così rallentamenti burocratici, si propone, pertanto, la sostituzione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del regolamento con una segnalazione di inizio dell'attività.
??La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, prevede che i controlli sugli impianti, sulla segnaletica stradale e in generale sul progetto esecutivo per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato siano effettuati dagli uffici degli enti locali interessati, i quali provvederanno a inoltrare la segnalazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
??1. All'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure per l'installazione e l'esercizio, da parte dei comuni, di impianti per la rilevazione degli accessi».
??2. Dopo il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
???«133-ter. Ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di cui al comma 133-bis, i comuni trasmettono una segnalazione di inizio dell'attività al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale.
???133-quater. La segnalazione di cui al comma 133-ter deve contenere:
???a) una relazione sulle caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e degli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere, che il comune intende allegare;
???b) l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
???133-quinquies. È fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 133-ter».
??3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
Documenti allegati
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