Gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai mezzi adibiti al trasporto di persone, sono veicoli destinati al trasporto di cose e, salvo specifica autorizzazione prefettizia, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli indicati dalla legge.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 20 marzo 2009, n. 6885, precisando, altresì, che senza il nulla osta del prefetto deve ritenersi vietato non solo l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo ma, anche, il trasporto di cortesia.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.