Con il provvedimento 20 marzo 2008 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi” (Rep. atti n. 114/Csr) (in GU n. 118 del 21-5-2008 ) sono dettate le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi. Ciò in attuazione:
- del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che prevede che per i mezzi di trasporto su strada che trasportino animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione
- del Regolamento (CE) n. 1255/97 che prevede che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall’autorità competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuino lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati elettronica.
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