Attraversamenti pedonali e dossi artificiali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto nuovamente sul tema degli attraversamenti pedonali e dei dossi artificiali con i pareri n. 85209 del 23 ottobre 2008 e n. 89612 del 6 novembre 2008. Innanzitutto il Ministero chiarisce che gli attraversamenti pedonali realizzati tramite rialzamenti della piattaforma stradale non possono essere assimilati ai dossi rallentatori di velocità di cui all'art. 179 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada. Questo tipo di attraversamento pedonale, infatti, configura una vera e propria modifica del profilo longitudinale delle strade e dunque non può seguire le regole della segnaletica stradale. È invece necessaria da parte dell'ente proprietario della strada un'attenta valutazione tecnica sull'opportunità di effettuare tali opere. Opere che, ovviamente, devono essere costruite con materiali idonei, garantendo la percorribilità della strada e le minime condizioni di scavalcamento, in relazione all'altezza del rialzamento ed alla lunghezza delle rampe, avendo riguardo anche per le vetture a carenatura bassa. Il Ministero sconsiglia la realizzazione di questi attraversamenti lungo la viabilità principale, i percorsi del trasporto pubblico ed in vicinanza di istituzioni che possono trovarsi ad operare in condizioni d'emergenza (soprattutto forze di polizia). Bisogna inoltre porre particolare attenzione all'eliminazione dell'acqua di ristagno e della neve, nonché al pericolo di vibrazioni per gli edifici nelle vicinanze.
Queste ultime raccomandazioni sono valide anche per i dossi artificiali, per i quali il Ministero ribadisce che possono essere installati su strade residenziali anche se queste non sono all'interno di una zona residenziale (la quale deve essere individuata dal Comune con apposito provvedimento, come previsto dall'art. 7 del CdS).