Il Ministero dei Trasporti, con il parere prot. n. 16789 dell'11 febbraio 2008, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, non rileva la proprietà del manufatto, bensì il suo uso. Se un'area privata è aperta al pubblico passaggio, dunque, rientra nella disciplina del Codice: possono esservi espletati servizi di polizia stradale, il Comune deve regolare la circolazione ed apporre e manutenere la segnaletica stradale. Trovano inoltre applicazione gli artt. 20 e 21 del CdS (rispettivamente, "Occupazione della sede stradale" e "Opere, depositi e cantieri stradali").