Durante l'accertamento del tasso alcolemico il soggetto sottoposto all'indagine deve essere avvisato della possibilità di farsi assistere dal proprio difensore.
Il mancato avviso può determinare la nullità dell'atto processuale, che però va eccepita non oltre il compimento dell'atto successivo.
E' quanto stabilito dalla IV sez. penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 38576 del 19 ottobre 2007, in questa Rivista con relativa massima.