Accesso alle aree pedonali

In caso di violazione dell’art. 7 c.s., l’omessa indicazione degli estremi del provvedimento autorizzativo sul retro del segnale stradale di area pedonale e la mancata completa attuazione dell’ ordinanza sindacale, per omessa installazione della recinzione ivi prevista, non valgono a giustificate la violazione del divieto di accesso risultante dal segnale stradale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 14 ottobre 2009, n. 21883, ricordando, altresì, che gli utenti della strada devono attenersi alle prescrizioni risultanti dalla segnaletica stradale a prescindere dalla presenza o meno di un segnale rafforzativo di quello esistente.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.