Con la deliberazione 7 maggio 2008 “Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente” (Deliberazione n. 9/08) del Ministero dei trasporti, si intende favorire l’utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell’ambiente, con l’esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconti. Il provvedimento, a tal fine, dispone che i pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese indicate, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
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