Le apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità dei veicoli essere segnalate agli automobilisti con adeguato anticipo in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Conseguentemente, l’occultamento e la mancata segnalazione preventiva delle postazioni mobili di controllo può portare ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione II sez. penale con sentenza 13 marzo 2009, n. 11131, confermando il sequestro preventivo di alcune vetture e autovelox utilizzati, da un'impresa titolare della concessione per il noleggio dei tali dispositivi, per l’attività di rilevazione della velocità dei veicoli, attività verosimilmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti dal momento che le apparecchiature autovelox risultavano occultate all'interno di autovetture di proprietà del titolare dell’impresa di noleggio. Il testo della sentenza e la relativa massima possono essere consultati dagli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.