Ancora sul 126bis comma 2 codice della strada

E' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis del codice della strada, nel punto in cui consente al proprietario del veicolo con cui è stata commessa un'infrazione di indicare il nome del trasgressore in presenza di un giustificato motivo. Proprio la presenza di tale giustificazione, che peraltro va documentata, vale ad escludere l'equiparazione della situazione in questione, con il caso di dolosa o colposa reticenza da parte del proprietario, al contrario sanzionata.