Autotrasportatori. Riduzione dei pedaggi autostradali e rimborso della quota pedaggio

Con la deliberazione 7 maggio 2008 “Disposizioni   relative   alla   riduzione   compensata  dei  pedaggi autostradali  per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della  quota  pedaggio  posta  a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente” (Deliberazione n. 9/08) del Ministero dei trasporti, si intende  favorire  l’utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell’ambiente, con l’esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro  0  ed  Euro  1,  e la conseguente rimodulazione degli indici di sconti. Il provvedimento, a tal fine, dispone che i  pedaggi  autostradali  per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori,  appartenenti  alle  classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi  di  autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese indicate, sono soggetti ad una riduzione compensata a  partire  dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

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