Accesso ai documenti amministrativi

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare prot. n. 300/A/1/34197/101/138 del 16 maggio 2008, avente ad oggetto "Accesso ai documenti riguardanti l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di limiti di velocità".
Ai sensi della L. 241/90, i destinatari di atti amministrativi possono chiedere all'amministrazione competente di prenderne visione o di ottenerne copia, e l'attività di accertamento e contestazione delle forze di polizia rientra pienamente nell'ambito d'applicazione di questa legge. Per poter esercitare il diritto d'accesso, è necessario dimostrare un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Nel caso in cui il documento richiesto sia un'immagine prodotta dai dispositivi di rilevamento della velocità, legittimati sono solo il trasgressore o l'intestatario del veicolo: è possibile delegare altri, con apposito e specifico titolo di rappresentanza (non è sufficiente la generica procura alle liti rilasciata al proprio avvocato, anche al difensore serve una delega specifica).
Gli atti che possono essere richiesti sono il provvedimento di approvazione del dispositivo di rilevamento ed i verbali o le attestazioni riguardanti il collaudo iniziale e le revisioni periodiche; non sono accessibili, invece, gli ordini e le relazioni di servizio, le informazioni sulla competenza tecnica e la formazione del personale, i verbali sulla custodia degli apparecchi e gli atti riguardanti l'acquisto, l'utilizzo e la gestione degli stessi.
La copia dei documenti richiesti è rilasciata solo in seguito al pagamento dei costi di riproduzione; il termine per fornire la copia o per far prendere visione dei documenti è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali scatta il silenzio-rifiuto.